CONVENZIONI FIRMATE A GINEVRA IL 12 AGOSTO 1949 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI GUERRA Il Governo Italiano, in relazione agli articoli 47 e 48 della Convenzione per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, agli articoli 48 e 49 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, agli articoli 127 e 128 della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra ed agli articoli 144 e 145 della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, firmate a Ginevra il 12 agosto 1949, rende noti i testi, tradotti in lingua italiana, delle Convenzioni stesse, rese esecutive con legge 27 ottobre 1951, n. 1739. Traduzione ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI GINEVRA 1949 La Conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero per la revisione: - della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna, - della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, - della Convenzione conchiusa a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e per elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ha deliberato, a Ginevra, dal 21 aprile al 12 agosto 1949, sulla base dei quattro progetti di Convenzioni esaminati ed approvati dalla XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Stoccolma. La Conferenza ha redatto i testi delle seguenti Convenzioni: I. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; II. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; III. Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV. Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Queste Convenzioni, il cui testo stato redatto nelle lingue francese e inglese, sono allegate al presente Atto. La traduzione ufficiale di queste Convenzioni nelle lingue spagnola e russa sar fatta a cura del Consiglio federale svizzero. La Conferenza ha, inoltre, approvato 11 Risoluzioni, parimenti allegate al presente Atto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Atto Finale. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese; l'originale e i documenti che l'accompagnano saranno depositati negli archivi della Confederazione Svizzera. (Seguono le firme). Traduzione RISOLUZIONI DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI GINEVRA 1949 RISOLUZIONE 1 La Conferenza raccomanda che, in caso di divergenza circa l'interpretazione o l'applicazione delle presenti Convenzioni che non possa essere risolta in altro modo, le Alte Parti contraenti interessate si sforzino di accordarsi per sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia. RISOLUZIONE 2 Considerato che, qualora scoppiasse un conflitto internazionale, potrebbero eventualmente verificarsi delle circostanze in cui non vi fosse una Potenza protettrice con il concorso e sotto il controllo della quale possano essere applicate le Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra; considerato che l'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, l'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, l'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e l'art. 9 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, prevedono che le Alte Parti contraenti potranno mettersi d'accordo in qualsiasi momento per affidare a un ente, che presenti ogni garanzia d'imparzialit e d'efficacia, i compiti assegnati da dette Convenzioni alle Potenze protettrici, la Conferenza raccomanda che metta allo studio il pi presto possibile l'opportunit di istituire un ente internazionale le cui funzioni consisterebbero, qualora mancasse una Potenza protettrice, nell'assolvere i compiti incombenti alle Potenze protettrici nel campo dell'applicazione delle Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra. RISOLUZIONE 3 Considerata la difficolt di conchiudere degli accordi durante le ostilit; considerato che l'art. 28 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna prevede che durante le ostilit le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalit; considerato che l'art. 31 della stessa Convenzione prevede che, fin dall'inizio delle ostilit, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri, come pure la ripartizione di detto personale nei campi. la Conferenza prega il Comitato internazionale della Croce Rossa di elaborare il testo di un accordo-tipo concernente le due questioni sollevate nei due articoli sopra indicati e a sottoporre questo testo all'approvazione delle Alte Parti contraenti. RISOLUZIONE 4 Considerato che l'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per il miglioramento della Sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna, relativo ai documenti d'identit di cui dev'essere munito il personale sanitario, ha avuto, durante la seconda guerra mondiale, soltanto un'applicazione limitata e che ne risultato grave pregiudizio per numerosi membri di detto personale. la Conferenza esprime il voto che gli Stati e le Societ nazionali della Croce Rossa prendano sin dal tempo di pace tutti i provvedimenti affinch il personale sanitario sia debitamente provvisto dei segni distintivi e delle carte d'identit previsti dall'art. 40 della nuova Convenzione. RISOLUZIONE 5 Considerato che sono stati commessi numerosi abusi nell'impiego del segno della croce rossa, La Conferenza esprime il voto che gli Stati vigilino scrupolosamente affinch la croce rossa, come pure gli emblemi di protezione previsti dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna siano usati soltanto nei limiti delle Convenzioni di Ginevra, allo scopo di salvaguardarne l'autorit e di conservarne l' alto significato. RISOLUZIONE 6 Considerato che lo studio tecnico dei mezzi di trasmissione tra le navi ospedale, da un lato, e le navi da guerra e gli aeromobili militari, dall'altro, non ha potuto essere affrontato dalla presente Conferenza, poich esorbitava dai limiti fissati a quest'ultima; considerato che la questione di cui si tratta tuttavia della massima importanza per la sicurezza delle navi ospedale e per l'efficacia della loro azione, La Conferenza esprime il voto che le Alte Parti contraenti affidino in un prossimo avvenire a una Commissione di esperti il compito di studiare l'applicazione tecnica dei mezzi moderni di trasmissione tra le navi ospedale da un lato, e le navi da guerra e gli aeromobili militari, dall'altro, nonch di elaborare un codice internazionale che regoli esattamente l'uso di tali mezzi; ci allo scopo di assicurare alle navi ospedale la massima protezione ed efficacia possibili. RISOLUZIONE 7 La Conferenza, desiderando assicurare la massima protezione possibile alle navi ospedale, esprime la speranza che tutte le Alte Parti contraenti firmatarie della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, prenderanno tutte le disposizioni utili affinch, ogni qual volta ci sia possibile, dette navi ospedale diffondano a intervalli frequenti e regolari tutte le indicazioni relative alla loro posizione, alla loro rotta e alla loro velocit. RISOLUZIONE 8 La Conferenza desidera affermare, di fronte a tutti i popoli: che, essendo stati i suoi lavori ispirati unicamente da preoccupazioni umanitarie, essa esprime il voto ardente che i Governi non abbiano mai bisogno, in avvenire, di applicare le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra; che il suo pi vivo desiderio infatti che grandi e piccole Potenze possano sempre trovare una soluzione amichevole alle loro vertenze, per mezzo della collaborazione e dell'intesa internazionale, affinch la pace regni definitivamente sulla terra. RISOLUZIONE 9 Considerato che l'art. 71 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra prevede che i prigionieri di guerra i quali siano da lungo tempo senza notizie della loro famiglia oppurc si trovino nell'impossibilit di ricevere o di dargliene per via ordinaria, nonch quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate con il denaro di cui dispongono, provvedimento di cui i prigionieri fruiranno anche in caso di urgenza; considerato che, per ridurre il costo talvolta assai elevato di tali telegrammi, sarebbe necessario prevedere un sistema di raggruppamento dei messaggi o di serie di brevi messaggi-tipo, concernente la salute del prigioniero, quella della sua famiglia, le notizie scolastiche e finanziarie, ecc.; messaggi che potrebbero essere redatti e contrassegnati con un numero ad uso dei prigionieri di guerra che si trovano nelle condizioni indicate nel primo comma, la Conferenza invita il Comitato internazionale della Croce Rossa a redigere una serie di messaggi-tipo, che rispondano a dette esigenze, e a sottoporli all'approvazione delle Alte Parti contraenti. RISOLUZIONE 10 La Conferenza ritiene che le condizioni del riconoscimento di una Parte partecipante a un conflitto come belligerante, da parte delle Potenze che rimangono estranee a questo conflitto, sono regolate dal diritto pubblico internazionale e non sono modificate dalle Convenzioni di Ginevra. RISOLUZIONE 11 Considerato che le Convenzioni di Ginevra impongono al Comitato internazionale della Croce Rossa l'obbligo di tenersi pronto in qualsiasi momento e in ogni circostanza ad assolvere i compiti umanitari che queste Convenzioni gli affidano, la Conferenza riconosce la necessit di assicurare al Comitato internazionale della Croce Rossa un appoggio finanziario regolare. