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30 ottobre 1998
nr. 7
Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa
Castiglione delle Stiviere (MN)
Contenuto:
1) Editoriale
2) ICRC NEWS 43
3) Convegno "I DIRITTI UMANI 50 ANNI DOPO" (10 Dicembre 1948 - 10
Dicembre 1998) - Parma
4) di Toni Pfanner - Traduzione dal francese di Alessandra Sorrenti
(Ventimiglia-IM)
5) Indice RIVISTA INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA n.829 - marzo
1998
6) Indice RIVISTA INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA n.830 - giugno
1998 N.B. Gli articoli sono prossimamente scaricabili in formato
word anche da http://www.dsmnet.it/micr/html/doc.html
(1) EDITORIALE Quello che troverete
in questo settimo Caffè è un ulteriore prova di quanto si può fare
con la squadra di collaboratori che si sta formando fra gli AmiciMicr.
In questo numero, tradotto da Luigi, un articolo molto Attuale sulla
creazione della Corte penale internazionale, Istituzione auspicata
per la giustizia che deve essere resa alle vittime e per cambiare
lo schema attuale delle impunità. Questo articolo, pubblicato su
una delle prime e più autorevoli riviste del settore la , possono essere buon strumento di aggiornamento a chi diffonde
questa materia attraverso le lezioni. Sono interessanti in ogni
caso per tutti, perchè fa capire che tutto quello che va sotto il
nome così difficile ed altisonante di sia molto più vicino a noi di quanto avremmo pensato e dovrebbe essere
considerato parte fondamentale della formazione delle persone di
Croce Rossa. Sul prossimo numero verrà pubblicato un altro articolo
tradotto da Alessandra sulla difficoltà dell'applicazione delle
norme del diritto internazionale umanitario. Per favorire l'accesso
a quanto viene pubblicato a livello internazionale abbiamo pensato
utile tradurre in italiano gli indici della suddetta Rivista. Le
lingue nella quale è reperibile al Museo sono SOLO inglese e francese,
per cui chiunque fosse interessato ad qualcuno dei suoi articoli
può richiederlo inviando una e-mail al Museo, indicando indirizzo
postale o numero di fax, provvederemo ad inviare la fotocopia dell'articolo
richiesto, in lingua inglese o francese (specificata nella richiesta).
Saluti cordiali Maria Grazia Baccolo
(2) ICRC NEWS 43 (Traduzione di R.Arnò) SOMMARIO YUGOSLAVIA / KOSOVO:
IL CICR ASSISTE GLI SFOLLATI: Nel corso delle due ultime settimane,
i delegati hanno distribuito 80 tonnellate di farina di grano, spaghetti,
zucchero, sale e lievito agli sfollati del Kosovo. SRI LANKA: IL
CICR PARTECIPA ALLA LIBERAZIONE DEI DETENUTI: Le Tigri per la liberazione
dell'Ealam Tamil (LTTE) hanno rilasciato sei soldati governativi
dello Sri Lanka, due membri dell'equipaggio della nave Iris Mona
ed uno della M.V. Missen. Il rilascio, condotto sotto gli auspici
del CICR, ha avuto luogo il 24 ottobre.
(3) Comitato Prov.le di PARMA
Sabato, 14 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si terrà a PARMA
presso l'Aula Magna dell'Università (via Università,12) un convegno
dal titolo "I DIRITTI UMANI 50 ANNI DOPO". (10 Dicenbre 1948 - 10
Dicembre 1998) ore 9:00 Apertura lavori Presidente Comitato Provinciale
C.R.I. Rag, Massimo Fraconti INTERVENTI: "Il Rispetto dei diritti
umani: un'emergenza unanitaria" Dott. Isidoro Palumbo - Coordinatore
Regionale DIU - Emilia Romagna "I diritti umani alla luce della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" Prof. Aloisi Tosolini
- Direttore del periodico Alfazeta - Parma "Rapporti tra Diritto
Internazionale Umanitario e Diritti Umani" Prof. Dino Rinoldi -
Università Cattolica - Milano "L'impegno dell'Unione Europea nell'affermazione
dei Diritti dell'Uomo" On. Gianfranco Dell'Alba - Parlamentare Europeo
"Verso l'abolizione della pena di morte" Dott. Riccardo Noury -
Membro del Coordinamento Pena di Morte - Sezione Italiana AMNESTY
INTERNATIONAL Sig.na Francesca Dionati "Le Nazioni Unite e l'affermazione
dei diritti dei rifugiati" D.ssa Deborah Elizondo - Vice delegato
ACNUR in Italia - Roma "Riflessioni sulla Convenzione delle Nazioni
Unite sui Diritti del Fanciullo (New York20/10/89)" Dott. Massimo
Toschi - Rappresentante Telefono Azzurro European Liaison Office
- Bruxelles Conclusioni "L'impegno della Croce Rossa per l'affermazione
dei Diritti Umani" Dott. Giulio Matteis - Dirigente S.A.I. - Comitato
Centrale C.R.I. - Roma Un Ringraziamento particolare per la collaborazione
a : Amnesty International. Col Patrocinio di: Università di Parma
Comune di Parma.
