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7 APRILE 1999
nr. 24
Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa
Castiglione delle Stiviere (MN)
Contenuto:
1. ICRC NEWS 11 Traduzione di R.Arnò
2. MESSA AL BANDO INTERNAZIONALE DELLE MINE ANTIUOMO GENESI E NEGOZIAZIONE
DEL TRATTATO D'OTTAWA di Peter Herby e Stuart Maslen - "Revue
Internazionale de la Croix Rouge" CICR Dic.98 nr.832. Traduzione
di Luigi
Micco (Benevento).
3. Resoconto riunione di coordinamento D.I.U. del Lazio del 27.3.99
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ICRC NEWS 11
18 marzo 1999
SOMMARIO
SUDAN: NEL CORSO DELL'ULTIMO DECENNIO A LOKICHOKIO 200 STUDENTI
HANNO
RICEVUTO UNA FORMAZIONE SANITARIA:
Il 28 febbraio, sedici aiuto-infermieri Sudanesi, ultimata la formazione
presso l'ospedale chirurgico Lopiding a Lokichokio, nel nord del
Kenya,
hanno lasciato la struttura del CICR per tornare ai loro ospedali
ed alle
loro cliniche d'origine nel Sudan meridionale.
IRAN/IRAQ: ANCORA 502 PRIGIONIERI RIACQUISTANO LA LIBERTA':
Il 16 marzo, 449 prigionieri di guerra Iracheni e 53 Iraniani, detenuti
rispettivamente in Iran ed in Iraq, sono stati rimpatriati sotto
gli
auspici del CICR.
LIBERIA: PARTE LA CAMPAGNA PER IL CINQUANTENARIO DELLE CONVENZIONI
DI GINEVRA:
Il CICR ha scelto il 15 marzo, data in cui si celebra l'anniversario
del
primo presidente del Liberia, per l'avvio di numerose iniziative
connesse
alla campagna per la promozione del cinquantenario delle Convenzioni
di
Ginevra.
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Nota introduttiva:
Nel numero 23 di Caffè Dunant, è stato pubblicata
la traduzione della
seconda parte dell'articolo "MESSA AL BANDO INTERNAZIONALE
DELLE MINE
ANTIUOMO - GENESI E NEGOZIAZIONE DEL TRATTATO DI OTTAWA" di
Peter Herby e
Stuart Maslen apparso sul nr.832 della "Revue Internazionale
de la Croix
Rouge" CICR Dic.98.
Di seguito pubblichiamo la terza ed ultima parte.
La traduzione è a cura di Luigi Micco (Benevento).
Nota sugli autori:
Stuart Maslen è consigliere giuridico; Peter Herby è
coordinatore
dell'Unità mine/armi in seno alla Divisione Giuridica del
CICR. Sono stati
entrambi membri della delegazione del CICR alla Conferenza Diplomatica
d'Oslo, durante la quale è stato discusso il trattato d'Ottawa.
COOPERAZIONE ED ASSISTENZA INTERNAZIONALE
È apparso chiaro che, sia in materia di sminamento, sia
in materia di
distruzione delle scorte, la cooperazione e l'assistenza internazionale
giocano un ruolo essenziale. Essa solo può, in effetti, permettere
un'adesione rapida e la messa in applicazione effettiva del trattato
sul
terreno [26]. Durante la riunione di esperti di Vienna, il CICR
ha
sottolineato che le esigenze tecniche specificate nel trattato sono
interamente differenti da quelle che figurano nel Protocollo II
modificato
(questo esamina l'impiego di nuovi tipi di mine). Il testo relativo
all'assistenza tecnica non poteva dunque essere identico a quello
venuto
fuori, a costo di grandi sforzi, durante i negoziati condotti nell'esame
della Convenzione su certe armi classiche.
