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23 FEBBRAIO 1999
nr. 20
Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa
Castiglione delle Stiviere (MN)
Contenuto:
1. ICRC NEWS 7 Traduzione
di R.Arnò
2. FIRENZE 19-20-21 MARZO 1999 Seminario sulla problematica connessa
agli
esodi di popolazioni
3. La nuova Corte Penale Internazionale: valutazione preliminare
di
Marie-Claude Roberge Traduzione di Luigi Micco
4. Statuto della Corte penale internazionale Traduzione di Luigi
Micco 5.
Corte penale internazionale: infine una realtà (CICR Comunicato
di stampa
n° 98/27) Traduzione di Luigi Micco
6. In Attach una locandina dalla campagna antimine CICR
------- 1 -------
ICRC NEWS 7
17 febbraio 1999
SOMMARIO
AFGHANISTAN: IL CICR
CONTRIBUISCE ALLA LIBERAZIONE DI 40 PRIGIONIERI:
Il 13 e il 14 febbraio, la delegazione del CICR in Afghanistan ha
agevolato
la liberazione simultanea di 20 prigionieri detenuti dalle forze
dei
Taliban e di altri 20 detenuti da quelle della Jamiat-i-Islami del
Comandante Massoud.
AFGHANISTAN: LA CROCE-ROSSA
E LA MEZZALUNA-ROSSA ASSISTONO 10.000 VITTIME
DEL TERREMOTO IN QUATTRO GIORNI:
In seguito al terremoto che, la sera dell'11 febbraio, ha colpito
le
provincie di Wardak e Logar, a sud-ovest di Kabul, il CICR, la Società
Afgana della Mezzaluna-Rossa e la Federazione internazionale delle
Società
della Croce-Rossa e della Mezzaluna-Rossa hanno immediatamente reagito
alla
crisi, unendo le loro risorse logistiche ed umane, e la loro competenza.
IL PRESIDENTE DEL CICR
METTE IN GUARDIA SULLE DIFFICOLTA' CRESCENTI NELLA
PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI:
Il 12 febbraio, parlando su invito del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni
Unite, il Presidente del CICR, Cornelio Sommaruga, ha messo in guardia
sulle crescenti difficoltà nella protezione dei civili nel
corso dei
conflitti armati nel mondo ed ha sottolineato la necessità
di agire con
cautela nell'imporre di sanzioni economiche.
------- 2 -------
Organizzato dal COMITATO
CRI di FIRENZE VIII Centro di Mobilitazione avrà
luogo a FIRENZE nelle giornate di 19-20-21 MARZO 1999 un seminario
sulla
problematica connessa agli esodi di popolazioni.
Il Sminario si terrà
nella Sala Conferenze "Pietro Verri" del Comitato
Croce Rossa Italiana Lungarno Soderini 11 -
Il Seminario è aperto a tutte le componenti volontaristiche
CRI ed ai
dipendenti CRI della Regione Toscana ed agli Istruttori D.I.U.
La quota di partecipazione è di £.35.000 e comprende:
spese segreteria,
pranzi di Sabato e Domenica
Le Iscrizioni devono pervenire entro il 12 Marzo alla Segreteria
Organizzativa D.I.U. c/o CRI Lungarno Soderini 11, 50124 FIRENZE
(Fax
055-215517) con apposito modulo che può essere fornito dalla
segreteria -
le informazioni via telefono vanno richieste al Ten.Com.CRI Riccardo
Toti
allo 055-283917
ESODI DI POPOLAZIONI
PROBLEMATICHE DI CARATTERE UMANITARIO
Programma
VENERDI' 19 MARZO 1999
14.00-14.30 Registrazione
e distribuzione documenti
14.30-15.00 Apertura lavori - Saluto agli intervenuti e presentazione
programma del seminario
SESSIONE PRIMA - MOVIMENTI
DI POPOLAZIONE: ASPETTI INTRODUTTIVI
15.10-16.00 Immigrazione:
Misure, cause, problematiche di un fenomeno
sociale caratterizzante l'ingresso nel terzo millennio
16.10-17.00 Lo straniero: la sua condizione giuridica nel diritto
internazionale
17.10-18.00 Diritto dei Rifugiati, Diritto umanitario: la correlazione
fra
i diversi sistemi di regole
18.00-1830 Discussione
18.30 Sospensione dei lavori
SABATO 20 MARZO 1999
SESSIONE SECONDA - IL
RUOLO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI
09.00-9.50 L'ACNUR: il
suo ruolo di fronte al fenomeno dei popoli in fuga
10.00-10.50 La condizione giuridica del rifugiato secondo le convenzioni
internazionali
10.50-11.10 Pausa caffè
11.10-12.00 L'UNICEF e la tutela dei minori nel contesto del fenomeno
dei
movimenti di popolazione
12.00-12.50 La Forza Multinazionale quale riferimento nella protezione
delle popolazioni
12.50-13.30 Gli immigrati e i loro diritti civili, economici, sociali,
con
particolare riferimento ai diritti familiari
13.30-14.30 Pausa pranzo
SESSIONE TERZA - IL RUOLO
DELL'EUROPA COMUNITARIA
14.30-15.20 I flussi
di persone nell'area mediterranea: caratteristiche del
fenomeno
15.30-16.20 Il contributo del Consiglio d'Europa e delle altre istituzioni
europee al riconoscimento dell'asilo e dei diritti dei rifugiati
16.30-17.20 L'ingresso dei cittadini non comunitari ed il controllo
delle
frontiere europee
17.30-18.00 L'azione umanitaria delle istituzioni europee
18.00-18.30 Discussione
18.30 Sospensione dei lavori
DOMENICA 21 MARZO 1999
SESSIONE QUARTA: LE NORMATIVE
NAZIONALI
09.00-09.50 La disciplina
degli immigrati, rifugiati, richiedenti asilo
nella legislazione italiana
10.00-10.50 Immigrazione e criminalità transnazionali: immigrazione
clandestina e ordine pubblico.