(4) Rivista Internazionale della
Croce Rossa n. 829, marzo 1998, pp. 21-28 Creazione di una Corte
penale internazionale permanente Conferenza diplomatica di Roma:
risultati attesi dal CICR di Toni Pfanner(1) Le violazioni del diritto
internazionale umanitario non sono un fenomeno nuovo e nemmeno l'idea
della creazione di una corte penale internazionale incaricata di
reprimere queste violazioni, è nuova. Il primo progetto che stabiliva
un legame tra le violazioni di un trattato umanitario - nello specifico,
la Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento della sorte
dei militari feriti delle forze armate in campagna - e l'imposizione
di sanzioni penali da parte di un organo internazionale permanente
è dovuto a Gustave Moynier, uno dei fondatori del CICR(2) . Nondimeno,
questo progetto, come altri, non si è mai concretizzato. Il diritto
internazionale umanitario prevede già un meccanismo di repressione
che impone agli Stati l'obbligo di avviare dei procedimenti giudiziari
contro i presunti autori d'infrazioni gravi e di ricercarli dove
essi possano trovarsi. Se questo meccanismo fosse correttamente
applicato, garantirebbe in tutte le circostanze, una repressione
effettiva ed imparziale delle infrazioni. Ahimè, la realtà è tutt'altra.
E' importante porre in essere dei meccanismi che impongano agli
autori delle violazioni l'obbligo di rispondere delle loro azioni
e che impedisca che essi possano beneficiare di un'amnistia generale.
Giustizia deve essere resa al nome delle vittime ed in più, la repressione
rientra tre le misure volte a prevenire e a far cessare le violazioni.
Per essere considerato seriamente, non soltanto il diritto deve
esistere, ma deve essere applicato. Appare dunque imperativamente
necessario creare una corte penale internazionale per cambiare lo
schema attuale dell'impunità(3) . Nell'ambito delle sue attività,
il CICR si trova a riscontrare delle atrocità che restano ben troppo
sovente impunite. Questa situazione semplicemente non può più durare:
tocca alla comunità internazionale far si che i responsabili di
queste atrocità rispondano dei loro atti. I meccanismi di repressione
sono importanti sotto due aspetti: le sanzioni penali sono parte
integrante di tutti i sistemi giuridici normalmente costituiti e
hanno inoltre un effetto dissuasivo. Dal 1996, sei riunioni dei
rappresentanti degli Stati hanno avuto luogo con lo scopo di elaborare
il progetto dello statuto di una Corte penale internazionale. Questo
testo sarà sottoposto alla Conferenza diplomatica, convocata a Roma
dal 15 giugno al 17 luglio 1998 dalle Nazioni Unite (4), e il progetto,
per molto tempo lasciato in cantiere, dovrà giungere a conclusione.