ASSISTENZA ALLE VITTIME DELLE MINE
Ugualmente, il sostegno internazionale costituirà un elemento
cruciale
dell'azione necessaria per assicurare, a lungo termine, le cure
e
l'assistenza richieste dalle vittime delle mine. Nei commenti sul
terzo
progetto austriaco [27], il CICR ha lodato l'inclusione di una disposizione
che chiede ad ogni Stato parte di impegnarsi, nella misura in cui
può
farlo, a fornire un'assistenza in vista di assicurare la cura e
la
riabilitazione delle vittime di mine terrestri e di realizzare dei
programmi di prevenzione. Un'altra proposta - chiede che gli Stati
parti
accettino, in virtù del primo articolo, l'obbligo di assistere
le vittime
delle mine - che tuttavia non è stata considerata. La disposizione
che
compare nel testo finale del trattato menziona espressamente la
possibilità
di fornire un'assistenza alle vittime delle mine attraverso i canali
di
organizzazione non governative (ONG), di organismi delle Nazioni
Unite e
degli organismi del Movimento internazionale della Croce Rossa e
della
Mezzaluna Rossa [28]. Facendo seguito ad una proposta della Campagna
internazionale per la messa al bando delle mine terrestri, questa
disposizione impone ugualmente l'obbligo di fornire un'assistenza
internazionale in vista della reintegrazione sociale ed economica
delle
vittime delle mine che sopravvivono alle ferite [29]. Come è
stato
rilevato, a giusto titolo, durante i negoziati di Oslo, dai rappresentanti
della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine terrestri,
l'assistenza alle vittime delle mine va ben aldilà della
necessità
chirurgica e della riabilitazione fisica.
PROMOZIONE DEL RISPETTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DEL
TRATTATO
Come noi abbiamo già ricordato, la questione del controllo
dell'applicazione del trattato è stato l'oggetto di discussioni
approfondite. Durante la riunione di esperti di Vienna, delle divergenze
di
vedute sono apparse tra gli Stati che stimano che poco, o nulla,
di
controllo sia necessario nel caso di questo trattato (dato il suo
carattere
essenzialmente umanitario) e gli Stati molto preoccupati per le
implicazioni, sul piano della sicurezza, di un divieto di mine antiuomo
e
che desideravano vivamente la messa in opera di procedure di controllo
estese, simili a quelle che prevedono diversi accordi di disarmo
conclusi
precedentemente. Un Paese, Santa Lucia, esprimendosi in nome
dell'Organizzazione degli Stati americani, ha sottolineato che i
governi
dell'America centrale erano desiderosi di rispettare le disposizioni
del
trattato e di cooperare pienamente per via indiretta con misure
di
trasparenza e scambio di informazioni, al fine di beneficiare di
un aiuto
esterno per eliminare le loro mine antiuomo. Un tale approccio positivo
non
è preferibile agli sforzi tesi ad "acciuffare"
i violatori del trattato
grazie ai sistemi di controllo tradizionali?
Nello stesso spirito, durante la riunione d'esperti che si è
ulteriormente
tenuta a Bonn, un governo ha proposto la creazione di una commissione
che,
agendo nell'ambito cooperativo, sarà incaricata di verificare
l'applicazione del trattato o di indagare. Nessun consenso si è
potuto
raggiungere su questo punto durante il dibattito. Nondimeno, il
presidente
ha ricordato durante il suo rendiconto che sarà necessario
verificare che
questo meccanismo considerato sia efficace in rapporto al suo costo
e che
sia facile da applicare; egli ha ugualmente sottolineato l'importanza
degli
scambi di informazioni e ha evocato la possibilità di organizzare
delle
missioni di accertamento dei fatti. Il presidente ha inoltre dichiarato
che
l'eventuale adozione dell'approccio utilizzato per gli accordi di
controllo
degli armamenti necessiterà di una più ampia discussione
ed egli ha
insistito sul riferimento, nella risoluzione 51/45S dell'Assemblea
generale
delle Nazioni Unite, ad un accordo internazionale "efficace".