11.50-11.10 Pausa caffè
SESSIONE QUINTA: LA CROCE
ROSSA E GLI ESODI DI POPOLAZIONI
11.10-12.00 Il Movimento
internazionale di Croce Rossa: Teoria e pratica
nell'emergenza dei movimenti di popolazione
12.00-12.50 La Croce Rossa Italiana: il mandato umanitario e la
sua
realizzazione
12.50-13.30 Rifugiati e Diritto Umanitario dei Conflitti armati
13.30-15.00 Pausa pranzo
15.00-15.50 La Croce Rossa Italiana: L'Ufficio Ricerche
16.00-16.50 La Croce Rossa Italiana e la sua missione umanitaria
nella
gestione dei Campi di accoglienza dei Profughi
17.00-1730 Discussione
17.30 Chiusura dei Lavori e Consegna degli attestati
------- 3 -------
Rivista Internazionale
della Croce Rossa
n. 832, dicembre 1998, pp. 725-739
La nuova Corte Penale Internazionale: valutazione preliminare
di Marie-Claude Roberge(1)
Dopo anni si sforzi accaniti e cinque settimane di negoziazioni
intense ed
ardue, lo Statuto della Corte Penale Internazionale è stato
finalmente
adottato a Roma il 17 luglio ed aperto alla firma degli Stati il
giorno
dopo. Quest'avvenimento storico costituisce un decisivo progresso
nella
lotta contro l'impunità e una tappa in più verso un
accresciuto rispetto
del Diritto Internazionale Umanitario. Per troppo tempo, si sono
potute
commettere delle atrocità completamente impunite, una realtà
che ha dato
agli autori carta bianca per continuare ad agire allo stesso modo.
Il
meccanismo di repressione previsto dal Diritto Internazionale comporta
delle insufficienze evidenti. È venuto il momento di adottare
delle nuove
regole e creare delle nuove istituzioni al fine di garantire che
i
responsabili di crimini internazionali siano perseguiti e puniti.
Una Corte
penale, a livello nazionale o internazionale, non può mettere
fine alla
criminalità, ma può avere un effetto dissuasivo e,
di conseguenza,
contribuire a limitare il numero delle vittime. Conviene dunque
rendere
omaggio ai risultati ottenuti a Roma, nella speranza che la nuova
Corte
sarà in grado di rispettare completamente il suo mandato.
Lo scopo del presente articolo è di offrire una valutazione
preliminare dei
risultati della Conferenza di Roma alla luce del Diritto Internazionale
Umanitario esistente e l'azione del CICR in favore delle vittime
della guerra.
Il CICR, come tutti noi sappiamo, è attivamente impegnato
nell'azione di
protezione ed assistenza nelle situazioni di conflitto armato. Inoltre,
gli
Stati parti alle Convenzioni di Ginevra del 1949 gli hanno dato
mandato di
incoraggiare lo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario e
di operare
affinché sia meglio rispettato da tutti coloro che sono tenuti
ad
osservarne le disposizioni. Il CICR approva dunque tutte le misure
prese in
vista di far rispettare gli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale
Umanitario, sia si tratti d'attività preventive (come l'insegnamento
e la
formazione), sia di misure repressive. Per via indiretta, attraverso
i suoi
Servizi consultivi, il CICR fornisce un'assistenza tecnica agli
Stati
quando si tratta di adottare le leggi necessarie per permettere
di
perseguire i presunti criminali di guerra, conformemente alle norme
delle
Convenzioni di Ginevra.
