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1 OTTOBRE 2001
nr. 67
Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa
Castiglione delle Stiviere (MN)
Contenuto:
1-CICR News nr. del 27.9.2001
CICR Comunicati Stampa nr. 01/34 del 26.9.2001
CICR Aggiornamento situazione Afganistan del 26.9.2001
CICR Comunicato Stampa nr. 01/35 del 30.9.2001
Traduzioni di M.Grazia
Baccolo
2-Risoluzione del Parlamento
Europeo su
"Misure per promuovere un impegno da parte degli Attori non-statali
in
favore del bando totale delle mine antipersona".
Comunicatoci da Padre Marcello Storgato e da lui stesso tradotto.
3-"La Protezione
dei Beni Culturali Nei Conflitti Armati"
di Isidoro PALUMBO - L.U.I.S.S. - Roma
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1-CICR
NEWS 38
Del 27 settembre 2001
Notizie in breve:
Etiopia:
Soccorsi per più di 2.000 invalidi di guerra
Nel corso dei 12 ultimi mesi, il CICR ha contribuito a fornire a
più di 2000
invalidi di guerra arti artificiali e apparecchi ortopedici grazie
ad un
progetto inedito di servizi di sostegno ai pazienti del progetto
PSS
(Patient Support Services).
L'Ex-Repubblica yugoslava
di Macedonia
Avvisi di sicurezza contro un pericolo mortale
Il CICR lancia un programma destinato a mettere in guardia la popolazione
dell'ex.-Repubblica yugoslava di Macedonia contro i pericoli delle
munizioni
non esplose.
Bosnia-Erzegovina
Promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario
Una guida rapida destinata ai parlamentari intitolata "Rispettare
e far
rispettare il diritto internazionale umanitario" è stata
prodotta
congiuntamente dal CICR e l'Unione interparlamentare. Che ha sede
in
Svizzera, è appena stata pubblicata nelle tre lingue nazionali
della
Bosnia-Erzegovina.
Il testo completo di queste notizie in lingua inglese e francese
si trovano
nel sito ufficiale www.icrc.org
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CICR Media Services
Comunicato stampa nr.01/34
26 settembre 2001
Arabia Saudita/Irak:
rimpatrio della salma di un militare saudita sotto il
controllo del CICR
Ginevra (CICR) - Il Comitato
Internazionale della Croce Rossa ha organizzato
questa mattina (26 settembre) il rimpatrio della salma di un militare
saudita. Il militare è deceduto a seguito di un incidente
sulla frontiera
fra l'Arabia Saudita
e l'Irak accaduto nella notte fra il 24 e il 25 agosto 2001.
L'operazione, svoltasi al posto di frontiera di Judaidat situata
fra
i due paesi, è stata condotta nel modo più corretto
con la più completa
cooperazione delle autorità dei due paesi.
Il governo irakeno ha chiesto al CICR di agire in qualità
di
intermediario neutro per organizzare la restituzione del corpo alle
autorità
saudite. Dal canto suo, il CICR ha effettuato le pratiche presso
le
autorità di Bagdad e a Ryad al fine di preparare il rimpatrio.
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CICR
Ginevra, 26 09.2001
Afganistan e Operazioni
correlate
CICR: "Messa a punto"
in Afganistan
Dovuto a ragioni di sicurezza
e di coordinazione (soprattutto delle Agenzie
dell'ONU, delle ONG, delle Ambasciate e dei media, basati a Islamabad),
il
supporto dello staff del CICR sarà temporaneamente basato
a Islamabad,
Pakistan.
L'operazione in Afganistan
viene gestita da 27 delegati espatriati .
Situati in diverse aree del Paese, essi stanno preparando e coordinando
piani e
attività con gli altri partners umanitari e rappresentanti
dei governi. Essi
sono pronti a organizzare eventuali interventi direttamente in Afganistan
o
in altri Paesi confinanti.
L'ufficio in Pashawar
mantiele l'attività per le questioni logistiche.
Aggiornamento sulle attività
in Afganistan:
- Nell'area afgana sostenuta
dall'Alleanza del Nord, dove le condizioni di
sicurezza sono attualmente stabili, il CICR continua con lo sviluppo
dei sui
programmi - I due centri ortopedici situati in Faizabad e in Gulbahar
stanno funzionando. Forniture mediche sono state consegnate al maggior
ospedale
di Gulbahar. Continuano a funzionare le infrastrutture di base per
la
riabilitazione, come pure il sistema delle fognature e le pompe
d'acqua a
mano.
Due delegati espatriati del CICR restano in Faizabad per coordinare
le
attività.
- Continua il supporto
agli ospedali e servizi sanitari nell'area
controllata dalle autorità talibane. Le scorte di medicine
e strumenti
medici sono sufficienti per altre due o tre settimane. I 4 centri
ortopedici
nell'area continuano a funzionare. Cibo viene distribuito nei centri
per
orfani in Kabul e prosegue pure la distribuzione di cibo agli ospedali
in
Kabul così come ai rifugiati in Herat dove l'ultimo rapporto
indicava la
presenza di almeno 200.000 persone che stanno vivendo in rifugi
in questa
area. In Kabul le squadre sanitarie e per il controllo dell'acqua
continuano il loro lavoro.
Preparativi per ulteriore assistenza:
- Contatti giornalieri
(via radio o telefono satellitare) vengono mantenuti
dal Pakistan con i differenti uffici del CICR situati nella zona
controllata
dai Talibani, eccetto per lo staff del CICR basato in Mazar e Jalalabad,
con
i quali nessun contatto è stato possibile negli ultimi due
giorni. L'ultimo
rapporto dai colleghi CICR in Afganistan indicano che gli uffici,
i
materiali e le scorte non hanno subito danni.