Le discussioni sono continuate nel giugno 1997, nell'ambito della
Conferenza di Bruxelles. Un certo numero di Paesi, tra i quali la
Norvegia,
la Svezia e la Svizzera, hanno sostenuto che essendo il trattato
principalmente uno strumento di diritto umanitario, un controllo
dettagliato della sua applicazione non fosse essenziale e, al contrario,
si
correrebbe il rischio di dissuadere certi Stati dall'aderirvi. L'Ecuador
ha
affermato che per garantire il rispetto del trattato, bisognava
vietare la
produzione e l'esportazione delle mine antiuomo. Altri Paesi (l'Australia,
in particolare) hanno chiesto che il trattato fosse racchiuso nell'ambito
del disarmo affinché esso potesse beneficiare di un'adesione
universale,
lasciando intendere che il trattato di Ottawa rischiava di essere
"una
soluzione permanente parziale". L'Uruguay desiderava una "formula
equilibrata" (che comportasse delle clausole in vista di un
controllo
efficace) per evitare che il trattato non sia mai, in fin dei conti,
che un
pio voto.
Molte "misure di trasparenza" figurano già nel
primo progetto austriaco. Al
momento della redazione del testo definitivo, la lista dei punti
sui quali
un rapporto deve essere presentato si era considerevolmente allungata.
In
virtù dell'art. 7 del trattato d'Ottawa, ogni Stato parte
deve presentare
al depositario, al più tardi entro 180 giorni dopo l'entrata
in vigore del
trattato, un rapporto dettagliato su numerosi aspetti dell'applicazione
del
trattato. Le missioni di accertamento dei fatti sono ugualmente
previste in
caso di non rispetto presunto del trattato da parte di uno Stato
parte
[30]. Evidentemente, questa clausola è stata difficile da
negoziare e
rappresenta, alla lunga, l'articolo più lungo del trattato.
Per contro,
un'altra disposizione ha sollevato meno controversie: gli Stati
parti hanno
deciso di riunirsi ogni anno, dall'entrata in vigore del trattato
e fino
alla data della prima Conferenza di riesame, prevista cinque anni
dopo
l'entrata in vigore del trattato. Degli emendamenti possono tuttavia
essere
proposti in ogni momento, una volta che il trattato diviene giuridicamente
impegnativo. Le procedure relativamente semplici previste per facilitare
e
chiarire il rispetto del trattato saranno probabilmente completate
attraverso un "meccanismo di controllo esercitato dai cittadini",
i cui
dettagli dovranno essere conclusi da qui alla fine dell'anno in
corso.
MISURE NAZIONALI DI ENTRATA IN VIGORE
In seguito ad una proposta presentata dagli Stati Uniti durante
i negoziati
che si sono conclusi con l'adozione del Protocollo II modificato,
il primo
progetto del testo austriaco comportava una clausola che prevedeva
una
giurisdizione obbligatoria universale per gli atti commessi deliberatamente
durante un conflitto armato e causanti morti o feriti gravi. Nel
secondo
progetto, comunque, questa clausola era stata considerevolmente
addolcita
ed è stato previsto solo l'obbligo di prendere "tutte
le appropriate misure
legali, amministrative ed altre, ivi comprese l'imposizione delle
sanzioni
penali, per prevenire e sopprimere tutte le attività vietate
ad uno Stato
parte (...) attività che saranno condotte da persone, o sul
territorio,
sotto la sua giurisdizione o il suo controllo" [31]. È
per questo, che
durante la riunione d'esperti di Bonn, il CICR ha fatto circolare
una
proposta informale, che presentava in dettaglio le misure nazionali
di
messa in applicazione. Durante la Conferenza diplomatica di Oslo,
la
Svizzera ha introdotto una proposta di giurisdizione obbligatoria
avente
autorità su tutti i cittadini di uno Stato parte che avrebbe
impiegato le
mine antiuomo o dato l'ordine di utilizzarle. Sfortunatamente, forse
perché
molti negoziatori avevano un'esperienza largamente centrata sul
disarmo,
questa proposta non è stata mantenuta. La disposizione finalmente
adottata
è molto simile a quella che figura nel secondo progetto austriaco,
e di
conseguenza essa esige normalmente - ma non sempre - l'adozione
di una
legislazione nazionale.