È per questo che il CICR ha partecipato attivamente ai negoziati
condotti a
New York e a Roma sulla creazione di una Corte Penale Internazionale.
Si è
espresso innanzi al Comitato preparatorio, l'Assemblea generale
delle
Nazioni Unite e la Conferenza diplomatica di Roma, su delle questioni
direttamente legate al mandato del CICR come custode del Diritto
Internazionale Umanitario. In occasione della riunione di febbraio
1997 del
Comitato preparatore, i rappresentanti del CICR hanno sottoposto
un
documento di lavoro relativo alla lista dei crimini di guerra che,
secondo
il CICR, dovevano rientrare nella giurisdizione della futura Corte.
Di
seguito, un commento scritto è stato elaborato per spiegare
e supportare la
struttura e il contenuto di questo documento di lavoro. Il CICR
ha
ugualmente redatto un documento intitolato "State consent regime
vs.
universal jurisdiction (2)". Questo enumerava i precedenti
e gli elementi
nuovi che hanno condotto al riconoscimento del principio di giurisdizione
universale rispetto ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità
e il
crimine di genocidio. Il CICR ha anche apportato un contributo concreto
ai
negoziati.
Prima valutazione dello Statuto adottato dalla Conferenza di Roma
A prima vista, la Conferenza di Roma ha tirato fuori dei risultati
positivi. È innegabile che l'adozione dello Statuto della
Corte penale
internazionale rappresenta un avvenimento determinante nella storia
del
Diritto Internazionale Umanitario e apporta un contributo decisivo
alla sua
applicazione. È tuttavia importante andare più in
fondo di questa
valutazione globale ed esaminare più da vicino i risultati
ottenuti a Roma,
rispetto alle preoccupazioni espresse dal CICR prima dell'adozione
dello
Statuto(3). La presente valutazione si concentrerà dunque
sulla definizione
dei crimini di guerra (esaminando specialmente la proposizione tesa
a
stabilire un "limite di competenza" su questo punto),
sulla giurisdizione
automatica della Corte penale internazionale e sul ruolo del suo
procuratore.
Giurisdizione della Corte penale internazionale rispetto ai crimini
di
guerra commessi durante i conflitti armati, sia internazionali,
sia non
internazionali
Anche se non comprende tutte le violazioni gravi del Diritto Internazionale
Umanitario, la lista dei crimini di guerra che figura nell'art.
8 dello
Statuto comprende un gran numero di violazioni(4). Il principale
progresso
realizzato su questo punto è senza alcun dubbio l'aggiunta
- malgrado una
certa opposizione - di una sezione relativa ai crimini di guerra
commessi
durante i conflitti armati non internazionali.
Per quello che riguarda certe violazioni particolari, è interessante
notare
che secondo lo Statuto, lo stupro, la schiavitù sessuale,
la prostituzione
forzata, la gravidanza forzata, e la sterilizzazione forzata, sono
qualificati come crimini di guerra. La costrizione o l'arruolamento
di
bambini minori di quindici anni nelle forze armate nazionali (o
in un
gruppo armato, nel caso di conflitti interni), piuttosto che il
fatto di
farli partecipare attivamente alle ostilità, sono ugualmente
considerati
come crimini di guerra che investono la competenza della Corte.
a) È tuttavia spiacevole che certi crimini di guerra siano
stati esclusi
dalla lista adottata a Roma(5). Per citare qualche esempio, nessuna
norma
sanziona i ritardi ingiustificati nel rimpatrio dei prigionieri
di guerra o
dei civili, né gli attacchi lanciati senza discriminazioni
che colpiscono
la popolazione civile o beni civili. La disposizione relativa
all'utilizzazione d'armi particolarmente crudeli è stata
limitata al
massimo in ragione della difficoltà di pervenire ad un consenso,
principalmente perché certi Stati volevano includere le armi
nucleari nella
lista delle armi vietate, mentre altri Stati si opponevano. Di conseguenza,
le armi nucleari, le armi biologiche e le armi laser accecanti sono
state
omesse, così come le mine antiuomo. Il CICR ha incoraggiato
l'adozione di
una clausola generica richiamante la norma, esistente da lungo tempo,
che
vieta il ricorso a metodi e mezzi di combattimento suscettibili
di causare
dei mali superflui o che per la loro stessa natura colpiscono senza
discriminazione. Bisogna sperare che la lista delle armi proibite
sarà
ampliata durante la prima conferenza di revisione dello Statuto.
b) Per quello che riguarda i crimini di guerra commessi durante
i conflitti
armati non internazionali, è deplorevole che lo Statuto non
vieti il fatto
di affamare deliberatamente la popolazione civile, di utilizzare
certe armi
o di causare deliberatamente dei danni estesi, durevoli e gravi
all'ambiente naturale. Noi stimiamo che converrà sforzarsi
maggiormente di
completare la lista dei crimini di guerra durante la conferenza
di
revisione, prevista sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto.