Prima di adottare lo statuto della Corte, gli Stati hanno comunque
da risolvere dei problemi giuridici molto complessi: definizione
dei crimini dipendenti dalla competenza della Corte (vedi punto
1 seguente); complementarità tra la Corte penale internazionale
di cui è proposta la creazione ed i tribunali nazionali (punto 2);
giurisdizione automatica, o inerente, della corte (punto 3); infine,
attivazione di questa corte (punto 4). Su certe questioni, d'importanza
maggiore, sollevate dal progetto dello statuto della Corte penale
internazionale, è opportuno fare alcuni commenti in relazione al
diritto internazionale umanitario. Se la comunità internazionale
vuole realmente creare una corte capace di agire in maniera appropriata
ed efficace per far cessare le impunità, deve assolutamente trovare
delle soluzioni soddisfacenti a questi problemi. 1. Definizione
dei crimini di guerra Nell'esecuzione del suo mandato, il CICR si
trova spesso a riscontrare dei crimini estremamente gravi - crimini
di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio - di
fronte ai quali la comunità internazionale nel suo insieme non saprebbe
restare indifferente o passiva. La definizione dei crimini di guerra
resta una questione particolarmente controversa. Parecchie proposte
sono state formulate, volte a dare una definizione che possa essere
inclusa nello statuto della Corte. Il CICR ritiene che sia molto
importate conservare una coerenza tra la definizione di crimini
di guerra che figura negli strumenti giuridici già adottati da una
gran maggioranza di Stati - in particolare le Convenzioni di Ginevra
del 1949 e i loro Protocolli aggiuntivi del 1977 - e la definizione
che sarà data nel progetto dello statuto. La competenza della Corte
penale internazionale dovrà almeno estendersi ai crimini più frequenti
nei conflitti attuali. a) la commissione dei crimini di guerra è
stata già riconosciuta come inaccettabile ed ha dato luogo alla
creazione dei Tribunali internazionali di Norimberga e di Tokyo,
all'indomani della II Guerra Mondiale, e più recentemente, dei Tribunali
per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda. Questi Tribunali, non hanno
mai preteso che i crimini di guerra, per essere riconosciuti come
tale, debbano essere stati commessi in maniera massiva e sistematica.
Di conseguenza, il fatto di introdurre una nuova esigenza, quella
che sia, nella loro definizione, non solo sarà superflua, ma rischia
di introdurre una confusione nel concetto stesso di crimine di guerra.
b) le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed il loro I Protocolli aggiuntivo,
hanno stabilito una lista di quelli che sono definiti "infrazioni
gravi", o atti che sono largamente riconosciuti come rappresentanti
le più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario; queste
violazione sono di una gravità tale che impongono agli Stati l'obbligo
di processare o di estradare le persone sospettate di aver commesso
od ordinato di commettere tali crimini, quale che sia lo Stato sul
quale i crimini sono stati commessi e quale che sia la nazionalità
dell'accusato. Il CICR ritiene che la nozione di "crimini di guerra"
dovrà ugualmente includere le infrazioni gravi enunciate nel I Protocollo
aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Di fatto, 150 Stati sono
oggi parti del I Protocollo e la maggior parte delle infrazioni
gravi che sono enumerate in questi strumenti sono considerate oggi,
come previste dal diritto internazionale consuetudinario. Le infrazioni
gravi sono considerate come dei crimini di guerra. Nondimeno, non
sono i soli crimini che rientrano in questa categoria. Le "altre
violazioni gravi del diritto internazionale umanitario" sono ugualmente
riconosciute come costituenti dei crimini di guerra. Si tratta,
per esempio, di violazioni di trattati quali la IV Convenzione di
L'Aia del 1907, o delle violazioni delle norme consuetudinarie che
regolano la condotta dei conflitti armati. Il CICR propone di aggiungere
alla lista delle infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra ed
al I Protocollo aggiuntivo, altre violazioni gravi del diritto umanitario
applicabile ai conflitti armati internazionali: sono segnatamente
violazioni delle leggi ed usi di guerra che, benché non menzionati
nelle Convenzioni e nel I Protocollo aggiuntivo, si riferiscono
a mezzi o metodi di guerra che sono considerati come inaccettabili
o come costituenti delle flagranti violazioni delle regole di diritto
internazionale consuetudinario. La maggior parte delle relative
norme risalgono all'inizio del XX secolo. c) essendo la maggioranza
dei conflitti armati attuali, di carattere interno, è imperativo
che la competenza della corte si estenda alle violazioni gravi commesse
nel quadro dei conflitti armati non internazionali, cioè alle violazioni
dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra ed al II Protocollo
aggiuntivo. In totale, 140 Stati sono ora parti al II Protocollo
aggiuntivo, uno strumento specificamente concepito per applicarsi
ai conflitti armati non internazionali. Conviene notare che i Tribunali
internazionali ad hoc per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda hanno
conosciuto, in tutto o in parte, situazioni di conflitti interni.
La competenza della Corte permanente la cui creazione è proposta
deve estendersi a tutte le violazioni gravi del diritto umanitario.
