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16 LUGLIO 2001
nr. 64
Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa
Castiglione delle Stiviere (MN)
Contenuto:
1- CICR News nr. 19 - 20 -21 traduzione a cura di Luigi Micco
2- Franca FAITA, "cavaliere della Repubblica", per la
lotta contro le mine!
Comunicato da Padre Marcello Storgato
3- "I Rifugiati" quinta parte della relazione di Luigi
Micco
(nel prossimo numero del Caffè l'ultima parte)
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1-
CICR NEWS n. 19 del 17 maggio 2001
EX-REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA: CIVILI SOCCORSI TRA I COMBATTIMENTI
Alcuni delegati hanno evacuato lontano 37 persone- principalmente
anziani,
donne e bambini - da Lipkovo, dove molti residenti di altri villaggi,
a
seguito dei combattimenti avevano cercato rifugio.
PACIFICO: PREPARAZIONE AI CONFLITTO
Due workshop sulla preparazione ai conflitti, tenutisi recentemente
nelle
isole Fiji e le Isole Solomon, sono stati seguiti dai rappresentanti
del
CICR, della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa e
delle Società Nazionali di Australia, Fiji, Nuova Zelanda,
Papua Nuova
Guinea, Samoa, Isole Solomon e Vanatu.
PAPUA NUOVA GUINEA: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUGLI EMBLEMI
Per contrassegnare la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa,
il Ministro della Difesa di Papua Nuova Guinea, Kilroy Genia, ha
ufficialmente lanciato una campagna per aumentare la sensibilizzazione
sugli
Emblemi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
AMERICA CENTRALE: ESPERTI LEGALI RICEVONO IL PREMIO JEAN PICTET
Tre esperti legali hanno ricevuto il premio Jean Pictet, premio
assegnato
ogni anno dalla delegazione regionale del CICR in Guatemala alle
persone che
si sono distinte nelle ricerche nel campo del diritto internazionale
umanitario.
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CICR News n. 20 del 23 maggio 2001
IUGOSLAVIA: AZIONE DEL CICR PER LA CRISI NEL SUD DELLA SERBIA
Combattimenti sono scoppiati sabato 12 maggio tra le forze di sicurezza
iugoslave e dei gruppi armati albanesi che avevano preso il controllo
del
villaggio di Oraovica, situato fuori della zona di sicurezza (Ground
Safety
Zone).
ANGOLA: FINE DELL'ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI RESIDENTI INTORNO
A HUAMBO
Il CICR ha da porco terminato le distribuzioni di cibo e semenze
agricole a
circa 70.000 famiglie (circa 300.000 persone) residenti in 120 villaggi
intorno a Huambo, e alle persone sfollate che vivevano nei campi
di
accoglienza della regione.
KENYA: RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA ALLA COMUNITÀ
Una squadra congiunta della Croce Rossa ha installata una rete di
distribuzione dell'acqua, alimentata per gravità, agli abitanti
di Kapsait,
un villaggio situato nelle regioni montane, tra i distretti di Pokot
occidentale e di Marakwet.
COSTA D'AVORIO: LA CROCE ROSSA ASSISTE GLI SFOLLATI NEL DISTRETTO
DI
BLOÉQUIN
A seguito del recente conflitto scoppiato tra le comunità
ivoriane e
burkinabè, nel distretto di Bloéquin (ad ovest del
Paese), il CICR e la
Croce Rossa della Costa d'Avorio, dall'8 all'11 maggio, hanno proceduto
ad
una prima valutazione dei bisogni.
ALGERIA: PRIMO INCONTRO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
La Mezzaluna Rossa Algerina, con il sostegno del CICR, ha organizzato
un
incontro sul diritto internazionale umanitario, che si è
tenuto il 19 e il
20 maggio 2001 presso il Palazzo della Cultura ad Algeri.
COLOMBIA: CAMPAGNA PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE
Allo scopo di sensibilizzare gli attori dei conflitti armati in
Colombia,
sulla imperiosa necessità di proteggere la popolazione civile
dalle
ostilità, il CICR e la Croce Rossa Colombiana hanno avviato
una campagna in
tutto il Paese
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CICR NEWS n. 21 del 31 maggio 2001
AFGANISTAN: MIGLIORARE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E LE CONDIZIONI
SANITARIE
A KABUL
Una squadra "acqua e bonifica" del CICR, il 22 maggio
ha avviato i lavori di
risistemazione della stazione di pompaggio dell'acqua di Chelstoon.