Questo dovrà essere possibile nella misura in cui il numero
degli Stati
parti ai Protocolli aggiuntivi I e II del 1977 alle Convenzioni
di Ginevra,
non abbia cessato di crescere (ad oggi, 151 Stati sono parti al
Protocollo
I e 143 al Protocollo II), e che questi Stati dovranno essere maggiormente
pronti ad accettare una lista più esaustiva di crimini di
guerra(6).
c) La questione di sapere se solo i crimini di guerra commessi su
vasta
scala devono investire la competenza della Corte, o se questa deve
ugualmente essere abilitata a giudicare i crimini di guerra isolati,
è
stata a lungo dibattuta. Lo Statuto dispone finalmente che la Corte
è
competente riguardo ai crimini di guerra, "in particolare"
quando questi
s'inscrivono in un piano o una politica o quando essi sono commessi
su
vasta scala. In altri termini, lo Statuto introduce una soglia di
competenza, ma senza che questa sia esclusiva. La soluzione accettabile
è
che la Corte è abilitata ad indagare su crimini di guerra
isolati.
d) La delusione più grande sta nella norma che fa specificamente
riferimento ai crimini di guerra. L'art. 124 prevede che tutti gli
Stati
che divengono parti allo Statuto possono dichiarare che, per un
periodo di
sette anni a partire dall'entrata in vigore di questo testo, non
accettano
la competenza della Corte su ciò che concerne i crimini di
guerra quando
esso è commesso sul suo territorio o dai suoi cittadini.
Ciò induce ad
instaurare per i crimini di guerra un regime differente da quello
applicabile agli altri crimini di competenza della Corte. Ancor
di più, ciò
da' l'impressione che i crimini di guerra non sono così gravi
come gli
altri crimini "più gravi" menzionati nello Statuto.
Comunque, il diritto
internazionale riconosce già l'obbligo degli Stati di perseguire
i
criminali di guerra, quale che sia la nazionalità di questi
ultimi o il
luogo dove il crimine è stato commesso. Gli Stati dovranno
essere chiamati
a non fare la dichiarazione su menzionata e la norma in questione
dovrà, di
seguito, essere cancellata dalla conferenza di revisione.
Giurisdizione automatica rispetto ai quattro crimini più
gravi
Dopo intense discussioni, gli Stati hanno finalmente convenuto di
accettare
il principio secondo il quale tutti gli Stati, divenendo parte dello
Statuto, riconoscono la giurisdizione della Corte rispetto ai quattro
crimini più gravi: il crimine di genocidio, i crimini contro
l'umanità, i
crimini di guerra e gli atti d'aggressione. La Corte può
dunque esercitare
la propria giurisdizione se lo Stato sul territorio del quale hanno
avuto
luogo gli atti o l'omissione in causa, o lo Stato di cui ha la nazionalità
la persona sotto esame o perseguita, è legata allo Statuto
o ha
riconosciuto la competenza della Corte. Se, tenuto conto delle condizioni
su menzionate, il consenso di uno Stato che non è parte allo
Statuto è
necessario, questo Stato può fare una dichiarazione dalla
quale riconosce
la giurisdizione della Corte rispetto ad un crimine particolare.
Nessun consenso dello Stato in questione, è richiesto quando
il Consiglio
di sicurezza deferisce un caso al procuratore in applicazione del
Capitolo
VII della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza può
ugualmente richiedere che nessuna inchiesta sia aperta o che nessun
procedimento sia avviato per un periodo di dodici mesi, rinnovabile.
È
tuttavia necessario che una risoluzione sia stata adottata, in questo
senso, in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni
Unite.
È spiacevole che la proposizione tesa ad accordare la giurisdizione
automatica della Corte se lo Stato di detenzione è parte
allo Statuto non
sia stata accettata. Nella pratica, gli Stati di detenzione possono
aiutare
in larga misura a portare in giudizio i criminali di guerra, come
nel caso
immaginario illustrato di seguito: una persona sospettata di aver
commesso
un crimine di guerra nel corso di un conflitto armato interno sul
territorio dello Stato X, di cui egli ha la cittadinanza, fugge
nello Stato
Y. Lo Stato X non è parte allo Statuto e rifiuta di riconoscere
la
competenza della Corte penale internazionale rispetto al sospettato.