- Per quanto riguarda lo stabilire "corridoi" per gli
approvvigionamenti da
destinare all'assistenza alla popolazione in Afganistan, gli esperti
del
CICR continuano a valutare le possibilità di operazioni in
Pakistan, Iran,
Turkmenistan, Uzbekistan e Tajikistan. Sono stati organizzati incontri
di
coordinazione con la Società Nazionale della Mezzaluna Rossa
dell'Iran così
come con la Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa che
sta supportando gli sforzi di altre Società Nazionali che
accolgono i
rifugiati afgani. Un piano d'azione per la regione è stato
accettato e sarà
ben presto incrementato. Ulteriori dettagli seguiranno a breve.
- Contatti regolari sono mantenuti con le autorità in Afganistan,
con le
Nazioni confinanti e altre comunità potenzialmente coinvolte
nella crisi,
così come sono state rese più sicure le comunicazioni
con i colleghi del
CICR in Afganistan rendendo possibile la continuazione delle attività
in
maniera efficace e sicura.
- Per quello che concerne la situazione umanitaria in Afganistan
è in
crescendo. Il CICR spera di avere immediatamente la possibilità
di inviare
molto materiale di prima necessità nel Paese e di inviare
delegati
espatriati con incarichi di missione brevi, così da avere
un'approfondita
conoscenza della situazione umanitaria.
Per ulteriori informazioni
sull'aggiornamento delle operazioni assistenza ai
rifugiati afgani in Pakistan o nelle Nazioni confinanti, pregasi
contattare
la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa
e Mezzaluna
Rossa. A Ginevra ++41227304570, in Pakistan ++923204506285 e in
Tajikistan
++992372245981
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CICR
Comunicato Stampa nr.01/35
30 settembre 2001
Afganistan: il CICR fornisce l'aiuto medico-sanitario a Kabul
Ginevra (CICR) - Un camion
del Comitato Internazionale della Croce Rossa
(CICR) è arrivato il 29 settembre a Kabul con un carico di
materiale di
soccorso madico-sanitario standard destinato ai feriti di guerra.
Il camion
aveva lasciato Peshawar il giorno precedente, dopo avere ricevuto
dalle
autorità pakistane e talibane, l'autorizzazione ad entrare
in Afganistan.
Questo carico era costituito
da un assortimento che permettesse di curare
fino a 500 feriti e precisamente bende, farmaci, gesso di Parigi
e drenaggi
toracici. Sostanze reagenti di base per test di compatibilità
sanguigna sono
state fornite agli ospedali di Kabul sostenuti dal CICR, al fine
di
riapprovvigionare le scorte esistenti, e si prevede di distribuire
farmaci essenziali anche ad altri ospedali della città.
<Grazie al contatto
radio, che è stato mantenuto quotidianamente con nostro
personale a Kabul, abbiamo potuto determinare quale sia il tipo
di materiale
più
urgente, tenuto conto delle scorte esistenti>, ha dichiarato
Robert Monin,
capo della delegazione del CICR a Kabul, la cui attuale base è
nel vicino
Pakistan.
I posti di primo soccorso
sostenuti dal CICR e situati fuori da Kabul hanno
beneficiato di un'assistenza medica sulla base di valutazioni dei
bisogni
realizzata dal personale dell'Istituzione che lavora ancora nel
paese.
L'equipe del CICR arrivata
da Peshawar ha trascorso una notte a Jalalabad
per
assicurarsi che i reagenti chimici fossero stati trattati correttamente.
<L'aver potuto fare
questo primo viaggio di ritorno in Afganistan è molto
incoraggiante, ha spiegato Robert Monin. Speriamo di poter effettuare
regolarmente questo tipo di viaggi "transfrontiera" in
direzione di Kabul e
delle altre città a partire dai Paesi vicini dove stiamo
costituendo delle
riserve di soccorso essenziali ai bisogni della popolazione afgana>.
Per il momento, il personale
espatriato del CICR non è autorizzato a tornare
nel Paese, ma questa questione delicata continua ad essere argomento
trattato dalle autorità.
< Riportare la nostra
equipe di delegati espatriati in Afganistan per
aiutare i nostri mille colleghi afgani, nella situazione estremamente
difficile come questa, è evidentemente uno dei nostri principali
obiettivi>
ha aggiunto Robert Monin.
Nel frattempo, le equipes del CICR già sul posto nella regione
di frontiera
dell'Iran e Turkmenistan sono pronte a fornire tutto l'aiuto umanitario
necessario.
Per informazioni complementarie,
rivolgertsi a:
Macarena Aguilar a Ginevra
(tel ++41227302101)
Robert Monin a Islamabad (Tel: ++92512824780)
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2-
PARLAMENTO
EUROPEO
Testi adottati dal Parlamento
Edizione provvisoria del 6 settembre 2001
MINE ANTI PERSONA
B5-0542, 0561, 0568,
0575, 0590 e 0599/2001
Risoluzione del Parlamento
Europeo su -
"Misure per promuovere
un impegno da parte degli Attori non-statali in
favore del bando totale delle mine antipersona".
Nota Bene: la Risoluzione è stata votata all'unanimità,
dopo un ampio
dibattito in Parlamento Europeo. Traduzione a cura di: Marcello
Storgato sx,
Missione Oggi, Via Piamarta 9 - 25121 Brescia - Email:
mineaction@saveriani.bs.it).