I crimini di guerra commessi durante i conflitti armati non internazionali
preoccupano dunque particolarmente il CICR. Le violazioni dei più
fondamentali principi (tali quali sono codificati nell'articolo
3 comune), i crimini considerati come totalmente inammissibili,
che siano stati perpetrati durante i conflitti armati internazionali
o non internazionali, dovranno figurare sulla lista dei crimini
di guerra. Come ha dichiarato la Camera d'appello del Tribunale
penale internazionale per l'ex-Jugoslavia nell'ordinanza di cattura
per il caso Tadic, "ciò che è inumano e, di conseguenza, vietato
nei conflitti internazionali, non può essere considerato come umano
ed ammissibile nei conflitti civili(5) ". 1. Complementarità tra
la giurisdizione nazionale ed internazionale Com'è stato ricordato
prima, le Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 beneficiano
di un'adesione quasi universale, e praticamente ogni Stato ha l'obbligo
di processare o di estradare le persone sospettate di aver commesso
delle infrazioni gravi, o di aver ordinato di commetterle(6) . Gli
Stati hanno inoltre accettato di prendere tutte le misure necessarie
per promulgare una legislazione interna che preveda delle sanzioni
penali effettive contro gli autori d'infrazioni gravi, così come
per far cessare tutti gli atti contrari alle Convenzioni. Di conseguenza,
il dovere di perseguire esiste, quale che sia lo Stato sul territorio
del quale gli atti in questione siano stati perpetrati e quale che
sia la nazionalità dell'accusato. Non rientra nelle attribuzioni
della Corte penale internazionale la cui creazione è proposta, di
sostituirsi alle giurisdizioni nazionali ed anche, di sostituirsi
agli Stati nell'obbligo che loro incombe oggi di reprimere questi
crimini a livello nazionale. Conformemente ai principi della complementarità,
la Corte penale internazionale lascerà agli Stati la responsabilità
primaria di intervenire e non s'impegnerà a perseguire fin quando
che i tribunali nazionali avranno omesso di farlo. E' dunque necessario
dotare la Corte di sufficienti poteri per assicurare la sua efficacia
e la sua capacità di agire in maniera adeguata sul piano giuridico
contro i crimini di portata internazionale e di non essere impedita
dagli Stati. Conviene rilevare, in questo contesto, che il CICR
intende continuare a contribuire agli sforzi adoperati con l'obiettivo
di rafforzare la messa in opera del diritto internazionale umanitario
a livello nazionale, attraverso l'opera dei suoi Servizi consultivi,
recentemente creati per questo scopo(7) . Comunque, una Corte penale
internazionale permanente giocherà un ruolo particolarmente vitale,
laddove non esistono procedure di giudizio nei sistemi nazionali
di giustizia penale, o quando queste procedure sono inefficienti.
Un tribunale, largamente riconosciuto come dotato delle massime
garanzie di giudizio equo, libero da tutte le pressioni politiche
e concepito per completare i sistemi giuridici nazionali, manderà
un messaggio chiaro agli autori d'infrazioni gravi del diritto internazionale
umanitario e alle loro vittime: l'impunità non sarà più tollerata.
2. L'obbligo del consenso degli Stati Un altro motivo di preoccupazione
per il CICR risiede nel regime che esige che gli Stati ai quali
è stata affidata la custodia del presunto autore delle infrazioni,
o sul territorio del quale le infrazioni siano state commesse, diano
il loro consenso prima che la Corte possa esercitare la sua giurisdizione.