In
assenza della giurisdizione automatica, la Corte non può
agire e di
conseguenza non può essere avviare nessun procedimento nei
confronto del
sospettato, a meno che il Consiglio di sicurezza non deferisca il
caso al
procuratore, o se lo Stato Y è disposto a - e può
- tradurre il sospettato
davanti ai propri tribunali(7). Ed ancora, non è possibile
uscire da questo
"impasse" a meno che lo Statuto non sia accettato da un
gran numero di Stati.
Un procuratore indipendente
I partecipanti alla Conferenza di Roma hanno convenuto che il procuratore
è
abilitato ad avviare "proprio motu" (cioè di propria
iniziativa) delle
inchieste relative ai quattro crimini più gravi. Una volta
che egli ha
concluso di avere delle buone ragioni di aprire un'inchiesta, il
procuratore deve presentare alla Camera preliminare una richiesta
d'autorizzazione in tal senso. Se questa decide di autorizzare l'apertura
dell'inchiesta, il procuratore deve notificarlo a tutti gli Stati
parti e
agli Stati coinvolti. Questi dispongono allora di un mese di tempo,
a
partire dal ricevimento di questa notifica, per informare il procuratore
se
un'inchiesta o un procedura concernente il caso in questione è
già in corso
sul piano nazionale. Se questo è il caso, il procuratore
deve mettere
l'inquisito sotto l'autorità dello Stato interessato. Il
procuratore può
tuttavia decidere di chiedere alla Corte di deliberare sulla questione
della giurisdizione o dell'ammissibilità.
La soluzione trovata a Roma, su ciò che riguarda il potere
del procuratore
di avviare dei procedimenti, costituisce un compromesso tra gli
Stati che
temevano di ritrovarsi con un procuratore sovraccaricato e "politicizzato"
e quelli che speravano che un procuratore indipendente fosse la
garanzia di
una Corte efficace e non politica. Solo il futuro dirà se
il ruolo di
sorveglianza della Camera preliminare faciliterà la rapidità
delle inchieste.
Il ruolo del CICR dopo la Conferenza di Roma
Adesso che lo Statuto della Corte penale internazionale è
stato adottato,
resta ancora molto da fare prima che la Corte sia definitivamente
costituita e pienamente operativa, poiché restano ancora
da risolvere
alcune questioni. Precisamente, bisogna ancora elaborare un allegato
allo
Statuto, che precisi gli elementi costitutivi dei differenti crimini,
al
fine di aiutare la Corte ad interpretare ed ad applicare gli artt.
6, 7, e
8 relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità
ed ai
crimini di guerra(8). I giuristi del CICR prevedono di partecipare
attivamente a questo processo d'elaborazione, in particolare per
quel che
riguarda gli elementi costitutivi i crimini di guerra.
È evidente che la Corte può essere veramente efficace
solo se un gran
numero di Stati ratificano i suoi Statuti. Nessun dubbio che il
CICR
contribuirà molto ad incoraggiare i governi a farlo. Anche
le Società
Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono state invitate
a
promuovere la ratifica dello Statuto della Corte da parte dei governi
dei
rispettivi Paesi.
Inoltre, tenuto conto del principio di complementarità tra
la Corte penale
internazionale e le giurisdizioni penali nazionali, gli Stati devono
moltiplicare i loro sforzi per elaborare una legislazione nazionale
tesa a
far applicare l'obbligo universale di perseguire i criminali di
guerra
presunti ovunque essi si trovino. Anche dopo la creazione della
Corte
penale internazionale, gli Stati continueranno ad essere tenuti
ad
esercitare la loro giurisdizione in materia penale riguardo alle
persone
sospettate di crimini internazionali, poiché la Corte non
è competente che
nel caso in cui il sospettato non sia stato giudicato da un tribunale
nazionale. È probabile che ciò incoraggerà
gli Stati a prendere misure
appropriate sul piano nazionale. A questo scopo, i Servizi consultivi
del
CICR continueranno ad offrire loro un'assistenza tecnica per aiutarli
d
adottare le leggi necessarie per indagare sui criminali di guerra
presunti
ed avviare dei procedimenti contro di essi.
Conclusioni
Resta da sperare che questa nuova Corte contribuirà in maniera
significativa a migliorare il rispetto del Diritto Internazionale
Umanitario ed aiuterà così a limitare il numero di
vittime. Gli Stati sono
invitati a divenire parti allo Statuto della Corte penale internazionale
ed
a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che cominci
suoi
lavori nelle migliori condizioni e che essa sia efficace.
Le opinioni esposte in questo articolo sono quelle dell'autore e
non
impegnano il CICR. Originale in inglese.
(1) Marie-Claude Roberge
è consigliere giuridico in seno alla Divisione
giuridica del CICR. In qualità di rappresentante del CICR
(che aveva lo
status di osservatore alla Conferenza diplomatica di Roma), ha assistito
ai
negoziati relativi allo Statuto della Corte Penale Internazionale,
e quindi
alla sua adozione.