Così,
circa 20.000 abitanti possono disporre adesso dell'acqua potabile
che gli
necessitava fortemente.
MAROCCO/SAHARA OCCIDENTALE: NUOVE VISITE DEL CICR AI PRIGIONIERI
MAROCCHINI
NELLE MANI DEL FRONTE POLISARIO
Una squadra di quattro delegati del CICR, di cui un medico, un dentista
e un
chirurgo oftalmologo, dall'11 al 25 maggio 2001, hanno effettuato
una visita
ai prigionieri marocchini nelle mani del Front Polisario.
PERÙ: COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'APPLICAZIONE DEL
DIRITTO
INTENAZIONALE UMANITARIO
La delegazione CICR a Lima ha tenuto, il 23 maggio, una conferenza
allo
scopo di esaminare l'importanza di avviare un meccanismo nazionale
destinato
a far rispettare le regole del diritto internazionale umanitario.
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2-
FRANCA FAITA, "cavaliere della Repubblica", per la lotta
contro le mine!
Sabato 2 giugno 2001 19.57
Comunicatoci da Padre Marcello Storgato Mineaction Brescia
Con Motu proprio, nella ricorrenza del 55° anniversario della
Repubblica
Italiana, il Presidente Carlo Azelio Ciampi ha firmato il Decreto
di
conferimento di onorificenza a 93 cittadini e cittadine d'Italia.
Tra
queste, il Presidente ha conferito il titolo onorifico di "Cavaliere"
alla
signora Franca Faita "volontaria della Campagna contro le mine
antipersona".
"E' con grande gioia e con immenso piacere che ho appreso la
notizia di
questo alto riconoscimento concesso a una donna operaia impegnata
nel
sindacato per il rispetto dei diritti umani e della pace in tutto
il
mondo" - ha commentato p. Marcello Storgato, missionario saveriano
e uno dei
più strenui promotori della Campagna per la Messa la Bando
delle Mine. "La
Campagna italiana ha raggiunto l'obiettivo di far cessare la produzione
in
Italia di mine antipersona con l'apporto determinante e costante
di Franca
Faita e delle altre donne impiegate alla Valsella. Da dentro la
fabbrica,
con grande coraggio e determinazione, queste donne hanno saputo
far valere
il senso della vita per se stesse e per tutte le persone a rischio
nel
mondo, a causa delle mine prodotte e disseminate in tante parti
del
pianeta" - ha proseguito il missionario saveriano. Franca Faita
ha lavorato
nella Valsella Meccanotecnica SpA di Castenedolo (Brescia) per molti
anni,
come impiegata e come sindacalista. Con le altre donne della Valsella,
ha
partecipato al primo Convegno internazionale contro le mine, tenutosi
a
Brescia nel settembre del 1994, e alla lunga Marcia da Brescia a
Castenedolo, per chiedere la riconversione della fabbrica dalla
produzione
militare alla produzione civile. "Abbiamo diritto di lavorare,
ma non
possiamo guadagnarci da vivere producendo ordigni che mettono in
pericolo la
vita di persone innocenti", aveva detto allora Franca Faita
davanti a più di
cinquemila persone radunate nella Piazza centrale di Castenedolo.
Nel
febbraio scorso, su Geo & Gea di RaiTre, per la regia di Anna
Carini, era
stato trasmesso il Documentario "Franca e le altre Donne",
un programma che
narrava la storia dell'impegno di queste donne per il disarmo e
la pace.
Tel. di Franca Faita: 030 2731776
Tel. di p. Marcello Storgato sx: 030 3753474
Con Franca, abbiamo ricordato e celebrato anche le altre "donne
della
Valsella", di cui desidero fare espressamente i nomi.
Sono: Agnese, Aurora, Ferdinanda, Maria. Anche a loro il coraggio
e il
merito.