Se si vuole che la Corte sia efficacemente complementare dei tribunali
nazionali (poiché la Corte non eserciterà la sua giurisdizione che
nei casi ove gli Stati non avranno preso essi stessi le misure necessarie),
non occorre che la sua azione sia impedita da ostacoli supplementari,
come per esempio l'obbligo del consenso di uno Stato. In virtù del
principio di giurisdizione universale, tutti gli Stati hanno già
il diritto di perseguire le persone sospettate di aver commesso
dei crimini di guerra, e nessun consenso è richiesto da parte di
nessun altro Stato(8) . Questo principio non fa che riaffermare
una nozione fondamentale: i criminali di guerra non sono al riparo
dall'essere processati; le persone responsabili di aver commesso
dei crimini di guerra devono rendere conto delle loro azioni e devono
essere portate in giudizio, ovunque si trovino. Di conseguenza,
se la Corte non deve intervenire che quando gli Stati non l'hanno
fatto e se un altro ostacolo (quello del consenso degli Stati) le
si pone avanti, prima che essa possa esercitare la sua giurisdizione,
l'obiettivo non sarà mai raggiunto. Delle condizioni supplementari
(consistenti, per esempio, nell'ottenere il consenso dello Stato
sul territorio del quale il crimine è stato commesso, o dello Stato
che ha giurisdizione sulle vittime, o ancora dello Stato che ha
giurisdizione sul presunto autore del crimine, o degli altri Stati
coinvolti) renderebbe il funzionamento della Corte difficile, o
potrebbe connotarle de facto un carattere facoltativo. Se l'obiettivo
della creazione di una Corte penale internazionale è realmente di
ottenere che i crimini di portata internazionale siano oggetto di
processi e siano repressi in modo efficace, l'organo di cui la creazione
è proposta deve avere competenze adeguate per giudicare i crimini
fondamentali che sono i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità
ed i crimini di guerra. 3. Indipendenza ed imparzialità della corte
Un ultimo punto che preoccupa molto il CICR è la necessità. per
la Corte, di offrire tutte le garanzie necessarie d'indipendenza
e d'imparzialità. Ora, una proposta prevede che se il Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite si occupa da tempo, di una situazione
contemplata dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, non
può essere avviato nessun procedimento legato a tale situazione,
a meno che il Consiglio stesso non decida altrimenti. Appare tuttavia
difficile conciliare il principio di una Corte indipendente ed imparziale
con il fatto che, in certi casi, questa Corte dipenderà dal Consiglio
di Sicurezza, o sarà subordinata alla sua azione, e rischierà dunque
di essere impedita di assolvere liberamente ai suoi obblighi. Allo
scopo di assicurare il rispetto del principio fondamentale di diritto
che vuole che un tribunale sia indipendente ed imparziale, i processi
non devono essere subordinati ad una prerogativa appartenente al
Consiglio di Sicurezza, che gli permetta di impedire o di differire
l'istruzione del processo, quando esso stesso si occupa di una situazione
coperta dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Come conseguenza,
il procuratore dovrebbe essere abilitato ex officio ad aprire delle
inchieste ed ad avviare dei processi. Conclusioni Nell'azione che
porta avanti come intermediario neutrale tra le parti in conflitto
allo scopo di portare assistenza e protezione alle vittime dei conflitti
armati, in stretta cooperazione con le parti coinvolte, il CICR
si sforza di impedire le violazioni del diritto internazionale umanitario.
In compenso non partecipa ai procedimenti giudiziari, in modo da
non mettere in pericolo le sue attività operative durante i conflitti
armati(9) . Esso non è né un organo incaricato di avviare delle
inchieste, né un organo giudiziario competente a riconoscere le
violazioni del diritto umanitario. D'altra parte, il CICR ha ugualmente
il mandato di promuovere il rispetto del diritto internazionale
umanitario e di rafforzarne l'applicazione. Esso é convinto che
una Corte penale internazionale indipendente ed imparziale sarà
in grado non solo di rafforzare il rispetto del diritto umanitario,
ma anche di assicurare l'applicazione più efficace delle sue disposizioni.
L'obbligo che ricade sugli Stati di perseguire gli autori delle
violazioni del diritto umanitario è spesso sia trascurato, sia insufficientemente
messo in atto. E' dunque d'importanza cruciale istituire una Corte
internazionale permanente che darà la certezza che gli autori di
crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di crimini di genocidio,
saranno portati in giudizio. Bisogna proseguire su questa strada,
ed è vitale che il dibattito della Conferenza diplomatica che si
aprirà a Roma prossimamente, raggiunga rapidamente una conclusione
positiva. E' ugualmente essenziale che, nel prossimo futuro, gli
Stati mostrino di avere realmente la ferma volontà politica di perseguire,
sul piano nazionale o internazionale, le persone sospettate di aver
commesso dei crimini di guerra. Ciò darà una reale credibilità al
desiderio della comunità internazionale di mettere fine ai crimini
di diritto umanitario. Una corte penale internazionale, indipendente
ed efficace, avrà un importante effetto dissuasivo e permetterà,
in avvenire, di risparmiare a numerose persone l'orrore e la sofferenza
che tali crimini producono. L'obiettivo è chiaro: le atrocità devono
cessare, le persone responsabili devono rispondere delle proprie
azioni e tutte le misure necessarie devono essere prese per raggiungere
questo scopo.