(2) Questi documenti di lavoro sono disponibili sul sito Web del
CICR:
www.icrc.org.
(3) Supra, nota 1.
(4) Per la lista completa dei crimini di guerra, vedere l'art. 8
dello
Statuto della Corte penale internazionale (allegato 1).
(5) Cf. art. 8, par. 2 (b) (xx), dello statuto della Corte penale
internazionale (allegato 1).
(6) Tuttavia, il fatto che certi crimini siano assenti dalla lista
o che
questa si differenzi dalle norme dei Protocolli del 1977, non avrà
forse
che delle conseguenze limitate. L'art. 10 dello Statuto della Corte
penale
internazionale prevede, in effetti, specificatamente che "nessuna
disposizione del presente capitolo (che contiene la definizione
di crimini
di guerra) deve essere interpretata nel senso di limitare le regole
del
diritto internazionale esistente o in formazione o di pregiudicarle
in
qualsiasi modo per fini diversi da quelli del presente Statuto."
(7) Ciò implica che la legislazione nazionale dello Stato
Y permetta ai
suoi tribunali nazionali di giudicare un cittadino straniero per
crimini
commessi in un altro Paese. Ad oggi, solo un piccolo numero di Stati
hanno
adottato una tale legislazione.
(8) Una proposta contenente gli elementi costitutivi dei crimini
saranno
elaborati da una Commissione preparatoria formata dai rappresentanti
degli
Stati firmatari dell'Atto finale della Conferenza e da altri Stati
invitati
per l'occasione. Una bozza deve pronta entro il giugno 2000.
------- 4 -------
Allegato 1
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Statuto della Corte penale internazionale
Adottato il 17 luglio
1998 dalla Conferenza diplomatica di plenipotenziari
delle Nazioni Unite sulla creazione di una Corte penale internazionale
(estratto)
Articolo 8 - Crimini di guerra
1. La Corte ha competenza a giudicare i crimini di guerra in particolare
quando questi ultimi rientrano nell'ambito di un piano o di una
politica, o
fanno parte di una serie di crimini analoghi commessi su grande
scala.
2. Ai fini dello Statuto, per "crimini di guerra" s'intendono:
a) Gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
vale a
dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati quando si riferisce
a
persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
i) L'omicidio intenzionale;
ii) La tortura o i trattamenti inumani, comprese le sperimentazioni
biologiche;
iii) Il fatto di causare intenzionalmente gravi sofferenze o di
pregiudicare gravemente l'integrità fisica o la salute;
iv) La distruzione e l'appropriarsi di beni, non giustificata da
esigenze
militari ed eseguita su vasca scala in modo illecito ed arbitrario;
v) Il fatto di costringere un prigioniero di guerra o un'altra persona
protetta a servire nelle forze armate di una potenza nemica;
vi) Il fatto di privare intenzionalmente un prigioniero di guerra
od ogni
altra persona protetta del suo diritto di essere giudicato regolarmente
ed
imparzialmente;
vii) Le deportazioni o i trasferimenti illeciti o le detenzioni
illegali;
viii) La cattura d'ostaggi.
a) Atre gravi violazioni di leggi ed usi applicabili ai conflitti
armati
internazionali nel contesto stabilito dal Diritto Internazionale
Umanitario, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:
i) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro la popolazione
civile in
generale o contro civili con non partecipano direttamente alle ostilità;
ii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro beni civili
che non
sono obiettivi militari;
iii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro il personale,
le
installazioni, le attrezzature, le unità o i veicoli utilizzati
nell'ambito
di una missione di soccorso umanitaria o di mantenimento della pace
secondo
la Carta delle Nazioni Unite nella misura in cui gli stessi hanno
diritto
alla protezione garantita ai civili ed ai beni di natura civile
dal diritto
internazionale dei conflitti armati;
iv) Il fatto di sferrare un attacco deliberato, sapendo che lo stesso
causerà incidentalmente perdite di vite umane e feriti fra
la popolazione
civile, danni a beni di civili, ovvero danni estesi, gravi e durevoli
all'ambiente naturale, da ritenersi manifestamente eccessivi rispetto
all'insieme del vantaggio militare concreto e diretto previsto;
v) Il fatto di attaccare o di bombardare con qualsiasi mezzo città,
villaggi, abitazioni o edifici senza difesa e che non sono obiettivi
militari;
vi) Il fatto di uccidere o ferire un combattente il quale, avendo
deposto
le armi o non avendo più i mezzi per difendersi, si è
arreso a discrezione;
vii) Il fatto di utilizzare la bandiera di parlamentare, la bandiera
o le
insegne militari e l'uniforme del nemico o dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite nonché i segni distintivi previsti dalle Convenzioni
di
Ginevra, causando in tal modo la perdita di vite umane o feriti
gravi;
viii) Il trasferimento diretto, o indiretto, da parte della potenza