RISERVE
Un articolo che vieta di introdurre delle riserve alle disposizioni
del
trattato, simile a quella che figura nella Convenzione del 1993
sulle armi
chimiche, era già incluso nel primo progetto austriaco. Resta
immutato alla
fine dei negoziati, benché molti Stati erano tentati, durante
la Conferenza
diplomatica d'Oslo, di indebolirlo introducendo un'eccezione per
i periodi
di conflitti armati; certi Stati erano arrivati a chiederne la
soppressione. [32]
ENTRATA IN VIGORE
Il primo progetto austriaco aveva proposto che il trattato entrasse
in
vigore sei mesi dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica.
Certi Stati hanno giudicato questo numero troppo elevato; il CICR,
per
parte sua, ha ricordato ai partecipanti alla Conferenza diplomatica
di Oslo
che le convenzioni di Ginevra del 1949 ed i loro Protocolli aggiuntivi
del
1977 erano entrati in vigore dopo il deposito di due soli strumenti
di
ratifica. Da un punto di vista umanitaria, l'applicazione del nuovo
trattato - anche da parte di un numero limitato di Stati - apporterà
dei
vantaggi certi e incoraggerà altri Stati a aderirvi. Comunque,
certi altri
Stati hanno ritenuto che, sul piano della sicurezza, la rinuncia
alle mine
antiuomo era gravata di molte conseguenze e che bisognerà,
di fatto,
esigere più di 40 ratifiche.
Finalmente, un compromesso è stato raggiunto: 40 ratifiche
saranno
necessarie affinché il trattato entri in vigore [33]. Al
momento della
redazione del presente articolo, 11 Stati - Belize, Canada, Ungheria,
Irlanda, Maurice, Nioué, San Marino, Santa Sede, Svizzera,
Trinidad e
Tobago e Turkmenistan - avevano depositato i loro strumenti di ratifica
presso il depositario, il segretario generale delle Nazioni Unite.
Bisogna
sperare che il numero di 40 ratifiche sarà raggiunto ben
prima della fine
dell'anno in corso, in modo che il trattato possa entrare in vigore
agli
inizi del 1999.
In seguito ad un suggerimento del Belgio, è stata data la
possibilità ai
primi 40 Stati di dichiarare, al momento della ratifica, la loro
intenzione
di applicare, a titolo provvisorio, le disposizioni essenziali del
trattato, enunciate nel primo articolo, al paragrafo 1 (cioè
il divieto
d'impiego, di messa a punto, di produzione e di trasferimento),
fino
all'entrata in vigore dell'insieme del trattato [34]. Ad oggi, due
Stati -
Maurice e Svizzera - hanno scelto questa possibilità.
RINUNCE
Il primo progetto di testo austriaco prevedeva la possibilità
di ritirarsi
dal trattato, con un preavviso di 90 giorni, se uno Stato stimava
che degli
"avvenimenti straordinari (...) avrebbero messo in pericolo
i propri
interessi supremi". Già durante la riunione di esperti
di Vienna, è apparso
che le idee divergevano sulla questione del ritiro. Certi Stati
stimavano
che non doveva esistere nessun diritto al ritiro, per il fatto che
un Paese
facesse uso di questo diritto quando esso fosse impegnato in un
conflitto
armato - cioè precisamente nel momento in cui le disposizione
del trattato
rivestono importanza maggiore. Il Messico ha formulato una proposta
ricalcata sulla clausola di ritiro contenuta nel I Protocollo aggiuntivo
del 1997: questa prevede che sia possibile, per uno Stato, di ritirarsi
dal
Protocollo, ma gli effetti del ritiro sono sospesi se uno Stato
è impegnato
in un conflitto armato [35]. Altri Stati hanno proposto una clausola
di
ritiro formulata in modo semplice così come figurava nel
progetto
austriaco. Durante la Conferenza diplomatica d'Oslo, questa questione
è
stata oggetto di lunghi negoziati. Finalmente, un accordo è
stato trovato e
la disposizione adottata permette un ritiro effettivo sei mesi dopo
il
ricevimento, da parte del depositario, della notifica. Se, tuttavia,
alla
fine di questo periodo di sei mesi, lo Stato parte che ha deciso
di
ritirarsi è impegnato in un conflitto armato, il ritiro non
avrà effetto
prima della fine del conflitto. [36]
NOTE:
[26] Art. 6.
[27] Supra, nota 23.
[28] Art. 6, par. 3.
[29] Idem.