Marcello Storgato
--------------------------------
Marcello Storgato sx
via Piamarta, 9
25121 Brescia (BS) - Italy
Tel. ++030.3772780
Fax ++030.3772781
E-mail: marcellosx@tin.it
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3- "I RIFUGIATI" Quinta (e penultima) parte
di Luigi Micco
In questo numero del Caffè, analizzeremo con maggior dettaglio
le
definizioni presenti in alcuni strumenti internazionali, ponendo
l'accento
sulla loro molteplicità e sulle loro differenze.
DEFINIZIONI
Chiunque si avvicina per la prima volta al problema dei rifugiati
rimane
sicuramente colpito dalla varietà di termini utilizzati quando
appunto si
parla di loro. Ogni termine descrive delle circostanze specifiche
e riflette
a volte l'esistenza o l'assenza del diritto.
RIFUGIATO
1. Convenzione del 1951
Secondo l'art. 1.A, ai sensi della Convenzione del 1951, è
un rifugiato una
persona che è stata riconosciuta tale in virtù di
accordi o di strumenti
internazionali già esistenti, o
"che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al
1° gennaio
1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per
le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è
cittadino e non
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della
protezione di
questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi
fuori del
Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti,
non può
o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra."
Per "avvenimenti ... 1951", la Convenzione permette di
fissare un limite
geografico ("avvenimenti verificatisi in Europa .. " oppure
"avvenimenti
verificatisi in Europa o altrove ."), lasciando ad ogni Stato
contraente la
libertà di accettare l'una o l'altra definizione al momento
della firma,
della ratifica o della successione.
Vi sono dunque quattro fattori rilevanti nella definizione di rifugiato:
- un timore fondato,
- la persecuzione (la costante sorveglianza della polizia o la minaccia
di
arresto, la carcerazione senza processi, le molestie ai membri della
famiglia e le torture fisiche o psicologiche, ecc.)
- la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza
ad un gruppo
sociale o politico particolare,
- l'allontanamento dal proprio Paese d'origine.
2. Protocollo del 1967
Il Protocollo del 1967, che completa la Convenzione del 1951, non
contiene
una vera e propria definizione, ma semplicemente estende l'applicazione
eliminando la restrizione geografica e il limite temporale relativo
al 1
gennaio 1951.
3. Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) del 1950
La definizione data dallo Statuto dell'ACNUR, altre ai casi previsti
dalla
Convenzione del 1951, comprende
"chi si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza o,
se non ha
cittadinanza, fuori del Paese ove ha la propria residenza abituale,
perché
teme, o temendo a ragione, di essere perseguitato per motivi di
razza,
religione, nazionalità o per le sue opinioni politiche e
non può o non
vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo
Paese,
oppure non avendo una cittadinanza non vuole tornare nel Paese ove
ha la sua
residenza abituale".
4. Convenzione dell'Organizzazione dell'Unione Africana del 1969
La Convenzione dell'Organizzazione dell'Unione Africana (OUA), adottata
il
10 settembre 1969, definisce come rifugiato
"ogni persona, che, a causa di un'aggressione esterna, dell'occupazione
di
un Paese, di una dominazione straniera o di avvenimenti che sconvolgono
seriamente l'ordine pubblico sia in una parte, sia in tutto il suo
Paese d'
origine o del Paese di cui egli ha preso la cittadinanza, è
obbligato a
lasciare la sua residenza abituale per cercare di rifugio in un
altro luogo
fuori del suo Paese di origine o del Paese di cui egli ha preso
la
cittadinanza."
La maggior parte dei rifugiati Africani ha lasciato il proprio Paese
per una
o più ragioni descritte nella definizione precedente, e di
fatto, se questa
definizione facesse parte della Convenzione del 1951 (che resta
comunque la
base per determinare lo status di rifugiato in Europa), lo status
di
rifugiato sarebbe accordato ad un numero maggiore di persone che
presentano
richiesta d'asilo in Europa.
RIFUGIATO PER MANDATO
Un rifugiato per mandato è una persona considerata dall'ACNUR
come un
rifugiato secondo la definizione di rifugiato presente nel proprio
Statuto
(che è sostanzialmente identica alla definizione presente
nella Convenzione
del 1951). L'ACNUR può essere chiamata a determinare lo status
di rifugiato
nel caso in cui il Paese di accoglienza non aderisce alla Convenzione
del
1951 e/o al Protocollo del 1967.