occupante, di una parte della propria popolazione civile nel territorio
che
occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o
fuori del
territorio occupato, della totalità o di una parte della
popolazione di
questo territorio;
ix) Il fatto di lanciare attacchi deliberati contro edifici destinati
alla
religione, all'insegnamento, all'arte, alla scienza o alle opere
di carità,
monumenti storici, ospedali e luoghi dove siano riuniti malati o
feriti, a
condizione che tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
x) Il fatto di sottoporre persone di una parte nemica caduta in
potere, a
mutilazioni o sperimentazioni mediche o scientifiche, quali che
siano, non
motivate da un trattamento medico, né praticate nell'interesse
di tali
persone e che comportano la morte delle stesse o mettono seriamente
in
pericolo la loro salute;
xi) Il fatto di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti
alla nazione o all'esercito nemico;
xii) Il fatto di dichiarare che nessuno avrà la vita salva;
xiii) Il fatto di distruggere o confiscare i beni del nemico, salvo
nei
casi in cui tali distruzioni o confische sono imperativamente comandate
da
necessità di guerra;
xiv) Il fatto di dichiarare estinti, sospesi o inammissibili in
giudizio, i
diritti e le azioni di cittadini della parte nemica;
xv) Il fatto per un belligerante di costringere i cittadini della
parte
nemica a partecipare ad operazioni belliche dirette contro il loro
Paese,
anche se erano al servizio di questo belligerante prima dell'inizio
della
guerra;
xvi) Il saccheggio di una città o di una località,
anche se presa d'assalto;
xvii) Il fatto di utilizzare veleno o armi avvelenate;
xviii) Il fatto di utilizzare gas asfissianti tossici o affini nonché
ogni
liquido, sostanza od ordigno analogo;
xix) Il fatto di utilizzare proiettili che si dilatano o si appiattiscono
facilmente nel corpo umano come le pallottole il cui involucro duro
non
ricopre del tutto il centro o è inciso in schegge;
xx) Il fatto di utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi
di
combattimento di natura tale da causare mali superflui o sofferenze
inutili
o che di per sé agiscono senza discriminazione in violazione
del diritto
internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi
siano
oggetto di un divieto generale e che siano iscritti in un annesso
al
presente Statuto, per mezzo di un emendamento adottato in conformità
alle
norme degli articoli 121 e 123;
xxi) Gli attentati alla dignità della persona, ed anche i
trattamenti
umilianti e degradanti;
xxii) Lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione
forzata, la
gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o tutte le altre
forme di
violenza sessuale costituenti una violazione grave alle Convenzioni
di
Ginevra;
xxiii) Il fatto di utilizzare la presenza di un civile o di un'altra
persona protetta per evitare che certi punti, zone o forze militari
non
siano bersaglio di operazioni militari;
xxiv) Il fatto di lanciare attacchi deliberati contro gli edifici,
il
materiale, le unità e i mezzi di trasporto sanitari, e le
persone
utilizzanti, conformemente al diritto internazionale, i simboli
distintivi
previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxv) Il fatto di procedere alla costrizione o all'arruolamento di
bambini
di età inferiore ai 15 anni, nelle forze armate nazionali
o di farli
partecipare attivamente alle ostilità;
a) In caso di conflitto armato che non presenta un carattere
internazionale, le violazioni gravi dell'art. 3 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli
atti di
seguito elencati commessi contro persone che non partecipano direttamente
alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno
deposto le
armi e le persone che sono state messe fuori combattimento da malattie,
ferite, detenzione o da qualsiasi altra causa:
i) Gli attentati alla vita ed all'integrità corporale, nonché
la morte in
tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e degradanti;
ii) Gli attentati alla dignità della persona, nonché
i trattamenti
umilianti e degradanti;
iii) La presa di ostaggi;
iv) Le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate senza un
giudizio
preliminare, reso da un tribunale regolarmente costituito, che dia
le
garanzie giudiziari generalmente riconosciute come indispensabili;
a) Il punto c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati che
non
presentano un carattere internazionale e non si applicano dunque
alle
situazioni di tumulti o tensioni interne quali le sommosse, gli
atti di
violenza sporadici o isolati e gli atti per natura affini;
b) le altre violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili
ai
conflitti armati che non presentano un carattere internazionale,
nei casi
stabiliti dal diritto internazionale, vale a dire uno degli atti
di seguito
elencati:
i) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro la popolazione
civile in