Il Parlamento Europeo,
- facendo riferimento
alle sue risoluzioni del 17 dicembre 1992 sulle
ferite e perdita di vite
causate dalle mine (1), del 29 giugno 1995 sulle mine ed armi laser
accecanti (2) e sulle mine antipersona: un impedimento assassino
allo
sviluppo (3), del 18 dicembre 1997 sulla Convenzione del 1997 sulla
proibizione e distruzione di mine antipersona (4) e del 25 ottobre
2000
sulle mine antipersona (5),
- facendo riferimento
alla comunicazione da parte della Commissione presso
il Parlamento Europeo e il Consiglio circa l'azione contro le mine
antipersona: Rafforzando il contributo dell'Unione Europea; e alla
proposta
una Regolazione del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante
l'azione
contro le mine antipersona (COM(2000) 111),
A. poiché l'uso
di mine antipersona, oltre a causare la perdita di vite
umane, specialmente tra la popolazione civile, rappresenta un serio
ostacolo
al recupero sociale ed economico dei paesi colpiti,
B. poiché oggi
la maggioranza delle mine sono piazzate nel contesto di
conflitti armati e/o di guerre civili in cui Forze armate statali
e gruppi
armati non-statali possono essere coinvolti nell'uso di mine
C. poiché il Trattato
di Messa al Bando delle Mine del 1997 è stato
ratificato da 119 Stati e firmato da 141, (6)
D. poiché 52 Stati
non hanno ancora firmato né ratificato la Convenzione di
Ottawa,
E. in considerazione
dell'importanza della Conferenza degli Stati firmatari
della Convenzione di Ottawa, che si terrà dal 18 al 22 settembre
2001 a
Managua,
F. poiché la comunità
internazionale ha un dovere morale di sollecitare
impegni da tutte le parti coinvolte in questi conflitti, sia Stati
sia
Attori non-statali, a vietare l'uso di mine antipersona, con l'obiettivo
di
raggiungere un vero e universale divieto di queste armi inumane
G. poiché questo
non implica appoggio a, o riconoscimento della legittimità
degli Attori non-statali o delle loro attività,
H. riconoscendo gli sforzi
fatti da governi, da istituzioni internazionali
e da Ong specializzate, per incoraggiare gli Attori non-statali
a vietare
l'uso delle mine antipersona,
1. Chiede all'Unione
Europea di prendere in considerazione tutti i mezzi
possibili per fare pressione su quegli Attori non-statali che sono
apertamente riluttanti ad aderire al bando totale delle mine antipersona;
2. Fa appello per l'eliminazione
di uso, produzione, stoccaggio e
trasferimento di mine antipersona da parte di Attori non-statali;
3. Chiede con urgenza
al Consiglio e alla Commissione di identificare le
fonti di approvvigiona-mento di mine antipersona ad Attori non-statali;
4. Fa richiesta di aumentare
le risorse per lo sminamento umanitario, per
l'azione di coscientiz-zazione, per i programmi di riabilitazione
e di
assistenza delle vittime;
5. Vede bene ogni proposta
che favorisca impegni da parte di Attori
non-statali, ad esempio attraverso un Documento di impegno per l'Adesione
a
un Bando Totale sulle Mine Antipersona e per la Cooperazione nell'Azione
contro le Mine;
6. Fa appello alla Conferenza
di Managua affinché appoggi gli sforzi per
ottenere forti impegni da parte degli Attori non-statali;
7. Fa appello agli Stati
membri della Convenzione di Ottawa affinché
prestino maggiore attenzione al problema delle mine antipersona
in rapporto
agli Attori non-statali e appoggino gli sforzi fatti da Ngo specializzate
e
da istituzioni internazionali per far impegnare gli Attori non-statali
nel
processo di messa al bando delle mine;
8. Dà istruzione
al suo Presidente affinché invii questa Risoluzione alla
Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Segretario
generale delle Nazioni Unite, al Comitato internazionale della Croce
Rossa,
al Comitato della Campagna internazionale per la Messa al Bando
delle Mine,
all'Assemblea parlamentare congiunta ACP-EU, ai governi degli Stati
Uniti
d'America, della Federazione di Russia e della Repubblica popolare
di Cina.
(1) OJ C 21, 25.1.1993,
p. 161.
(2) OJ C 183, 17.7.1995, p. 44.
(3) OJ C 183, 17.7.1995, p. 47.
(4) OJ C 14, 19.1.1998, p. 201.
(5) OJ C 197, 12.7.2001, p. 193.
(6) Dopo l'approvazione della Risoluzione, il Cile ha ratificato
il
Trattato; per cui, al 15 settembre 2001, le Ratifiche/Accessioni
al Trattato
sono 120 (NdR).
Traduzione a cura di:
Marcello Storgato sx, Missione Oggi, Via Piamarta 9 -
25121 Brescia (15 settembre 2001).
Email: mineaction@saveriani.bs.it
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3-LA
PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
Avv. Isidoro PALUMBO - L.U.I.S.S. - Roma
Solamente nel 1907 con la 2a Conferenza Internazionale di Pace dell'Aja
si
addiviene ad un primo tentativo di uniformare il concetto di "saccheggio"
e
di dettarne alle Nazioni contraenti il divieto per il futuro.
La 4a e 9a Convenzione (art. 27) stipulate in quella sede dettano
norme
sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e sul bombardamento
di
obiettivi terrestri da parte di forze navali, escludendo per la
prima volta
il diritto di fare bottino delle cose appartenenti al nemico.
Infatti, la protezione dei beni culturali era limitata dal Regolamento
allegato alla 2^ Convenzione dell'Aja del 1899 (art. 27) alla prescrizione
che negli assedi e bombardamenti dovevano essere adottate tutte
le misure
precauzionali per risparmiare, il più possibile, gli edifici
consacrati ai
culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza e assistenza,
i monumenti
artistici e storici, etc. Questo a condizione che tali beni non
fossero
utilizzati per scopi militari e fossero segnalati con segni speciali
e ben
visibili a distanza, comunicati preventivamente alla Potenza belligerante
avversaria.