Traduzione di Luigi Micco - Benevento Rivisto e corretto dalla Prof.ssa
Gabriella Venturini - Facoltà di Scienze Politiche Università Statale
di Milano e membro della Commissione Nazionale CRI per la diffusione
del D.I.U. Note: (1)Toni Pfanner è docente di scienze economiche
dell'Università di San Gallo e laureato in diritto presso l'Università
di Berna in Svizzera. Attualmente capo della Divisione giuridica
del CICR, è stato delegato e capo-delegazione del CICR in Israele,
in Iran, in Ciad, in Afganistan ed in Africa del sud. (2)Pierre
Boisser, Histoire du Comité international de la Croix Rouge - De
Solférino à Tsoushima, Istituto Henry-Dunant, 1978, pp. 261-289;
Gustave Moynier, "Note sur la création d'une institution judiciaire
international propre à prèvenir et à réprimer les infractions à
la Convention de Genève", Bullettin international des sociétés de
secours aux militaires blessés, n. 11, aprile 1872, pp. 122-131;
Gustave Moynier, Etudie sur la Convention de Genève pour l'amélioration
du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864
e 1868), Parigi, Libreria di Joël Cherbuliez, 1870, pp. 299-311.
(3)Vedere "L'administration de la justice et les droits de l'homme,
des détenus - Question de l'impunité des auteurs des violations
des droits de l'homme (civils et politiques)" Rapport final établi
par M.L. Joinet, en application de la décision 1996/119 de la Sous-
Commission (document ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20). (4)Risoluzione 52/160
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 15 dicembre 1997.
(5)Le Procureur c/ Dusko Tadic, caso n. IT-94-I-AR72. Ordinanza
relativa al ricorso della Difesa riguardante l'eccezione pregiudizievole
d'incompetenza (2 ottobre 1995), par. 119. (6)Articoli 49 (CG I),
50 (CG II), 129 (CG III) e 146 (CG IV). (7)Paul Berman, "Les services
consultatifs du CICR en droit international humanitaire: le défi
de la mise en ouvre sur le plant national", Rivista Internazionale
della Croce Rossa (RICR), n. 819, maggio-giugno 1996, pp. 365-374.
(8) Vedi nota 6 precedente. (9)Maria Teresa Dulli e Cristina Pellandini,
"Le Comité International de la Croix-Rouge e la mise en ouvre du
système de répression des infractions aux règles du droit international
humanitaire", in RICR, n. 807, maggio-giugno 1994, pp. 264-278.
(5) INDICE RIVISTA INTERNAZIONALE DELLA
CROCE ROSSA n. 829 - marzo 1998 Editoriale pag.3 Promuovere
norme tese a limitare la violenza in situazioni di crisi: una sfida,
una strategia, delle alleanze Marion Harroff-Tavel pag.5 Creazione
di una Corte penale internazionale permanente Conferenza diplomatica
di Roma: risultati attesi dal CICR Toni Pfanner pag.21 La responsabilità
penale individuale per le violazioni del diritto internazionale
umanitario applicabile nei conflitti armati non internazionali Thomas
Graditzky pag.29 Prima proposta della creazione di una corte penale
internazionale permanente Christoper Keith Hall pag.59 La forza
contro il diritto: il Comitato Internazionale della Croce Rossa
e la guerra chimica nel conflitto italo-etiopico, 1935-1936 Rainer
Baudendistel pag.85 Comitato Internazionale della Croce Rossa Il
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati Stéphane Jeannet
e Joël Mermet pag.111 Commento del Comitato Internazionale della
Croce Rossa pag.113 Il CICR di fronte all'avvenire pag.133 Nel mondo
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Consiglio dei Delegati,
Siviglia, 25-27 novembre 1997 pag.145 Risoluzioni del Consiglio
dei Delegati pag.148 Accordo sull'organizzazione delle attività
internazionali delle componenti del Movimento Internazionale della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa pag.169 XI Assemblea generale
della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa pag.187 Convenzioni di Ginevra e Protocolli aggiuntivi
Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra
del 12 agosto 1949 e Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977 Ratifiche,
adesioni e successioni al 31 dicembre 1997 pag.188 Adesione del
Regno di Cambogia ai Protocolli aggiuntivi pag.197 Ratifica dei
Protocolli aggiuntivi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda
del Nord pag.197 Repubblica del Paraguay: dichiarazione secondo
l'articolo 90 del I Protocollo pag.201 Repubblica democratica popolare
di Laos: dichiarazione secondo l'articolo 90 del I Protocollo pag.202
Grecia: dichiarazione secondo l'articolo 90 del I Protocollo pag.202
Avviso Nel 1998, la Rivista Internazionale della Croce Rossa, pubblicata
fino ad ora ogni due mesi, passerà ad un ritmo di pubblicazione
trimestrale. Questa decisione è dovuta a degli imperativi economici.