RIFUGIATO STATUTARIO
L'art. 1.A.(2) della Convenzione del 1951 prevede il caso dei rifugiati
detti "statutari", ciò delle persone che sono considerate
come rifugiati in
applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali anteriori
alla convenzione. Il testo di questa disposizione è il seguente:
"Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato"
si applicherà a
tutte le persone: 1) che sono state considerate come rifugiate in
applicazione degli Ordinamenti del 12 maggio 1926 e del 30 giugno
1928, o in
applicazione delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio
1938 e
del Protocollo del 14 settembre 1939, o ancora in applicazione della
Costituzione dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati;
Le
decisioni di non eleggibilità stabilite dall'Organizzazione
internazionale
per i rifugiati durante la durata del suo mandato non sono di ostacolo
affinché la qualità di rifugiato sia accordata a persone
che rispettino le
condizioni previste al paragrafo 2 della presente sezione".
La menzione di questi diversi strumenti ha lo scopo di stabilire
un legame
con il passato e di assicurare la continuità della protezione
internazionale
a favore dei rifugiati che hanno sollecitato la comunità
internazionale in
diversi tempi del passato. Come si è indicato precedentemente,
questi
strumenti hanno perduto ora una parte della loro importanza e non
c'è grande
interesse ad esaminarli qui in dettaglio. Comunque, una persona
che era
considerata rifugiata in applicazione di uno di questi strumenti,
è
automaticamente un rifugiato secondo la Convenzione del 1951. Così,
il
titolare di un "passaporto Nansen" (un documento d'identità
che serviva come
titolo di viaggio, assegnato ai rifugiati conformemente alle disposizioni
degli strumenti anteriori alla Seconda Guerra mondiale.) o di un
"certificato di eleggibilità", deliberato dall'Organizzazione
internazionale
per i rifugiati, deve essere considerato come rifugiato secondo
la
Convenzione del 1951, a meno che egli non incorra in una clausola
di
cessazione o di esclusione. Ciò vale ugualmente per la prole
superstite di
un rifugiato statutario.
RIFUGIATO SUL POSTO
E' una persona che non era un rifugiato quando ha lasciato il proprio
Paese,
ma che lo è divenuto in virtù della sua situazione
personale o di
cambiamenti sopraggiunti nel suo Paese d'origine o nel Paese di
cui ha la
nazionalità.
RIFUGIATO "DE-FACTO"
Benché non esista nessuna definizione ufficiale, questo termine
è utilizzato
in certi Paesi d'Europa occidentale per qualificare la persona,
pur avendo
stabilito che non rientra nella definizione della Convenzione del
1951, è
considerata comunque come avente bisogno di protezione internazionale
in
ragione delle condizioni esistenti nel proprio Paese d'origine.
RICHIEDENTE L'ASILO
Le persone che richiedono lo status di rifugiato sono chiamate richiedenti
l
'asilo durante il periodo d'esame della loro domanda.
Persone sfollate all'interno del Paese
Sono le persone o le popolazioni che sono state forzate a divenire
esuli e a
lasciare le loro case per stabilirsi in un'altra regione del proprio
Paese,
generalmente in seguito a violazioni dei Diritti dell'Uomo.
EMIGRANTE
Un emigrante è una persona che, per motivi diversi da quelli
che sono
richiamati nella definizione di rifugiato, lascia volontariamente
il suo
Paese allo scopo di prendere residenza altrove.
ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1951
1. "avvenimenti sopraggiunti prima del 1 gennaio 1951"
Dopo l'adozione del Protocollo del 1967, il valore pratico di questo
limite
temporale si è considerevolmente ridotto. L'interpretazione
della parola
"avvenimenti", che non più interesse che per il
piccolo numero di stati
parti della Convenzione del 1951 ma non del Protocollo del 1967,
non è
definita dalla Convenzione del 1951, ma è stata intesa a
designare gli
"avvenimenti d'importanza tale da aver provocato delle modifiche
territoriali o dei cambiamenti politici profondi così come
le persecuzioni
sistematiche che hanno avuto luogo e che sono l'effetto di cambiamenti
anteriori" (documento ONU E/1618, p. 39). La data limite è
relativa agli
"avvenimenti" in seguito ai quali una persona diviene
rifugiato, e non alla
data alla quale egli diviene rifugiato, e nemmeno a quella in cui
egli ha
lasciato il proprio Paese. Un rifugiato può aver lasciato
il proprio Paese
prima o dopo della data limite, a condizione che egli tema di essere
perseguitato per gli "avvenimenti" accaduti prima di questa
data o per gli
effetti ulteriori di tali "avvenimenti".