Tralasciando le pur rilevanti
iniziative di governi, enti internazionali e
associazioni private nel periodo tra le due guerre mondiali al fine
di
predisporre testi normativi internazionali dall'approccio più
incisivo -
quali in particolare, nel 1918 il progetto della Società
Olandese di
Archeologia di creare "santuari dell'arte" per proteggere
un patrimonio
appartenente a tutti gli uomini civili, e soprattutto il progetto
di
convenzione per la protezione dei monumenti e delle opere d'arte
nel corso
di conflitti armati dell'Office International des Musees del 1938
- è
opportuno prendere in considerazione più da vicino gli sviluppi
della prassi
successiva alla fine della 2a Guerra Mondiale.
Durante il conflitto
mondiale, la Germania si è distinta nell'attuazione di
una politica di sistematico saccheggio e confisca di opere d'arte
in palese
violazione delle norme ormai generalmente accettate del diritto
internazionale bellico e, in particolare, degli artt. 46 e 56 della
citata
4a Convenzione dell'Aja del 1907.
Tali violazioni sono
stigmatizzate espressamente nella Carta di Londra dell'
8 agosto 1945 istitutiva del Tribunale militare internazionale di
Norimberga, in base alla quale (Cap. II, art. 6 dello Statuto della
Corte)
costituiscono crimini di guerra, fra gli altri, "il saccheggio
di proprietà
pubbliche e private, gratuite distruzioni di città, paesi
e villaggi, o la
devastazione non giustificata dalla necessità militare".
Un richiamo
esplicito alle norme in questione ricorre sia nel giudicato dello
stesso
Tribunale di Norimberga che condannava il capo dell'Einsatzstab
Rosemberg
sia in altri giudicati relativi ad alcune azioni di rivendicazione
di opere
d'arte asportate durante la guerra.
E' agevole constatare
come i trattati di pace conclusi al termine della
guerra contengano delle disposizioni confermative degli obblighi
internazionali in tema di restituzione di opere d'arte asportate
durante la
guerra. Non solo, i trattati di pace conclusi alla fine della 2a
Guerra
Mondiale confermano, da un lato, l'esistenza di norme internazionali
generali specificatamente rivolte alla protezione dei beni culturali
mobili
e, dall'altro, contribuiscono a rafforzare decisamente l'idea che,
anche sul
piano del diritto interno, a detti beni - in quanto oggetto di spoliazione
o
confisca - non possano essere applicabili le norme ordinarie in
tema di
trasferimento e circolazione dei beni mobili.
Su questo background,
il 14 maggio 1954 viene firmata all'Aja la Convenzione
sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati, che costituisce
il
primo strumento internazionale interamente ed esclusivamente dedicato
ai
beni culturali e il primo ad utilizzare tale terminologia.
La Convenzione si occupa
principalmente della sorte dei beni in questione
"pendente bello" mediante la configurazione di un sistema
di preservazione e
conservazione fisica in senso stretto. Infatti, l'art. 4 impone,
tra gli
altri, l'obbligo di impedire e far cessare qualsiasi atto di furto,
saccheggio o sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma.
La sorte dei beni culturali
una volta terminato il conflitto è invece
regolata da un Protocollo alla Convenzione, sottoscritto lo stesso
giorno,
che peraltro riafferma all'art. 3 l'obbligo di restituzione, escludendo
che
i beni culturali esportati dal territorio occupato, in contrasto
con l'art.
1, possano essere poi trattenuti a titolo di riparazione alla fine
delle
ostilità.
L'art. 4 prevede poi
a carico della Parte contraente su cui spetta impedire
l'esportazione dei beni culturali dal territorio occupato, l'obbligo
di
indennizzare i possessori di buona fede dei beni da restituire.
La Convenzione dell'Aja
del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso
di conflitto armato è composta da:
la Convenzione,
il Regolamento di esecuzione ,
il Protocollo.
L'importanza della Convenzione
risiede anche nel fatto che essa ha
concentrato tutte le disposizioni riguardanti la protezione dei
beni
culturali in un solo strumento, mentre in passato queste norme erano
sparpagliate in vari testi giuridici, costituendo così un
vero e proprio
Codice dei beni culturali, i cui principi fondamentali fanno ormai
parte del
diritto internazionale consuetudinario.
Dopo le devastazioni
e gli orrori della 2a Guerra Mondiale, in seguito ad
una proposta del Governo Olandese, nel 1949 l'UNESCO - Organizzazione
delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - inizia
una serie
di studi e di consultazioni a livello di esperti e di rappresentanti
governativi. Da tali attività nel 1952 presso Villa Aldobrandini
sede di
UNIDROIT - Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto
Privato -
prende corpo il progetto di convenzione.
Tale progetto di convenzione
viene presentato agli Stati nel febbraio 1953 e
posto alla base delle discussioni della conferenza intergovernativa
tenutasi
all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio, ove furono presenti 56 Stati.
Al termine
dei lavori, 37 Stati hanno firmato l'Atto finale della Conferenza
e la
Convenzione per la protezione dei beni culturali in tempo di guerra.
Insieme
ad essa vengono approvati il Regolamento di esecuzione ed il Protocollo.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La Convenzione dell'Aja
per la verità non prevede, per espressa disposizione
dell'art. 33, la sua applicazione a fatti anteriori alla sua entrata
in
vigore (7 agosto 1956, con 70 Stati finora ratificanti tra i quali
l'
Italia), ma questa limitazione del campo di applicazione ratione
temporis
non assume un significato particolare, al pari della circostanza
che l'
obbligo di restituzione è contenuto in un Protocollo facoltativo
anziché far
parte a pieno titolo del resto della Convenzione.