generale o contro civili con non partecipano direttamente alle ostilità;
ii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro le installazioni,
il
materiale, le unità e i mezzi di trasporto sanitari, e il
personale che
utilizza, conformemente al diritto internazionale, i simboli distintivi
previsti dalla Convenzioni di Ginevra;
iii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro il personale,
le
installazioni, le attrezzature, le unità o i veicoli utilizzati
nell'ambito
di una missione di soccorso umanitaria o di mantenimento della pace
secondo
la Carta delle Nazioni Unite nella misura in cui gli stessi hanno
diritto
alla protezione garantita ai civili ed ai beni di natura civile
dal diritto
internazionale dei conflitti armati;
iv) Il fatto di lanciare attacchi deliberati contro edifici destinati
alla
religione, all'insegnamento, all'arte, alla scienza o alle opere
di carità,
monumenti storici, ospedali e luoghi dove siano riuniti malati o
feriti, a
condizione che tali edifici non siano utilizzati a fini militari;
v) Il saccheggio di una città o di una località, anche
se presa d'assalto;
vi) Lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata,
la
gravidanza forzata, così come definiti all'art. 7, par. 2
(f), la
sterilizzazione forzata, o tutte le altre forme di violenza sessuale
costituenti una violazione grave alle Convenzioni di Ginevra;
vii) Il fatto di procedere alla costrizione o all'arruolamento di
bambini
di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali
o di farli
partecipare attivamente alle ostilità
viii) Il fatto di ordinare lo spostamento della popolazione civile
per
delle ragioni dipendenti dal conflitto, salvo che nel caso in cui
la
sicurezza dei civili o degli imperativi militari lo esigano;
ix) Il fatto di uccidere o di ferire a tradimento un combattente
nemico;
x) Il fatto di dichiarare che nessuno sarà fatto salvo;
xi) Il fatto di sottoporre persone di una parte nemica caduta in
potere, a
mutilazioni o sperimentazioni mediche o scientifiche, quali che
siano, non
motivate da un trattamento medico, né praticate nell'interesse
di tali
persone e che comportano la morte delle stesse o mettono seriamente
in
pericolo la loro salute;
xii) Il fatto di distruggere o confiscare i beni del nemico, salvo
nei casi
in cui tali distruzioni o confische sono imperativamente comandate
da
necessità di guerra;
a) Il punto e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati che
non
presentano carattere internazionale e non si applicano dunque alle
situazioni di tumulti e tensioni interne come le sommosse, gli atti
isolati
e sporadici di violenza ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti
armati che oppongono in maniera prolungata sul territorio di uno
Stato le
autorità del governo di questo Stato e dei gruppi armati
organizzati o dei
gruppi organizzati fra loro.
1. Nulla nel paragrafo 2 (c) e (d) impegna la responsabilità
di un governo
a mantenere o a ristabilire l'ordine pubblico nello Stato o a difendere
l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con
tutti i mezzi legittimi.
(Versione del 17 luglio 1998. Questo testo è suscettibile
di essere
modificato)
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Corte penale internazionale: infine una realtà
Lo Statuto della Corte penale internazionale permanente è
finalmente stato
adottato, il 17 luglio, dopo anni di sforzi accaniti e cinque settimane
di
negoziati intensi e certe volte ardui.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) si felicità
di
quest'avvenimento storico. Esso spera sinceramente che questo Statuto
permetterà alla Corte di lottare efficacemente contro i criminali
che si
fanno beffe della comunità internazionale e la cui impunità
costituisce
un'incitazione al crimine.
Conviene tuttavia rilevare che le regole sostanziali di questo Statuto
potranno essere ancora migliorate. È increscioso, ad esempio,
che gli Stati
che saranno parti avranno la possibilità di scegliere di
non accettare, per
un periodo di sette anni, la giurisdizione della Corte sui crimini
di
guerra. Inoltre, negli Stati che non hanno aderito allo Statuto,
i
criminali di guerra che hanno perpetrato dei crimini sul loro territorio
o
che sono loro cittadini, non possono essere perseguiti dalla Corte.
Conseguentemente è indispensabile che questo trattato sia
ratificato da un
gran numero di Stati, perché la Corte possa disporre di un
finanziamento
adeguato e di personale qualificato.
Ci resta ancora molto cammino da compiere. Bisogna perseguire
implacabilmente e senza ritardo i criminali di guerra affinché
il diritto
possa esercitare un effetto dissuasivo per il beneficio di tutti
coloro
che, senza ciò, diventeranno le loro vittime e saranno massacrati,
saccheggiati, stuprati e torturati.
Comitato Internazionale
della Croce Rossa
Comunicato di stampa n° 98/27
18 luglio 1998
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