2. "temendo a ragione di essere perseguitato"
Le parole "temendo a ragione di essere perseguitato" sono
le parole chiave
della definizione. Esse esprimono i principali elementi costitutivi
della
definizione di rifugiato. Esse sostituiscono alle definizioni anteriori
di
rifugiato per categorie (cioè delle persone di una certa
origine che non
godono della protezione del proprio Paese) l'idea generale del "timore"
ispirato da un giusto motivo. La nozione di timore, essendo soggettiva,
implica che la determinazione dello status di rifugiato consisterà
più in
una valutazione delle dichiarazioni dell'interessato che di un giudizio
sulla situazione esistente nel Paese d'origine. L'elemento di timore,
che è
uno stato d'animo, una condizione soggettiva, è precisato
con le parole "a
ragione", le quali implicano che non è solo lo stato
d'animo dell'
interessato che determina lo status di rifugiato, ma che ciò
deve essere
fondato su una situazione oggettiva. Le parole "temendo a ragione"
coprono
dunque insieme un elemento soggettivo ed uno obiettivo e, per determinare
l'
esistenza di un timore ragionevole, i due elementi devono essere
presi
entrambi in considerazione. Si può presumere che a meno che
non sia per il
gusto dell'avventura o semplicemente per il viaggio, nessuno abbandona
normalmente il proprio focolare e il proprio Paese senza esservi
costretto
da una ragione imperiosa. Le parole "temendo a ragione di essere
perseguitato", per i motivi già enunciati, danno una
condizione precisa,
escludendo automaticamente tutte le altre cause di partenza. Esse
escludono
per esempio le vittime della fame o di catastrofi naturali, a meno
che
queste vittime non temano a ragione di essere perseguitate per uno
dei
motivi previsti. Comunque queste altre cause non possono essere
considerate
tutte estranee al processo di determinazione dello status di rifugiato,
e
quindi conviene tenerne conto per farsi un'idea esatta della situazione.
La
considerazione dell'elemento soggettivo implica necessariamente
una
valutazione della personalità dell'interessato, in quanto
le reazioni
psicologiche degli individui non sono forzatamente uguali nelle
stesse
circostanze. Una persona può avere delle convinzioni politiche
o religiose
sufficientemente forti tanto che il disprezzo delle sue convinzioni
sia per
lui intollerabile; per un altro, le convinzioni potrebbero essere
meno
forti. Una persona può partire per un colpo di testa, un'altra
può preparare
minuziosamente la sua partenza. Data l'importanza che gli elementi
soggettivi rivestono nella definizione, è indispensabile,
quando le
circostanze del fatto non chiariscono sufficientemente la situazione,
di
stabilire la credibilità delle dichiarazioni fatte. Occorre
allora tenere
conto dei precedenti personali e familiari dell'interessato, della
sua
appartenenza a questo o quel gruppo razziale, religioso, nazionale,
sociale
o politico, della sua interpretazione della situazione e della sua
esperienza personal, in altri termini, di tutto ciò che può
indicare che il
motivo essenziale della sua richiesta è il timore. La paura
deve essere
ragionevole. Una paura esagerata può non di meno essere fondata
se, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso considerato, questo stato
d'animo può
essere considerato giustificato. E' necessario valutare le dichiarazioni
del
richiedente ugualmente per ciò che concerne l'elemento oggettivo.