E infatti sta di fatto
che il protocollo è stato ratificato dalla stragrande
maggioranza degli Stati contraenti la Convenzione. Del resto per
espressa
statuizione del preambolo e dell'art. 36 la Convenzione dell'Aja
si pone
come strumento "supplementare" e non alternativo rispetto
alle Convenzioni
di codificazione dell'Aja del 1899 e del 1907 alle quali si affianca.
La Convenzione è
applicabile ai conflitti armati internazionali, che sorgano
tra due o più Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra
non sia
riconosciuto da una o più di esse. Nel caso di conflitto
armato non
internazionale, sorto nel territorio di una delle Parti, ognuna
delle Parti
in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le
disposizioni
della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
Si deve aggiungere che
sono prese in considerazione solo le situazioni in
cui vengono utilizzate le armi convenzionali classiche. Come per
le altre
Convenzioni del diritto umanitario, la questione delle armi di distruzione
di massa e di quelle nucleari viene lasciata da parte.
PREAMBOLO
Il Preambolo, pur non
avendo forza di legge, è molto chiaro circa il motivo
della sua adozione e i principi che ne sono alla base ed inizia
con la
constatazione da parte della Alte Parti Contraenti dei gravi danni
che i
beni culturali hanno subito nel corso degli ultimi conflitti e con
la
preoccupazione, rivelatasi esatta, delle sempre maggiori distruzioni
in
conseguenza dello sviluppo della tecnologia bellica.
Il principio cardine
della Convenzione è enunciato al secondo capoverso del
Preambolo, secondo il quale la conservazione del patrimonio culturale
non è
affare soltanto dello Stato sul cui territorio si trova il bene,
ma dell'
umanità intera, in quanto ogni popolo contribuisce alla cultura
mondiale.
Ciò comporta la
necessità di assicurare a questo patrimonio una protezione
universale. La nozione di patrimoni culturale dell'umanità,
che ritroviamo
nel Preambolo, non è facile da definire, essa comprende non
solo beni mobili
ed immobili, come le opere d'arte ed i monumenti, ma anche le espressioni
artistiche quali la musica, la danza, il teatro, nonché quel
patrimonio
culturale intangibile che sono il folklore, i riti, le tradizioni,
etc.
Questa nozione è
stata ripresa da vari documenti dell'UNESCO e anche nella
convenzione del 1972 riguardante la protezione del patrimonio culturale
e
naturale mondiale.
Sempre nel Preambolo
si ricorda che la protezione dei beni deve essere
organizzata già in tempo di pace, con provvedimenti sia a
livello nazionale
che internazionale.
Si sottolinea, inoltre,
l'impegno delle Parti Contraenti a prendere tutte le
disposizioni possibili per proteggere i beni culturali. Nel testo
originario
figurava l'aggettivo "appropriate" poi sostituito con
"possibili",
modificando naturalmente in senso restrittivo la frase e rendendola
più
soggettiva.
Troviamo, infine, il
richiamo ai principi su cui si fonda la protezione dei
beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni
dell
'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile
1935.
Nonostante il fatto che non siano richiamate le Convenzioni di Ginevra
del
1949, esse hanno largamente influenzato la presente Convenzione
come
confermano i lavori preparatori e lo stesso testo.
Lo spazio a nostra disposizione
non ci consente di analizzare in modo
approfondito i 40 articoli, divisi in 7 capitoli, che formano la
Convenzione, ma richiameremo le disposizioni generali, alcune disposizioni
generali che descrivono la protezione accordata ai beni culturali.
PROTEZIONE GENERALE
Innanzitutto, la definizione
di bene culturale, data dall'art. 1,
ricomprende i beni mobili ed immobili di grande importanza per il
patrimonio
culturale dei popoli e riporta un elenco esemplificativo (monumenti
siti
archeologici, opere d'arte, etc.). Ad essi si aggiungono gli edifici
la cui
destinazione principale ed effettiva è di conservare ed esporre
i beni
culturali mobili già definiti ed i centri comprendenti un
numero
considerevole di beni culturali, detti centri monumentali.
Nella definizione della
Convenzione i beni sono considerati culturali a
prescindere dalla loro origine o dal loro proprietario. La qualificazione
è
data dalla grande importanza e non dal valore del bene.
La protezione dei beni
culturali si concretizza nella salvaguardia e nel
rispetto di tali beni. La salvaguardia è costituita da quell'insieme
di
misura positive che cercano di assicurare al meglio le condizioni
materiali
per la protezione dei beni culturali.
L'UNESCO ha fornito qualche
esempio di queste misure:
protezioni speciali contro
il pericolo di incendio e di crollo di immobili
di grande valore (musei, archivi, etc.);
imballaggi e stoccaggi speciali per i beni mobili;
l'approntamento di rifugi e l'organizzazione dei trasporti in caso
di
necessità;
la creazione di un servizio civile per mettere in pratica i piani
di
protezione in caso di conflitto.
Il secondo elemento di
concretizzazione della protezione dei beni culturali
è costituito dal rispetto. Secondo l'art. 4, le Parti si
impegnano a
rispettare i beni culturali situati tanto sul proprio territorio
che su
quello delle altre Parti Contraenti, spezzando così la nozione
di
territorialità e ribadendo di nuovo il principio che i beni
culturali devono
essere rispettati da tutti gli Stati a prescindere dal territorio
su cui si
trovino.
