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Tutte e quattro le Convenzioni prescrivono che le persone che non partecipano (o che non partecipano più direttamente alle ostilità) debbano essere trattate in tutte le circostanze con umanità. Quindi sia il soldato <<ferito>>, <<malato>> o <<caduto in prigionia>>, o ancora il <<civile>>, hanno diritto alla protezione di queste Convenzioni, e devono <<essere trattati con umanità>> dal nemico, conformemente al principio essenziale della Croce Rossa, cioè <<senza distinzione di razza, di colore, di religione, di credenza, di sesso, di nascita o di fortuna, o di ogni altro criterio analogo>>. Sono <<vietati>>, in ogni tempo e in ogni luogo, nei riguardi delle persone protette dalle quattro Convenzioni:
- gli attentati alla vita e all’integrità corporale, in particolare il martirio sotto tutte le forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, torture e supplizi;
- le prese di ostaggi;
- le offese alla dignità di persone, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
- le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate senza giudizio preventivo, emesso da un tribunale regolarmente costituito, accompagnato da garanzie giudiziarie riconosciute come indispensabili dai popoli civili.

Le quattro Convenzioni sono unanimi nel condannare alcune infrazioni gravi commesse contro le persone protette. Tali infrazioni, che comportano delle <<sanzioni penali adeguate>> . sono soprattutto le seguenti: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, ivi compresi gli esperimenti biologici, il fatto di causare intenzionalmente gravi sofferenze o di portare attacchi gravi all’integrità fisica o alla salute. D'ora innanzi, le persone che commetteranno atti inumani, siano esse militari o civili, non potranno coprirsi dell’autorità del loro Stato e dire: <<Me lo hanno ordinato. Io ho solo obbedito>>. In virtù di queste Convenzioni, L’individuo che avrà consumato questi atti, o che avrà dato l'ordine di commetterli, sarà ritenuto responsabile come il suo Stato. Gli Stati saranno obbligati a ricercare i colpevoli, a giudicarli, o, eventualmente, a consegnarli per estradizione o a deferirli a un tribunale che li giudicherà. E questa una innovazione che si può quasi qualificare come rivoluzionaria in rapporto ai concetti antichi del diritto internazionale. La protezione accordata dalle quattro Convenzioni di Ginevra si applica egualmente sotto certe condizioni, anche alle <<guerre civili>> . L'obbligo per le autorità militari di trattare con umanità le persone protette da queste Convenzioni, l'interdizione assoluta di commettere contro queste persone gli atti enumerati più sopra e l'obbligo di raccogliere e di curare i feriti e i malati, amici o nemici, si applica ormai a qualunque conflitto. Sia che si tratti di una <<guerra civile>>, o di un conflitto che oppone due o più Stati, sia che la guerra sia stata dichiarata o meno, ed egualmente in caso di occupazione di territori stranieri. Certo, non é stato possibile applicare nel caso della guerra civile tutte le norme che proteggono le vittime della guerra, ma le misure di protezione che esistono permettono per lo meno di salvare molte vite umane. In caso di guerra, gli interessi dei cittadini di uno Stato nemico sono tutelati da Stati neutrali chiamati <<Potenze protettrici>>. Con il loro concorso e sotto il loro controllo che le Convenzioni saranno applicate: sono i loro delegati che potranno fare visita ai prigionieri di guerra e agli internati civili per rendersi conto che la <<Potenza belligerante>> che li detiene si attenga alle prescrizioni delle Convenzioni di Ginevra. R. Anselmi, La Croce Rossa e le Convenzioni di Ginevra. C.R.I., Milano, 1957. |
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