Le
autorità che sono chiamate a determinare lo status di rifugiato
non sono
tenute ad emettere un giudizio sulle condizioni esistenti nel Paese
d'
origine del richiedente. Comunque, le dichiarazioni dell'interessato
non
possono essere prese in astratto e devono essere considerate nel
contesto
generale di una situazione concreta. Se la conoscenza delle condizioni
esistenti nel Paese d'origine dell'interessato non ha uno scopo
a se, essa è
importante perché permette di apprezzare la credibilità
delle dichiarazioni
dell'interessato. In generale, il timore espresso deve essere considerato
fondato se l'interessato può stabilire, in misura ragionevole,
che la vita è
divenuta intollerabile per lui nel suo Paese d'origine per le ragioni
indicate nella definizione o che essa lo diventerà, per le
stesse ragioni,
se egli vi ritornerà. Non è necessario che gli argomenti
invocati sia
fondati sull'esperienza personale dell'interessato. Così,
la sorte subita da
parenti o da amici o da altri membri dello stesso gruppo razziale
o sociale
può attestare che il timore del richiedente di essere lui
stesso presto o
tardi vittima della persecuzione è fondato. Le leggi del
Paese d'origine e
in particolare il modo in cui esse sono applicate, sono ugualmente
importanti. Ciò nonostante, la situazione d'ogni persona
deve essere
valutata essa stessa. Nel caso di una personalità molto in
vista, i rischi
di persecuzione possono essere molto più grandi che nel caso
di uno
sconosciuto. Tutti questi elementi, a partire dal carattere di una
persona,
i sui precedenti, la sua posizione, la sua fortuna o la sua franchezza,
possono portare alla conclusione che è "a ragione"
che egli tema di essere
perseguitato. Se lo status di rifugiato deve essere normalmente
stabilito su
base individuale, ci sono dei casi in cui dei gruppi interi sono
stati
spostati in circostanze che indicano che i membri del gruppo possono
essere
considerati individualmente come dei rifugiati. In molti casi, è
spesso
necessario agire d'urgenza per prestare loro soccorso: allora non
si può
procedere, per ragioni puramente pratiche, ad una determinazione
caso per
caso dello status di rifugiato d'ogni membro del gruppo. Si segue
in tali
casi una procedura detta di "determinazione collettiva"
dello status di
rifugiato, secondo la quale, salvo parere contrario, ogni membro
del gruppo
è considerato a prima vista (a primo acchito) come un rifugiato.
Messi da
parte i casi precedenti, tocca normalmente alla persona che reclama
lo
status di rifugiato di stabilire, essa stessa, che teme a ragione
di essere
perseguitata. Si può supporre che una persona è fondatamente
timorosa di
persecuzioni quando n'è già stata la vittima per una
delle cause enumerate
nella Convenzione del 1951. Comunque, la paura di essere perseguitato
non è
ritenuta riservata solo alle persone che sono state già perseguitate,
ma
ugualmente a quelle che vogliono evitare di trovarsi situazione
in cui
potrebbero incappare. Generalmente, un rifugiato non dirà
espressamente che
egli "teme di essere perseguitato" e non utilizzerà
la parola "persecuzione"
, ma, anche se egli non l'esprime così, questo timore trasparirà
spesso dal
suo racconto. Ugualmente, anche se un rifugiato può avere
delle opinioni
molto precise di ciò che ha sofferto, può non essere
capace, per delle
ragioni psicologiche, di esporre la sua esperienza vissuta, la sua
situazione, in termini politici. Un caso classico ove si pone la
questione
di sapere se il timore è fondato, è quando l'interessato
possiede un
passaporto nazionale in corso di validità. Si ipotizza a
volte che il
possesso di un passaporto significa che le autorità che lo
hanno rilasciato
non hanno intenzione di perseguitare il titolare, poiché,
se fosse
altrimenti, non gli avrebbero rilasciato il passaporto. Anche se
ciò è vero
in certi casi, numerose persone hanno utilizzato un mezzo legale
per uscire
dal loro Paese, perché per loro era l'unico mezzo per evadere,
e non hanno
mai rivelato le loro opinioni politiche per non essere inquisito.
Il
possesso di un passaporto non può dunque essere sempre considerato
come una
prova di lealtà da parte del suo titolare, né come
un'indicazione dell'
assenza di timore. Un passaporto può essere rilasciato ad
una persona che è
indesiderabile nel suo Paese d'origine, al solo scopo di permettergli
di
partire, e ci sono dei casi ove il passaporto è stato ottenuto
in modo
illegale. Di conseguenza, il semplice possesso del passaporto nazionale
valido non è un ostacolo al riconoscimento dello status di
rifugiato. Se, in
compenso, il richiedente insiste, senza una ragione valida, nel
voler
conservare un passaporto in corso di validità di un Paese
di cui non vuole
reclamare la protezione, ciò può mettere in dubbio
il sentimento di timore
che egli pretende di provare. Una volta che egli è riconosciuto
come tale,
il rifugiato non deve normalmente conservare il suo passaporto nazionale.