Le Parti si impegnano
inoltre ad astenersi da qualsiasi utilizzazione di
tali beni per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento
in
caso di conflitto armato, nonché da qualsiasi atto di ostilità
nei loro
riguardi.
Il secondo comma dell'art.
4 prevede l'eccezione della necessità militare,
che offre alle Parti di derogare agli obblighi del primo paragrafo
quando la
necessità militare lo esiga in modo imperativo. La storia
del diritto e
della codificazione delle regole umanitarie dimostra che il diritto
umanitario è il risultato di un compromesso tra la necessità
militare e i
principi di umanità. Il punto di equilibrio tra queste due
esigenze è molto
spesso difficile da realizzare.
Durante la conferenza
intergovernativa numerose delegazioni si sono espresse
a favore del mantenimento dell'eccezione della necessità
militare, sia per
facilitare l'adozione della Convenzione ma anche per ragioni umanitarie:
è
stato fatto notare che nel corso di un combattimento la necessità
militare
potrebbe imporre di distruggere un bene culturale se da ciò
dipendesse la
vita di migliaia di soldati; in tal caso nessun comandante esiterebbe
a
salvare la vita dei propri soldati.
Contrariamente a quanto
previsto dall'art. 8 per la protezione speciale, la
valutazione concreta della necessità militare è lasciata
ai militari senza
richiedere alcuna condizione specifica. E ciò potrebbe condurre
ad un
impiego arbitrario.
La nozione di rispetto
dei beni culturali comprende anche l'impegno a
proibire, prevenire e - all'occorrenza - far cessare qualsiasi atto
di
furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi
forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo.
L'art. 7 prevede l'impegno
per le Alti Parti Contraenti di introdurre, fin
dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni ad uso delle truppe,
disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione
e ad
inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle proprie Forze
Armate,
uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di
tutti i
popoli.
A riprova e in applicazione
di tale obbligo internazionale, l'Italia ha
posto in essere tutta una serie di atti normativi a livello regolamentare.
A
titolo esemplificativo citiamo il Manuale del combattente - pubblicazione
1000/A/2 del 1988 dello SMD e successivi aggiornamenti - che, nel
capitolo
riguardante il comportamento del militare in guerra, cita l'obbligo
del
rispetto per i beni artistici e culturali in generale; inoltre,
riporta i
segni distintivi di protezione sia generale che speciale; infine,
elenca tra
i crimini di guerra gli attacchi indiscriminati contro i beni culturali.
PROTEZIONE SPECIALE
Accanto alla protezione
generale, la Convenzione prevede una protezione
speciale da accordare ad un numero limitato di rifugi destinati
a proteggere
i beni culturali mobili, ai centri monumentali e ad altri beni immobili
di
altissima importanza.
Secondo l'art. 8, la
protezione speciale è accordata a due condizioni:
che detti beni si trovino
ad una distanza sufficiente da un grande centro
industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto di
interesse
bellico;
che essi non siano usati per fini militari.
La "distanza sufficiente"
da un obiettivo militare è un criterio generale da
verificare caso per caso e che può indubbiamente dare adito
ad incertezze ed
errori. Uno dei motivi per cui il sistema della protezione speciale
ha poca
applicazione da parte degli Stati è forse da rintracciare
proprio nella
difficoltà pratica di attuazione.
Il comma 5 dell'art.
8 prevede l'eccezione secondo la quale un bene situato
vicino ad un obiettivo militare può rientrare nella protezione
speciale
qualora la Parte che la richiede si impegni ad non utilizzare in
caso di
conflitto tale obiettivo militare e ad organizzarne già dal
tempo di pace un
uso alternativo.
La protezione speciale
è accordata ai beni mediante la loro iscrizione nel
"registro internazionale dei beni culturali sotto protezione
speciale" ed è
disciplinata in modo dettagliato nel Regolamento di esecuzione.
L'immunità di
un bene culturale posto sotto protezione speciale non può
essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare
ineluttabile, e
soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista.
Inoltre, essa può
essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza
pari o superiore a quella di una divisione.
I SEGNI DI PROTEZIONE
Il simbolo previsto dalla
Convenzione dell'Aja del 1954 a significare la
protezione da essa accordata ai beni culturali è sicuramente
alquanto
complicato da descrivere; infatti, la descrizione araldica è
la seguente:
uno scudo appuntito in basso, inquadrato in una croce di sant'Andrea
in blu
e bianco.
Il segno è impiegato
da solo per la protezione generale, ovvero ripetuto tre
volte in formazione triangolare per i beni culturali immobili posti
sotto
protezione speciale.
PROCESSO DI REVISIONE
Nel 1991 la Conferenza
Generale dell' UNESCO adotta una risoluzione
(26C/PLEN/DR.3 Rev.) finalizzata a migliorare gli strumenti esistenti
per la
protezione del patrimonio culturale e naturale del mondo.
Da allora molti sforzi sono fatti per migliorare la protezione dei
beni
culturali prevista dalla Convenzione del 1954.
Alla fine del 1997 il
Rapporto finale del 3° Incontro tra gli Stati Parti
fissa i punti principali del lavoro di revisione:
il desiderio di adottare
un nuovo strumento che possa integrare le norme
della Convenzione dell'Aja: al fine di colmare i vuoti della Convenzione
dell'Aja e di rinforzare la protezione del patrimonio culturale;
la necessità militare: rafforzare il concetto che necessità
militare non
significa convenienza militare;
le misure di precauzione: l'adozione di misure di salvaguardia viene
inclusa
nel nuovo strumento;
la responsabilità penale individuale: si rinvia alla giurisdizione
della
Corte Penale Internazionale (successivamente formalizzata con l'apertura
alla firma e ratifica del Trattato di Roma del 1998 contenente lo
Statuto
della Corte);
le questioni istituzionali: la necessità di istituire un
organismo di
supervisione al fine di monitorare le implementazioni della Convenzione;
i conflitti di carattere non internazionale: si rinvia alle norme
previste
dal 2 Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra
del 1949;
la forma del nuovo strumento: il progetto del nuovo strumento prevede
l'
aggiunta di un secondo Protocollo, invece di una nuova Convenzione.