La redazione si sforzerà di rendere la lettura della Rivista ancor
più attraente ai suoi lettori attraverso un contenuto ricco e vario,
sia sul piano degli argomenti trattati, sia per gli autori dei testi
presentati. La Rivista spera che i lettori continueranno a manifestarle
la propria fiducia. Comitato Internazionale della Croce Rossa
(6) REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE N° 830 - GIUGNO
1998 Editoriale pag.207 Cooperazione tra le Società Nazionali e
il Comitato Internazionale della Croce Rossa La cooperazione tra
le Società Nazionali e il CICR: un'alleanza necessaria e impegnativa
pag.209 Jean-Luc Blondel La cooperazione del CICR con le agenzie
di Ricerca delle Società Nazionali degli Stati pag.217 neo-indipendenti
dell'ex Unione Sovietica Violène Dogny La cooperazione come metodo
necessario per la messa in atto e lo sviluppo delle attività dellaCroce
Rossa Cubana pag.229 Maria de Los Angeles de Varona Hernandez Cooperazione
operativa tra il CICR e la Croce Rossa della Nigeria pag.235 Ofor
Nwobodo La cooperazione operativa tra le Società Nazionali partecipanti
e il CICR pag.249 Andreas Lendorff e Andreas Lindner Cooperazione
tra il CICR e le Società Nazionali in Bosnia Erzegovina: dare una
base d'azione più ampia alla Croce Rossa pag.267 Pierre Krahenbuhl
Cooperazione tra la Croce Rossa britannica e il CICR: delega di
un progetto 'acqua e risanamento' in Bosnia Erzegovina pag.283 Teresa
Henley e John Mitchell Le attività del CICR nel subcontinente indiano
dopo l'indipendenza (1947-1949) pag.287 Catherine Rey-Schirr Crisi
degli ostaggi a Lima - Alcune osservazioni sul ruolo di 'intermediario
neutro' del CICR pag.315 Michel Minnig Il CICR, mediatore umanitario
nel conflitto colombiano - Possibilità e limiti pag.325 Thomas Jenatsch
Impatto dell'assistenza umanitaria sull'evoluzione dei conflitti
pag.343 Pierre Perrin Le operazioni del CICR sul campo: la questione
della sicurezza pag.359 Philippe Dind ? ? ? Il diritto nella guerra
aerea pag.371 Javier Guisandez Gomez Comitato Internazionale della
Croce Rossa Il CICR nomina i membri della sua Direzione Collegiale
pag.389 Convenzioni di Ginevra e Protocolli addizionali Prima riunione
periodica sul diritto internazionale umanitario Ginevra, 19-23 gennaio
1998 - Relazione del Presidente pag.390 Libri e recensioni Luigi
Condorelli, Anne Marie La Rosa e Sylvie Scherrer (a cura di ): Le
Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario pag.398 Réne
Kosirnik Greg Hansen e Robert Seely, Guerra e azione umanitaria
in Cecenia pag.404 Marion Harroff-Tavel Michael J. Kelly, Operazioni
di pace pag.408 A.P.V. Rogers Thomas G. Weiss, David Cortright,
George A. Lopez e Larry Minear, Vantaggio politico e sofferenza
civile: Impatti umanitari delle sanzioni economiche Pag.412 Larry
Minear, David Cortright, Julia Wagler, George A. Lopez e Thomas
G. Weiss, Verso una gestione delle sanzioni più umana ed efficace:
accrescere l'efficacia del sistema delle Nazioni Unite Hans-Peter
Gasser Pubblicazioni recenti pag.417 Varie Ivan Nikiforovich Artsybasov
(1927-1997) pag.421
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