[30] Vedere l'art. 8.
[31] Vedere l'art. 10 del secondo progetto austriaco.
[32] Art. 19.
[33] Art. 17.
[34] Art. 18.
[35] Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949
relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
(I Protocollo), art. 99.
[36] Art. 20.
[37] Vedere Coupland, R. M. (ed.), The SIrUS Project, Towards a
determination of
which weapons cause "superfluous injury or unnecessary suffering",
CICR,
Ginevra, 1997.
[38] Louise Doswald-Beck, "Le nouveau Protocole sur les armes
à laser
aveuglantes", RICR, n. 819, maggio-giugno 1996, pp. 289-321.
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Resoconto riunione di coordinamento D.I.U. del Lazio del 27.3.99
Il giorno 27 marzo 1999 si é tenuta, presso la Sala Azzurra
del Comitato
Provinciale CRI di Roma, la consueta riunione mensile del Coordinamento
Regionale del Lazio per il Diritto Internazionale Umanitario.
Il Coordinatore Regionale, Gerardo Di Ruocco, ha aperto l'incontro
sottolineando come, nell'attuale situazione di crisi internazionale,
grandi
aspettative sono riposte proprio nell'azione di tutte le organizzazioni
non
governative impegnate in compiti umanitari; la Croce Rossa, quale
Istituzione storicamente deputata all'assistenza delle vittime dei
conflitti, é ben consapevole dei propri doveri e, anche in
questa occasione,
saprà onorare fino in fondo le proprie responsabilità.
Il nuovo scenario nazionale ha quindi imposto l'attualizzazione
degli
impegni previsti dal Coordinamento, che sono stati aggiornati come
segue:
1. Aprilia, 11 aprile 1999: 4ª Giornata Informativa sul Diritto
Internazionale Umanitario per Capi Monitori, Monitori ed Istruttori
della
Croce Rossa Italiana; oggetto di studio saranno le quattro Convenzioni
di
Ginevra, nel cinquantennale della loro sottoscrizione; nell'incontro
sarà
curata la formazione degli aspiranti frequentatori ai corsi per
Istruttori
D.I.U. organizzati dalla Croce Rossa; per i non addetti é
comunque
possibile, previa richiesta, assistere alla manifestazione, che
si terrà
dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la locale delegazione della Croce
Rossa.
2. Viterbo, 7 maggio 1999: in occasione dell'inaugurazione della
nuova sede
della Croce Rossa Italiana, avrà luogo il Convegno Regionale
"Intervento
Umanitario ed Azioni per il Mantenimento della Pace"; la manifestazione
é
aperta a tutti;
3. Frosinone, 15 maggio 1999: 3° Meeting Regionale di Diritto
Internazionale
Umanitario per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana: "Masse
in
movimento: profughi, rifugiati e sfollati"; per i non addetti
é comunque
possibile, previa richiesta, assistere alla manifestazione.
nel corso dell'incontro è stato deciso di avviare, sulla
base della
positiva esperienza maturata nel corso del seminario recentemente
concluso
presso il Liceo Scientifico Statale "Ignazio Vian" di
Bracciano (RM), un
programma di diffusione D.I.U. agli insegnanti degli istituti
scolastici della capitale; l'attività è di complemento
ai corsi normalmente
svolti dal Coordinamento Regionale in favore alle scolaresche del
Lazio.
In ordine all'aggiornamento degli Istruttori D.I.U. della Croce
Rossa,
durante la riunione é stata decisa la frequenza, da parte
dei componenti del
Coordinamento, a corsi organizzati dalle maggiori Associazioni Non
Governative che si occupano della tutela dei Diritti Umani.
La prossima riunione del Coordinamento é stata fissata per
sabato 17 aprile
1999, alle ore 15.30, presso il Comitato Regionale CRI di Roma.
Per qualunque informazione, il recapito del Coordinamento Regionale
D.I.U.
per il Lazio è presso il Comitato Provinciale CRI di Roma,
Via Bernardino
Ramazzini nr.31 - 00151 Roma - Fax 06.65741204.
Riccardo Brandizzi,
DT D.I.U. VdS CRI Morlupo
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