Su invito del Governo
austriaco, nel maggio del 1998, a Vienna si incontrano
gli esperti per discutere circa i numerosi punti cruciali da includere
nella
nuova "convenzione", in particolare la forma del nuovo
strumento
internazionale, la protezione speciale, la necessità militare,
la
giurisdizione e la responsabilità penale personale, oltre
a questioni
istituzionali.
Nel novembre dello stesso
anno, un primo progetto articolato di lavoro del
nuovo strumento internazionale inizia a circolare tra gli Stati
Parti alla
Convenzione dell'Aja del 1954, gli Stati Membri dell'UNESCO e gli
Stati
membri delle Nazioni Unite, con l'invito a inviare propri commenti
e
considerazioni al Segretariato dell'UNESCO.
La Conferenza diplomatica,
convocata sotto gli auspici dell'UNESCO e
riunitasi all'Aja il 26 marzo 1999, adotta il testo del nuovo Protocollo
(il
secondo) alla Convenzione dell'Aja del 1954, che costituisce un
trattato
internazionale autonomo su materie già regolamentate nella
Convenzione del
1954 e quindi un'aggiornamento della stessa Convenzione.
L'ambito di applicazione
delle norme contenute nel Protocollo del 1999
viene a estendersi interamente ai conflitti armati non internazionali,
mentre, ricordiamo, la Convenzione del 1954 rende applicabile ai
conflitti
non internazionali solo le norme che prevedono disposizioni di tutela
e di
rispetto dei beni culturali nei conflitti armati.
Viene confermato l'obbligo
degli Stati parti del Protocollo del 1999 di
assumere, fin dal tempo di pace, tutte le misure precauzionali necessarie
alla protezione dei beni culturali dagli effetti - danneggiamento,
distruzione, etc - che si prevede un conflitto possa arrecare agli
stessi. A
solo titolo esemplificativo viene citata la pianificazione di misure
di
emergenza contro crolli, danneggiamenti delle strutture, incendi;
l'adozione
di un piano di protezione dei beni culturali nel luogo in cui sono
o sono
conservati, l'individuazione di una autorità responsabile
della protezione
dei beni culturali.
Merita essere segnalata
la norma sulla protezione dei beni culturali nei
territori occupati che proibisce alla Potenza occupante di effettuare
o di
permettere ad altri di effettuare scavi in siti archeologici, neanche
in
stretta collaborazione con le autorità nazionali del territorio
occupato -
come era stato a suo tempo proposto - in quanto proprio nei territori
occupati le istituzioni nazionali sono limitate o chiuse. Accanto
a tale
norma si conferma e ribadisce il divieto di esportare o di permettere
l'
esportazione illecita, la rimozione o il trasferimento della proprietà
di
beni culturali, storici e scientifici, così come la loro
distruzione.
Molti Stati hanno avvertito
in maniera forte l'esigenza che le norme sulla
protezione speciale rafforzata debbano riflettere e far riferimento
ai
valori dell'umanità e dell'appartenenza a tutti i popoli
dei beni culturali,
sottolineando il comune interesse nella salvaguardia di importanti
beni
culturali. Il nuovo regime di protezione rafforzata si applica ai
beni
culturali iscritti in un'apposita Lista internazionale che sarà
tenuta da un
Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato,
composto da dodici membri designati da tutti gli Stati Parti al
Protocollo.
Tali esperti governativi rimarranno in carica quattro anni.
Rispetto al Registro
previsto dalla Convenzione del 1954 e tenuto dal
Direttore Generale dell'UNESCO, la Lista internazionale prevista
dal
Protocollo del 1999 ha requisiti meno restrittivi di quelli richiesti
per la
iscrizione al citato Registro.
In particolare, la Lista
internazionale non prevede come requisito per l'
iscrizione la locazione del bene culturale ad adeguata distanza
da qualunque
obiettivo militare importante o impianto industriale di una certa
dimensione. Rimane, naturalmente, il requisito della non utilizzazione
dei
beni culturali per fini militari.
Elemento nuovo e interessante
nel "regolamento" delle attività del Comitato
internazionale responsabile della tenuta della Lista viene rappresentato
dalla possibilità che questi solleciti, in determinate situazioni
e
condizioni, lo Stato Parte a presentare istanza per la iscrizione
di un dato
bene culturale nella Lista prevista dal Protocollo del 1999. Questa
facoltà
potrà sicuramente favorire una consistenza maggiore della
Lista rispetto al
Registro previsto dalla Convenzione del 1954.
Ritornando al regime
speciale della protezione rafforzata, ricordiamo che
gli obblighi previsti dal Protocollo del 1999 sono sostanzialmente
quelli
previsti dalla Convenzione del 1954 e consistono nel divieto per
gli Stati
Parti di attaccare i beni in parola e di non utilizzarli per scopi
militari
ovvero in appoggio o aiuto a operazioni militari.
Per quanto concerne le
norme relative alla responsabilità per la violazione
delle norme sulla protezione dei beni culturali, il Protocollo del
1999
contiene, oltre al rinvio al diritto internazionale consuetudinario
sul tema
della responsabilità degli Stati Parti, una regolamentazione
molto
articolata della disciplina della responsabilità individuale
dell'autore
della violazione.