Tuttavia, ci possono essere dei casi eccezionali nei quali una persona
che
soddisfa i criteri applicabili per il riconoscimento dello status
di
rifugiato può conservare il suo passaporto nazionale, o se
né fa rilasciare
uno nuovo dalle autorità del suo Paese d'origine in virtù
di disposizioni
speciali. In particolare, quando queste disposizioni non implicano
che il
titolare del passaporto nazionale è libero di rientrare nel
suo Paese senza
autorizzazione preliminare, ciò non è incompatibile
con lo status di
rifugiato.
3. Persecuzione
Non c'è una definizione universalmente accettata di "persecuzione"
e i
diversi tentativi di definizione hanno incontrato poco successo.
Dall'art.
33 della Convenzione del 1951, si può dedurre che le minacce
alla vita o
alla libertà per ragioni di razza, di religione, di nazionalità,
di opinioni
politiche o di appartenenza a un certo gruppo sociale sono sempre
delle
persecuzioni. Altre violazioni gravi dei diritti dell'uomo, per
le stesse
ragioni costituiscono ugualmente delle persecuzioni. La questione
di sapere
se alcune azioni pregiudizievoli o la minaccia di tali azioni costituiscano
persecuzione, dipende dalle circostanze di ogni caso, tenuto conto
dell'
elemento soggettivo di cui si è fatto menzione in precedenza.
Il carattere
soggettivo del timore di essere perseguitato implica una stima delle
opinioni e dei sentimenti dell'interessato. E' ugualmente alla luce
di
queste opinioni e di questi sentimenti che bisogna considerare tutte
i
provvedimenti di cui egli è oggetto o di cui ritiene di essere
oggetto. In
ragione della diversità delle strutture psicologiche individuali
e delle
circostanze di ogni caso, l'interpretazione della nozione di persecuzione
non è certamente uniforme. Inoltre, il richiedente lo status
di rifugiato
può essere stato oggetto di provvedimenti diversi che di
per se non
rappresentano persecuzione (per esempio, differenti provvedimenti
di
discriminazione), alle quali si aggiungono in certi casi altre circostanze
diverse (per esempio una atmosfera generale di insicurezza nel Paese
di
origine). In molti casi, i diversi elementi della situazione, presi
congiuntamente, possono provocare nel richiedente uno stato d'animo
che
permette ragionevolmente di dire che egli teme di essere perseguitato
per
dei "motivi cumulati" per i quali non è definibile
una regola generale, ma
in tutti i casi bisogna tenere conto del contesto geografico, storico
e
etnologico.
4. Discriminazione
In numerose società umane, i diversi gruppi che le compongono
sono oggetto
di differenza di trattamenti più o meno marcati. Le persone
che, in seguito
a ciò, giovano di un trattamento meno favorevole, non sono
necessariamente
vittime di persecuzioni. Non è che in casi particolari che
la
discriminazione equivale alla persecuzione. Lo è quando i
provvedimenti
discriminatori hanno delle conseguenze gravemente pregiudizievoli
per la
persona affetta, per esempio delle serie restrizioni dei diritti
di
esercitare un mestiere, di praticare la propria religione o di avere
accesso
alle strutture di scolastiche normalmente aperte a tutti. Quando
i
provvedimenti discriminatori non sono gravi di per se, possono non
di meno
indurre l'interessato a temere a ragione di essere perseguitato
se
provocano in lui un sentimento di apprensione e di insicurezza relativamente
alla propria sorte. La questione di sapere se questi provvedimenti
discriminatori possono essere considerati persecuzione, non può
essere
risolta che alla luce di tutte le circostanze della situazione.
Comunque, è
certo che la richiesta di chi invoca il timore di persecuzioni è
più
giustificata se egli è già stato vittima di un certo
numero di provvedimenti
discriminatori quali quelli su menzionati e che, quindi, intervenga
un
effetto cumulativo.
Nel prossimo numero, quello conclusivo di questa serie di articoli,
pubblicheremo delle statistiche, sufficientemente aggiornate, per
dare il
senso della dimensione del "problema rifugiati" e una
bibliografia,
certamente non esaustiva, sull'argomento.
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