Ad esempio, il Protocollo
del 1999 dispone che le violazioni gravi siano
sempre considerate illeciti penali e punite con pene appropriate
nell'ambito
degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati Parti. Per violazioni
gravi si deve intendere tassativamente l'attacco, la distruzione
e l'
appropriazione massiccia di beni culturali; l'impiego a scopi militari
dei
beni culturali e l'esportazione, la rimozione ovvero il trasferimento
della
proprietà del bene culturale stesso da un territorio occupato.
La distinzione tra violazioni
gravi e altre violazioni è molto apprezzata da
parte di molti Stati in quanto si riflette in modo tale l'approccio
assunto
dal 1° Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra e
dallo Statuto
del Tribunale Penale Internazionale del 1998, e si evita la creazione
di una
nuova categoria di crimini, assicurando una larga partecipazione
della
comunità internazionale degli Stati.
Si noti anche come il
Protocollo del 1999 non annovera tra le gravi
violazioni l'attacco intenzionale a beni culturali, ricalcando così
lo
Statuto del Tribunale Penale Internazionale del 1998.
Gli aspetti giurisdizionali
e processuali della protezione rafforzata
dettati dal Protocollo del 1999 prevedono l'obbligo per gli Stati
Parti di
adottare norme legislative che stabiliscano la giurisdizione degli
stessi
per le violazioni gravi commesse nel loro territorio ovvero commesse
da loro
cittadini. La giurisdizione "universale", da esercitarsi
a prescindere dal
luogo in cui la violazione grave è stata commessa e dalla
cittadinanza dei
presunti autori, è prevista solo nel caso di distruzioni
o appropriazioni
massicce e estese di beni culturali, di attacco militare a beni
sottoposti a
protezione rafforzata o di utilizzo a fini o in appoggio a azioni
militari.
Tale normativa in materia
di responsabilità penale individuale si armonizza
con il sistema adottato tanto dal 1° Protocollo Addizionale
alle Convenzioni
di Ginevra quanto dallo Statuto del Tribunale Penale Internazionale
del
1998, con soddisfazione di molti Stati. Alcuni Stati, comunque,
hanno
comunque espresso il desiderio di seguire le previsioni dettate
in materia
di ordini superiori da parte dello Statuto del Tribunale Penale
Internazionale, evidenziando la situazione di costrizione "mentale"
e
operativa di un soldato tenuto ad obbedire ad un superiore di alto
grado.
Il Protocollo del 1999,
in tema di giurisdizione "universale" violazioni
gravi, prevede l'obbligo internazionale per gli Stati Parti di perseguire
penalmente il presunto autore ovvero di estradarlo nello Stato che
lo
richiede per giudicarlo (principio c.d. di "aut dedere aut
judicare").
Sempre a livello di giurisdizioni
internazionali notiamo come tanto nello
Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia
(adottato
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con risoluzione n.
827 del 25
maggio 1993 e emendato il 13 maggio 1998), all'art. 3 - Violazioni
alle
leggi e agli usi di guerra, quanto lo Statuto del Tribunale penale
internazionale (adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni
Unite il
17 luglio 1998 e non ancora entrata in vigore), all'art. 8 lettera
a) -
Crimini di guerra, sono previsti e perseguibili le violazioni gravi
alle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e delle leggi e usi di guerra, tra
le quali,
in particolare ai nostri fini, il danneggiamento, la distruzione
e il
danneggiamento volontario di istituzioni dedicate alle religioni,
alla
carità e alla educazione, alle arti e alle scienze, di monumenti
storici e
opere dell'arte e della scienza.
Come dimostrano le incriminazioni di presunti criminali di guerra
effettuate
dal Tribunale per la ex Yugoslavia, le quali ricomprendono, nei
capi d'
accusa, anche violazioni alla Convenzione dell'Aja del 1954 e consistenti
nella distruzione di siti e beni storici e religiosi nei territori
della ex
Yugoslavia, si può quindi concludere il presente intervento
affermando che
il diritto internazionale applicabile ai conflitti armati si sta
attualmente
evolvendo verso la qualificazione come crimini di guerra di azioni
provocanti il danneggiamento e la distruzione di beni culturali,
sia nei
conflitti armati internazionali che non internazionali, anche a
prescindere
da accordi o strumenti internazionali di protezione o di protezione
speciale
o rinforzata.
BIBLIOGRAFIA
Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 relative alle leggi e agli
usi
della guerra terrestre;
Convenzioni di Ginevra del 1949 e relativi due Protocolli Aggiuntivi
del
1977;
Convenzione dell'Aja del 1954 relativa alla protezione dei beni
culturali
nei conflitti armati e 1° Protocollo;
Secondo Protocollo dell'Aja del 1999;
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, La protezione internazionale
dei beni culturali, Roma, 1986;
Margheggiano A., Diritto umanitario e sua introduzione nei regolamenti
dell'
Esercito italiano - Leggi ed usi di guerra, SME Ufficio Storico,
Roma, 1990;
Marcheggiano A., Elementi di diritto umanitario dei conflitti armati
-
Diritto italiano di bandiera, CEMISS, Roma, 1998;
Venturini G., Necessità e proporzionalità nell'uso
della forza militare in
diritto internazionale, Milano, 1988;
Verri P., Appunti di diritto bellico, Rassegna dell'Arma dei Carabinieri,
Roma, 1990;
Verri P., Diritto per la pace e diritto nella guerra, Rassegna dell'Arma
dei
Carabinieri, Roma, 1990;
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