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna del 12 agosto 1949 I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929. hanno convenuto quanto segue: CAPITOLO I. - Disposizioni generali Art. 1 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2 Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o pi delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicher parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. Art. 3 Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sar tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilit, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanit, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrit corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignit personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2.I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potr offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avr effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4 Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del personale sanitario e religioso, appartenenti alle forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonch ai morti raccolti. Art. 5 Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo. Art. _. Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15 23, 28, 31, 36 e 37, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potr pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonch quella dei membri del personale sanitario e religioso, come regolata dalla presente Convenzione, n limitare i diritti che questa conferisce loro. I feriti e i malati, nonch i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere il beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sar loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure pi favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 7 I feriti e malati, nonch i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 8 La presente Convenzione sar applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovr essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella pi larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessit di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attivit. Art. 9 Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attivit umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolger per la protezione dei feriti e malati, nonch dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Art. 10 Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialit e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono pi, qualunque ne sia il motivo, dell'attivit di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformit del primo comma, la Potenza detentrice dovr chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non pu in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovr chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovr accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopraindicati dovr, nella sua attivit, rimaner consapevole della sua responsabilit verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovr offrire sufficienti garanzie di capacit per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialit. Non potr essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libert di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimend militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Art. 11 In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potr, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorit incaricate della sorte dei feriti e malati, nonch dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalit appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalit delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sar invitata a partecipare a questa riunione. CAPITOLO II. - Feriti e malati Art. 12. I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza. Essi saranno trattati e curati con umanit dalla Parte in conflitto che li avr in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalit, la religione, le opinioni politiche o altro criterio analogo. rigorosamente proibito qualunque attentato alla loro vita e alla loro persona: in particolare, rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorit nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso. La Parte in conflitto obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascer con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli. Art. 1 3. La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie: I) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto nonch i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di qucste forze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio occupato, semprech queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c ) portino apertamente le armi; cl) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorit non riconosciuta dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unit di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscano di un trattamento pi favorevole in virt di altre disposizioni del diritto internazionale; 6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purch porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. Art. 14. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo precedente, i feriti e i malati di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto internazionale concernenti i prigionieri di guerra. Art. 15. In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggersi dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sui campo di battaglia. Potranno parimenti essere conchiusi accordi locali tra le Parti in conflitto per lo sgombero o lo scambio di feriti e di malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonch del materiale sanitario destinato a tale zona. Art. 16. Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel pi breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria, caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere: a) I'indicazione della Potenza dalla quale dipendono; b) il corpo di appartenenza o il numero di matricola; c) il cognome; d) il o i nomi; e) la data di nascita; f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta d'identit; g) la data e il luogo della cattura o della morte; h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte. Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel pi breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa ai trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetter alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la met della doppia targhetta d'identit, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti. le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonch di un inventario completo del pacco. Art. 17. Le Parti in conflitto vigileranno perch il seppellimento o la cremazione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identit e poter darne conto. La met della doppia targhetta d'identit o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, rester sul cadavere. I corpi potranno essere cremati soltanto per imperiose ragioni di igiene o per motivi derivanti dalla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sar fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti. Le Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti siano onorevolmente seppelliti. possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, che le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalit dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilit, le Parti in conflitto organizzeranno ufficialmente un Servizio delle tombe allo scopo di rendere possibili eventuali esumazioni, di assicurare l' identificazione dei cadaveri, qualunque sia il posto delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d'origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito. Non appena le circostanze lo permetteranno e al pi tardi alla fine delle ostilit, questi servizi scambieranno, per il tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo comma dell'art. 16, gli elenchi indicanti il posto esatto e il contrassegno delle tombe, nonch le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti. Art. 18. L'autorita militare potr ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto il suo controllo, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano risposto all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa manterr a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni. L'autorita militare deve autorizzare gli abitanti e le societ di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalit appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno. Nessuno dovr mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o malati. Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale. nei confronti dei feriti e dei malati. CAPITOLO III. - Formazioni e stabilimenti sanitari Art. 19. Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle parti in conflitto. Qualora cadessero nelle mani della Parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza catturante non avr provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni. Le Autorit competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie. Art. 20. Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attaccate da terra. Art. 21. La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potr cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesser soltanto dopo che un'intimazione con la quale fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. Art. 22. Non saranno considerate come condizioni idonee a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'art. 19: 1) il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati; 2) il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento siano protetti da un picchetto, da sentinelle o da una scorta; 3) il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al sevizio competente; 4) il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante; 5) il fatto che l'attivit umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili. Art. 23. Le Alte Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'apertura delle ostilit, potranno istituire sul loro territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e localit sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, nonch il personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e localit e di curare le persone che vi si troveranno concentrate. Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi per il riconoscimento delle zone e localit sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo, adottare le disposizioni previste dal progetto di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modifiche che ritenessero necessarie. Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e localit sanitarie. CAPITOLO IV. - Personale Art. 24. Il personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari nonch i cappellani destinati alle forze armate saranno rispettati e protetti in ogni circostanza. Art. 25. I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch'essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani. Art. 26. Sono parificati al personale indicato nell'art. 24, il personale delle Societ nazionali della Croce Rossa e quello delle altre societ volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste societ sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari. Ogni Alta Parte contraente notificher all'altra, sia in tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilit, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle societ che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilit, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti. Art. 27. Una societ riconosciuta da un paese neutrale potr prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte in conflitto soltanto col previo consenso del proprio Governo e l'autorizzazione della stessa Parte in conflitto. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte in conflitto. Il governo neutrale notificher questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta. La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso sar obbligata. prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria. Questo concorso non dovr in nessuna circostanza, essere considerato come un'ingerenza nel conflitto. I membri del personale indicato nel primo comma dovranno essere debitamente muniti dei documenti d'identit previsti dall'art. 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono. Art. 28. Il personale designato negli articoli 24 e 26 se cade in potere della parte avversaria, sar trattenuto soltanto nella misura in cui l'esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra. I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorit dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni: a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L'autorit detentrice metter a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto; b) in ogni campo, il medico militare pi anziano nel grado pi elevato sar responsabile, verso le autorit militari del campo, di tutto ci che concerne le attivit del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilit, circa l'equiparazione dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle societ indicate nell'art. 26. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorit competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni; c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potr essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria e religiosa. Durante le ostilit, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalit. Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale. Art. 29. Il personale indicato nell'art. 25, caduto in potere del nemico sar considerato come prigioniero di guerra ma sar adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie. Art. 30 I membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in virt delle disposizioni dell'art. 28, saranno rinviati alla parte in conflitto cui appartengono, non appena una via sar aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto cui appartengono. Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro propriet. Art. 31. La scelta del personale il cui rinvio alla Parte in conflitto previsto in conformit dell'art. 30 sar fatta senza tener conto di qualsiasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l'ordine cronologico della cattura e dello stato di salute. Fin dall'inizio delle ostilit, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri nonch la sua ripartizione nei campi. Art. 32. Le persone designate nell'art. 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della parte avversaria. Salvo accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ci non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sar aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto al cui servizio si trovavano. Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli istrumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro propriet. Le Parti in conflitto assicureranno a questo personale, mentre sar in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale corrispondente del proprio esercito. Il vitto sar in ogni modo sufficiente in quantit, qualit e variet per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute. CAPITOLO V. - Edifici e Materiale sanitario Art. 33. Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avversaria, rimarr destinato ai feriti e ai malati. Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finch siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia i comandanti degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessit militari, semprech abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati. Il materiale e i depositi indicati nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente. Art. 34. I beni mobili e immobili delle societ di soccorso ammesse al beneficio della convenzione saranno considerati come propriet privata. Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti dalle leggi e gli usi di guerra non sar esercitato soltanto in caso di necessit urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati. CAPITOLO Vl. - Jrasporti sanitari Art. 35. I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili. Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte in conflitto che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch'essi contengono. Il personale civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto internazionale. Art. 36. Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati, nonch per il trasporto del personale e del materiale sanitari, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate. Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti di ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa fra le Parti in conflitto sia all'inizio, sia durante le ostilit. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sar proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio cos" imposto, I'aeromobile, con i suoi occupanti, potr riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico i feriti e i malati, nonch l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sar trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti. Art. 37. Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessit o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di questi e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le Parti in conflitto e le potenze neutrali interessate. Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni e restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uguale a tutte le Parti in conflitto. I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorit locale. in territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono. CAPITOLO Vll. - Segno distintivo Art. 38. In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa sul fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano gi come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione. Art. 39. Sotto il controllo dell'autorit militare competente, I'emblema figurer sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio. Art. 40. Il personale indicato negli articoli 24, 26 e 27, porter, fissato al braccio sinistro un bracciale resistente all'umidit e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorit militare. Questo personale avr, oltre alla targhetta d'identit prevista dall'art. 16, una speciale carta d'identit munita del segno distintivo. Questa carta dovr resistere all' umidit ed essere di formato tascabile. Essa sar redatta nella lingua nazionale, indicher almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciser in quale qualit questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La carta sar provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue. Porter il bollo a secco dell' autorita militare. La carta d'identit dovr essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti in conflitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilit, il modello che utilizzano. Ogni carta d'identit sar rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sar conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato non potr, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, n della sua carta d'identit, n del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita avr il diritto di ottenere i duplicati della carta d'identit e la sostituzione dei segni distintivi. Art. 41 . Il personale indicato dall'art. 25 porter, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo. ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dall' autorit militare. I certificati d'identit militare in possesso di questo personale preciseranno l'istruzione sanitaria ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il bracciale. Art. 42. La bandiera distintiva della Convenzione potr essere alzata soltanto sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare, e soltanto con il consenso dell'autorit militare. Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potr essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte in conflitto a cui appartiene la formazione o lo stabilimento. Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico alzeranno soltanto la bandiera della Convenzione. Le Parti in conflitto prenderanno, per quanto le esigenze militari lo permettano, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri. aeree o marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilit di qualunque azione aggressiva. Art. 43. Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l'art. 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un belligerante, dovranno alzare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facolt conferitagli dall'art. 42. Salvo ordine contrario dell'autorit miltare competente, esse potranno, in ogni circostanza alzare la loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte avversaria. Art. 44. L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole croce rossa o croce di Ginevra, fatta eccezione per i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, potranno essere adoperati, sia in pace che in guerra, soltanto per designare o proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per ci che concerne gli emblemi indicati dall'art. 38, comma secondo, per i paesi che li impiegano. Le Societa nazionali della Croce Rossa e le altre Societ, indicate dall'art. 26 avranno diritto all' uso del segno distintivo che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle disposizioni del presente comma. Inoltre, le Societ nazionali della Croce rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della Croce Rossa per le altre loro attivit conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attivit continuassero in tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell' emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l'emblema sar di dimensioni relativamente piccole e non potr essere apposto su un bracciale o su un tetto. Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personate debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco. In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle societ nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potr essere fatto uso dell'emblema della Convenzione in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati. CAPITOLO Vlll. - Esecuzione della Convenzione Art. 45 Ogni Parte in conflitto dovr provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione. Art. 46. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione. Art. 47. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel pi largo modo possibile in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile in guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione, e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari Art. 48. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilit, per il tramite delle Potenze protrettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonch le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottate per assicurarne l'applicazione. CAPITOLO IX. - Repressione degli abusi e delle infrazioni Art. 49. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni parte contraente avr l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovr, qualunque sia la loro nazionalit, deferirle ai propri tribunali. Essa potr pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento perch questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prender i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Art. 50. Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: I'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrit fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriamento di beni non giustificate da necessit militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. Art. 51. Nessuna parte contraente potr esonerare se stessa, n esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilit in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 52. A richiesta di una Parte in conflitto, dovr essere aperta una inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che decider sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il piu rapidamente possibile. Art. 53. L'uso, da parte di privati, di societ o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virt della presente convenzione, dell'emblema o della denominazione di croce rossa o di croce di Ginevra, nonch di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un'imitazione, sar vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di questo uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione. In ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali invertiti e della confusione che pu sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l'uso da parte di privati, di societ o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di questi marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealt commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero. sar vietato in qualunque tempo. Tuttavia, le Alte Parti della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo comma, un termine massimo di tre anni, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso. rimanendo inteso che durante detto termine l'uso non potr apparire, in tempo di guerra. come destinato a conferire la protezione della convenzione. Il divieto previsto dal primo comma di questo articolo si applica parimenti senz'effetto per i diritti acquisiti dagli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo comma dell'art. 38. Art. 54. Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse gi sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall'art. 53. Disposizioni finali Art. 55. La presente Convenzione redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero far eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola. Art. 56. La presente Convenzione, che porter la data di oggi, potr, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si aperta a Ginevra il 21 aprile 1949 nonch delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna. Art. 57. La presente Convenzione sar ratificata il pi presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sar steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sar consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome delle quali la Convenzione sar stata firmata o l'adesione sar stata notificata. Art. 58. La presente Convenzione entrer in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrer successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 59. La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 1864, del 6 luglio 1906 e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 60. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sar aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata. Art. 61. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicher le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 62. Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilit o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sar fatta dal Consiglio federale svizzero per la via pi rapida. Art. 63. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avr la facolt di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sar notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicher tale notifica ai governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrr i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante implicata in un conflitto non produrr effetto alcuno fino a tanto che la pace non sara stata conclusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varr soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avr effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto rimarrano tenute ad adempiere in virt dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanit e dalle esigenze della pubblica coscienza. Art. 64. Il Consiglio federale svizzero far registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informer parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sar depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetter una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione. ALLEGATO 1 PROGETTO Dl ACCORDO CONCERNENTE LE ZONE E LOCALIT SANITARIE Art. 1. Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, nonch al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e localit e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate. Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi. Art. 2. Le persone che per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria, non dovranno dedicarsi, n all'interno n all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale di guerra. Art. 3. La Potenza che istituisce una zona sanitaria prender tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi. Art. 4. Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti: a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite; b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilit di accoglienza; c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere; d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilit, possano avere importanza per la condotta della guerra. Art. 5. Le zone sanitarie saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi: a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito; b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza. Art.6. Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse. leoni e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Di nottetempo potranno esserlo anche mediante un'illuminazione adeguata. Art. 7. Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilit, ogni Potenza comunicher a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informer d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avr ricevuto la notifica suddetta, la zona sar regolarmente costituita. Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene, che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potr rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art. 8. Art. 8. Ogni Potenza che avr riconosciuto una o pi Zone sanitarie istituite dalla Parte avversaria, avr il diritto di chiedere che una o pi commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicate nel presente accordo. I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perch possano compiere la loro missione di controllo. Art. 9. Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la parte avversaria potr dichiarare che essa non pi legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo. Art. 10. La Potenza che avr istituito una o pi zone e localit sanitarie come pure le Parti avversarie alle quali ne sar stata notificata l'esistenza, nomineranno o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui cenno negli articoli 8 e 9. Art. 11 Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto. Art. 12. In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali. La Potenza occupante potr non di meno modificarne la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte. Art. 13. Il presente accordo applicabile parimenti alle localit che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie. Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare del 12 agosto 1949 I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, hanno convenuto quanto segue: CAPITOLO 1. - Disposizioni generali Art. 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2. Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicher in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o pi delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicher parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare. Se una delle Potenze in conflitto non fosse Parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. Art. 3. Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sar tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilit, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza con umanit, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrit corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; e) gli oltraggi alla dignit personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanitano imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potr offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avr effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4. Nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti in conflitto, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili soltanto alle forze imbarcate. Le forze sbarcate saranno immediatamente assoggettate alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Art. 5. Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti, malati e naufraghi, ai membri del personale sanitario e religioso, appartenente alle Forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati sul loro territorio, nonch ai morti raccolti. Art. 6. Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potr pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonch quella dei membri del personale sanitario e religioso, come regolata dalla presente Convenzione, n limitare i diritti che questa conferisce loro. I feriti, i malati e i naufraghi, nonch i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sar loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure pi favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 7. I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 8. La presente Convenzione sar applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovr essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella pi larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessit di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attivit. Art. 9. Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attivit umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario, svolger per la protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonch dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Art. 10. Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialit e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici . Se dei feriti, dei malati e dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono pi, qualunque ne sia il motivo, dell'attivit di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformit del primo comma, la Potenza detentrice dovr chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non pu in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovr chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovr accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati dovr, nella sua attivit, rimanere consapevole della sua responsabilit verso la Potenza in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovr offrire sufficienti garanzie di capacit per assumere le funzioni di cui si tratta ad adempierle con imparzialit. Non potr essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libert di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Art. 11. In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'intepretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potr, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorit incaricate della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonch dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente in territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle parti in conflitto una personalit appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalit delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sar invitata a partecipare a questa riunione. CAPITOLO II. - Feriti, malati e naufraghi Art. 12. I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza, rimanendo inteso che il termine di naufragio sar applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le circostanze in cui avvenuto, compresi l'ammaraggio forzato o la caduta in mare. Essi saranno trattati e curati con umanit dalla Parte belligerante che li avr in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalit, la religione, le opinioni politiche o su qualsiasi altro criterio analogo. rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona in particolare, rigorosamente proibito ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorit nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso. Art. 13 La presente Convenzione si applicher ai naufraghi, ai feriti e ai malati in mare appartenenti alle seguenti categorie: 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonch i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto o che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio occupato, semprech queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portino apertamente le armi; d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorit non riconosciuti dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unit di lavoro o di servizio incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, i piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento pi favorevole in virt di altre disposizioni del diritto internazionale; _) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purch porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. Art. 14. Ogni nave da guerra di una Parte belligerante potr richiedere che le siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi ospedale militari delle navi ospedale di societ di soccorso o di privati, nonch delle navi mercantili, panfili e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalit di queste navi, semprech lo stato di salute dei feriti e dei malati ne permetta la consegna, che la nave da guerra disponga di impianti che possano assicurare agli stessi cure efficienti. Art. 15. Se feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da guerra neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovr essere provveduto, quando il diritto internazionale lo richiede, che essi non possano prendere nuovamente parte alle operazioni di guerra. Art. 16. Tenuto conto delle disposizioni dell' art. 12, i feriti, i malati e i naufraghi, di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra. Spetter a chi li abbia fatti prigionieri di decidere, secondo la circostanza, se convenga trattenerli, inviarli in un porto del suo paese, in un porto neutrale o, anche, in un porto dell'avversario. In quest'ultimo caso i prigionieri di guerra che in tal modo saranno stati restituiti al loro Paese non potranno prestar servizio per tutta la durata della guerra. Art. 17. I feriti, i malati, o i naufraghi che siano sbarcati in un porto neutrale, col consenso dell'autorit del luogo, dovranno, salvo accordo contrario della Potenza neutrale con le Potenze belligeranti, essere tenuti in custodia dalla Potenza neutrale, quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che non possano pi prender parte alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui dipendono i feriti, malati o naufraghi. Art. 18. Dopo ogni combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e per assicurare loro le cure necessarie, nonch per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno le Parti in conflitto conchiuderanno degli accordi locali per lo sgombero, per mare, dei feriti e malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonch del materiale sanitario destinato a tale zona. Art. 19. Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel pi breve tempo possibile, tutti gli elementi atti ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della Parte avversaria, caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere: a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono; b) corpo di appartenenza o il numero di matricola; c) il cognome; d) il o i nomi; e) la data di nascita; f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta di identit; g) la data e il luogo della cattura o della morte; h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte. Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel pi breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall' art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra che le trasmetter alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimenti per il tramite dello stesso ufficio, la met della doppia targhetta d'identit o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati, in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonch di un inventario completo del pacco. Art. 20. Le Parti in conflitto vigileranno perch l'immersione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identit e poter darne conto. Se fatto uso di una doppia targhetta d'identit, la met di questa targhetta rester sul cadavere. Nel caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Art. 21. Le Parti in conflitto potranno fare appello allo zelo caritatevole dei comandanti delle navi mercantili, panfili o imbarcazioni neutrali, perch prendano a bordo e curino i feriti, i malati o i naufraghi e perch raccolgano i morti. Le navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno di una protezione speciale e di facilitazioni per l'esecuzione della loro missione d'assistenza. In nessun caso esse potranno essere catturate pel fatto di questo trasporto; ma, salvo promesse contrarie che loro fossero state fatte, rimangono esposte alla cattura per le violazioni di neutralit che potessero aver commesso. CAPITOLO III. - Navi ospedale Art. 22. Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o armate dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate n catturate, ma saranno sempre rispettate e protette a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti in conflitto dieci giorni prima che siano impiegate. Le caratteristiche che devono essere indicate nella notifica comprenderanno la stazza lorda, la lunghezza da poppa a prua e il numero degli alberi e dei fumaioli. Art. 23. Gli stabilimenti sanitari situati sulla costa e che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno n essere attaccati n bombardati dal mare. Art. 24. Le navi ospedale utilizzate da Societ nazionali della Croce Rossa, da societ di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, se la Parte in conflitto da cui dipendono ha dato loro un incarico ufficiale e in quanto siano osservate le disposizioni dell' art. 27 concernenti la notifica. Queste navi debbono avere un documento dell'autorit competente, attestante che sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza. Art. 25. Le navi ospedale utilizzate da Societ nazionali della Croce Rossa, da societ di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purch siano poste sotto la direzione di una delle Parti in conflitto, col previo consenso del loro Governo e con l'autorizzazione di detta Parte e sempre che siano state osservate le disposizioni dell'art. 22 concernenti la notifica. Art. 26. La protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicher alle navi ospedale di qualsiasi tonnellaggio ed alle loro imbarcazioni di salvataggio, in qualunque luogo operino. Tuttavia, al fine di assicurare un massimo di comodit e di sicurezza, le Parti in conflitto si sforzeranno di utilizzare, per il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe distanze ed in alto mare, soltanto le navi ospedale con stazza superiore a 2000 tonnellate lorde. Art. 27. Alle stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le imbarcazioni utilizzate dallo Stato o da Societ di soccorso ufficialmente riconosciute per le operazioni costiere di salvataggio saranno anch'esse rispettate e protette, nella misura in cui lo consentiranno le necessit delle operazioni. La stessa norma vale anche nella misura del possibile, per gli impianti costieri fissi utilizzati esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni umanitarie. Art. 28. Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermiere saranno, per quanto sar possibile, rispettate e risparmiate. Queste infermiere ed il loro materiale rimarranno sottoposte alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratte dal loro impiego finch saranno necessarie ai feriti e malati. Tuttavia, il comandante che le ha in suo potere, avr la facolt di disporne, in caso di urgenti necessit militari, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che vi sono curati. Art. 29. Qualunque nave ospedale all'ancora in porto che cade in potere del nemico, sar autorizzata ad uscirne. Art. 30. Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 dovranno dar soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai naufraghi, senza distinzione di nazionalit. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non utilizzare queste navi e queste imbarcazioni per alcun scopo militare. Queste navi e queste imbarcazioni non dovranno intralciare in nessun modo i movimenti dei combattenti. Durante e dopo il combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo. Art. 31. Le Parti in conflitto avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e sulle imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27. Potranno rifiutare l'assistenza di queste navi e di queste imbarcazioni, ordinare loro d'allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e anche trattenerle per una durata massima di sette giorni dal momento in cui sono state fermate, se la gravit delle circostanze lo richiedesse. Esse potranno temporaneamente imbarcare su queste navi e su queste imbarcazioni a bordo un commissario, il cui compito consister esclusivamente nell'assicurare l'esecuzione degli ordini dati in virt delle disposizioni del comma precedente. Per quanto sar possibile, le Parti in conflitto scriveranno sul giornale di bordo delle navi ospedale, in una lingua che possa essere compresa dal comandante della nave ospedale, gli ordini che avranno loro dato. Le Parti in conflitto potranno, sia unilateralmente, sia mediante accordo speciale, imbarcare sulle loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la stretta osservanza delle disposizioni della presente Convenzione. Art. 32. Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non sono parificate alle navi da guerra per quanto concerne il loro soggiorno in un porte neutrale. Art. 33. Le navi mercantili trasformate in navi ospedale non potranno, per tutta la durata delle ostilit, essere adibite ad altro scopo. Art. 34 La protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermiere delle navi potr cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesser soltanto se sar rimasta senza effetto un'intimazione (del nemico) con la quale sia stato fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, (per porre fine al compimento degli atti dannosi). In particolare, le navi ospedale non potranno possedere n utilizzare un codice segreto per le loro emissioni radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Art. 35. Non saranno considerati atti idonei a privare le navi ospedale o le infermiere delle navi della protezione loro dovuta: 1) il fatto che il personale di queste navi o infermiere sia armato e faccia uso delle armi per mantenere l'ordine, per la propria difesa o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati; 2) il fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati esclusivamente ad assicurare la navigazione o le trasmissioni; 3) il fatto che a bordo delle navi ospedale o nelle infermerie delle navi si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e non ancora consegnate al servizio competente; 4) il fatto che l'attivit umanitaria delle navi ospedale e delle infermiere delle navi o del loro personale sia estesa a feriti, malati o naufraghi civili; 5) il fatto che navi ospedale trasportino del materiale e del personale esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in pi di quello normalmente necessario. CAPITOLO IV. - Personale Art. 36. Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro equipaggio saranno rispettati e protetti: essi non potranno essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di queste navi, vi siano o no feriti e malati a bordo. Art. 37. Il personale religioso medico e ospedaliero, adibito al servizio sanitario o spirituale delle persone indicate negli articoli 12 e 13, che cada in potere del nemico, sar rispettato e protetto: potr continuare ad adempiere le sue funzioni fintanto che sar necessario per le cure da darsi ai feriti e ai malati. Dovr poi essere rinviato non appena il comandante in capo, che l'ha in suo potere, lo riterr possibile. Potr portar seco, lasciando la nave, gli oggetti di sua propriet personale. Tuttavia, qualora si dimostrasse necessario di trattenere una parte di questo personale per i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il pi rapidamente possibile. Al suo sbarco, il personale trattenuto sar assoggettato alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. CAPITOLO V. - Trasporti sanitari Art. 38. Le navi noleggiate a questo scopo saranno autorizzate a trasportare materiale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei malati delle forze armate o alla prevenzione delle malattie, purch i dati sul loro viaggio siano segnalati alla Potenza avversaria e approvati da essa. La Potenza avversaria conserver il diritto di fermarle, ma non di catturarle n di catturare il materiale trasportato. Osservatori neutrali potranno, d'intesa tra le Parti in conflitto esser imbarcati su queste navi per controllare il materiale trasportato. A tale scopo, questo materiale dovr essere facilmente accessibile . Art. 39. Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonch per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate. Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 41, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa tra le Parti in conflitto sia all'inizio sia durante le ostilit. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sar proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Nel caso di un atterraggio o di un ammaraggio cos" imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potr riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di atterraggio o di ammaraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti, i malati ed i naufraghi, nonch l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sar trattato conformemente agli articoli 36 e seguenti. Art. 40. Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessit o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di queste e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le Parti in confitto e le Potenze neutrali interessate. Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo eguale a tutte le Parti in conflitto. I feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autont locale, in territorio neutrale, dovranno salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i naufraghi dipendono. CAPITOLO VI. - Segno distintivo Art. 41. Sotto il controllo dell'autorit militare competente, l'emblema della croce rossa su fondo bianco figurer sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario. Tuttavia, per i Paesi che impiegano gi come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammessi ai sensi della presente Convenzione. Art. 42. Il personale indicato negli articoli 36 e 37, porter fissato al braccio sinistro un bracciale resistente all'umidit e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorit militare. Questo personale sar munito, oltre che della targhetta di identit prevista dall'art. 19, di una speciale carta d'identit con il segno distintivo. Questa carta dovr resistere all'umidit ed essere di formato tascabile. Essa sar redatta nella lingua nazionale, indicher almeno il cognome ed i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciser in quale qualit questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La carta sar provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue. Porter il bollo a secco dell' autorit militare. La carta d'identita dovr essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Parti contraenti. Le Parti in confitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilit, il modello che utilizzano. Ogni carta d'identit sar rilasciata, se possibile, almeno in due esernplari, di cui uno sar conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato, non potr, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, n della sua carta di identit, n del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita, avr il diritto di ottenere i duplicati della carta di identit e la sostituzione dei segni distintivi. Art. 43. Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si distingueranno nel modo seguente: a) tutte le loro superfici esterne saranno bianche; b) una o pi croci di colore rosso scuro, pi grandi che sia possibile, saranno dipinte da ogni lato dello scafo come pure sulle superfici orizzontali, in modo da assicurare la migliore visibilit dall'aria e dal mare. Tutte le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la bandiera della Parte in conflitto sotto la cui direzione si sono poste. Una bandiera bianca con la croce rossa dovr sventolare sull'albero maestro, il pi alto possibile. Le imbarcazioni di salvataggio delle navi ospedale, le imbarcazioni di salvataggio costiere e tutte le piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanit saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro nettamente visibili; in modo generale, i mezzi d'identificazione sopra stabiliti per le navi ospedale saranno loro applicabili. Le navi e le imbarcazioni sopra indicate, che vogliono assicurarsi di notte e in tempo di visibilit ridotta la protezione alla quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte in conflitto nel cui potere si trovano, prendere le misure necessarie per rendere sufficientemente visibili la loro pitturazione e i loro emblemi distintivi. Le navi ospedale che, in virt dell'art. 31, sono trattenute provvisoriamente dal nemico, dovranno ammainare la bandiera della Parte in conflitto al servizio della quale si trovavano o di cui hanno accettato la direzione. Le imbarcazioni di salvataggio costiere, se continuano con il consenso della Potenza occupante ad operare da una base occupata, potranno essere autorizzate a continuare ad alzare i propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa, quando siano lontane dalla loro base, purch ne sia stata fatta previa notifica a tutte le parti in conflitto interessate. Tutte le disposizioni del presente articolo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano parimenti agli altri emblemi indicati nell'art. 41. Le Parti in conflitto dovranno, in qualsiasi momento, sforzarsi di conchiudere accordi per utilizzare i pi moderni metodi a loro disposizione allo scopo di facilitare l'identificazione delle navi e imbarcazioni indicate nel presente articolo. Art. 44. I segni distintivi previsti dall'art. 43 potranno essere usati sia in tempo di pace che in tempo di guerra, soltanto per designare o proteggere le navi che vi sono indicate, con riserva dei casi che fossero previsti da un'altra Convenzione internazionale o mediante accordo tra tutte le Parti in conflitto interessate. Art. 45. Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse gi sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'art. 43. CAPITOLO VII. - Esecuzione della Convenzione Art. 46. Ogni Parte in conflino dovr provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione. Art. 47. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, dei naufraghi, del personale, delle navi o dei materiali protetti dalla Convenzione. Art. 48. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel pi largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari. Art. 49. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, e, durante le ostilit, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonch le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione. CAPITOLO VIII. - Repressione degli abusi e delle infrazioni Art. 50. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell' articolo seguente. Ogni Parte contraente avr l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'obbligo di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovr, qualunque sia la loro nazionalit, deferirle ai propri tribunali. Essa potr pure, se preferisce, e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purch questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prender i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Art. 51. Le infrazioni indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente alla integrit fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione dei beni non giustificate da necessit militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. Art. 52. Nessuna Parte contraente potr esonerare se stessa, n esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilit in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 53. A richiesta di una Parte in conflitto, dovr essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro che decider sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il pi rapidamente possibile. Disposizioni finali Art. 54. La presente Convenzione redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero far eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola. Art. 55. La presente Convenzione, che porter la data di oggi, potr, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonch delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che parteciparono alla X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929, per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna. Art. 56. La presente Convenzione sar ratificata il pi presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sar steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sar consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome delle quali la Convenzione sar stata fatta o l'adesione sar stata notificata. Art. 57. La presente Convenzione entrer in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrer successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito dello strumento di ratifica. Art. 58. La presente Convenzione sostituisce la X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 59. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sar aperta alle adesioni di qualunque Potenza a nome della quale la Convenzione stessa non sia stata firmata. Art. 60. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicher le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 61. Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilit o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sar fatta dal Consiglio federale svizzero per la via pi rapida. Art. 62. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avr facolt di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sar notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicher tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrr i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante implicata in un conflitto non produrr effetto alcuno sino a tanto che la pace non sar stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente convenzione non saranno finite. La denuncia varr soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avr effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virt dei principi del diritto internazionale quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanit e dalle esigenze della pubblica coscienza. Art. 63. Il Consiglio federale svizzero far registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informer pure il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sar depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetter una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione. ALLEGATO Recto g1_ (Posto riservato all'indicazione del paese L u e dell'autorit militare che rilasciano la u presente carta) CARTA D'IDENTITA per i membri del personale sanitario e religioso addetto adi eserciti Il titolare della presente carta protetto dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. in qualit di Data di emissione della carta Numero della carta Fotografia del portatore Firma o impronte digitali o ambedue a secco deh 'autorit militare che rilascia ~~ . Statura ff Oc h; ] CapFlli 0 Altri eventuali elementi d'identificazione Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949 I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue: TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2. Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicher in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o pi delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicher parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare. Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. Art. 3. Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sar tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilit, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanit, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrit corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignit personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potr offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avr effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4. A. Sono prigionieri di guerra, ai sensi della presente Convenzione, le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonch i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio occupato, semprech queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portino apertamente le armi; d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorit non riconosciuti dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unit di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro, a tale scopo, una carta d'identit simile al modulo allegato; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e ap- prendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscano di un trattamento pi favorevole in virt di altre disposizioni del diritto internazionale; 6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purch porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. B. Fruiranno ugualmente del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i prigionieri di guerra anche: 1) le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pur avendole dapprima liberate mentre le ostilit proseguono fuori dal territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo, di raggiungere le forze armate cui appartengono e che sono impegnate nel combattimento, oppure qualora non ottemperino ad una intimazione con la quale ordinato il loro internamento; 2) le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro territorio e siano tenute ad internare in virt del diritto internazionale, con riserva di un trattamento pi favorevole che queste Potenze ritenessero indicato di accordare loro e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto comma, da 58 a 67 incluso, 92, 126, nonch per quelle concernenti la Potenza protettrice quando esistano tali relazioni diplomatiche, le Parti in conflitto, dalle quali dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici senza pregiudizio di quelle che dette Parti esercitano normalmenie in virt degli usi e dei trattati diplomatici e consolari. C. Il presente articolo tocca lo statuto del personale sanitario e religioso, com' previsto dall'art. 33 della presente Convenzione. Art. 5. La presente Convenzione si applicher alle persone indicate nell'art. 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi. In caso di dubbio circa l'appartenenza a una delle categorie indicate nell'art. 4 delle persone, che abbiano commesso un atto di belligeranza e che siano cadute in potere del nemico, queste fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia stato determinato da un tribunale competente. Art. 6. Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potr pregiudicare la situazione dei prigionieri come regolata dalla presente Convenzione, n limitare i diritti che questa conferisce loro. I prigionieri di guerra continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sar loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure del pari salvo misure pi favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 7. I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 8. La presente Convenzione sar applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovr essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella pi larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare essi dovranno tener conto delle imperiose necessit di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Art. 9. Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attivit umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolger per la protezione dei prigionieri di guerra e per i soccorsi da prestare loro, con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Art. 10. Gli Stati contraenti potranno, in ogni momento, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialit e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono pi, qualunque ne sia il motivo, dell'attivit di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformit del primo comma, la Potenza detentrice dovr chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non pu in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovr chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovr accettare, fatta riserva per le disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovr, nella sua attivit, rimaner conscio della sua responsabilit verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovr offrire sufficienti garanzie di capacit per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialit. Non potr essere derogato dalle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libert di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo. Art. 11. In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potr, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorit incaricate della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalit appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalit delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sar invitata a partecipare a questa riunione . TITOLO II Protezione generale dei prigionieri di guerra Art. 12. I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilit individuali che possano esistere, la Potenza detentrice responsabile del trattamento loro applicato. I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che parte della Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volont e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilit dell'applicazione della Convenzione incomber alla Potenza che ha accettato di accoglierli durante il tempo in cui le saranno affidati. Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovr, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice prendere misure efficaci per rimediare alla situazione o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati. Questa richiesta dovr essere accolta. Art. 13. I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanit. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere proibito e sar considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potr essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosit. Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite. Art. 14. I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore. Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento cos" favorevole come quello accordato agli uomini. I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacit civile come essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrice potr limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattivit lo esiga. Art. 15. La Potenza che detiene prigionieri di guerra tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede. Art. 16. Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di qualsiasi trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione del loro stato di salute, della loro et o delle loro attitudini professionali. I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, sulla nazionalit, sulla religione, sulle opinioni politiche o altra ragione fondata su criteri analoghi . TITOLO III Prigionia SEZIONE 1. - INIZIO DELLA PRIGIONIA Art. 17. Ogni prigioniero di guerra tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di nascita e il numero di matricola oppure, in mancanza di questo, un'indicazione equivalente. Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria. Ogni Parte in conflitto sar tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che possa divenire prigioniero di guerra, una carta d'identit indicante cognome, i nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e data di nascita. Questa carta d'identit potr inoltre contenere la firma o le impronte digitali o ambedue, nonch ogni altra indicazione che le Parti in conflitto potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa carta avr per quanto possibile, la dimensione di 6,5 x 10 cm e sar rilasciata in due esemplari. Il prigioniero di guerra dovr presentare questa carta d'identit a qualunque richiesta, ma non potr in nessun caso esserne privato. Nessuna tortura fisica o morale n coercizione alcuna potr essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere n minacciati, n insultati, n esposti a molestie od a svantaggi di qualsiasi specie. I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'incapacit di indicare la loro identit, saranno affidati al servizio sanitario. L'identit di questi prigionieri sar accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni del precedente capoverso. L'interrogatorio dei prigionieri di guerra sar fatto in una lingua che essi comprendano. Art. 18. Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personaleeccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento militare e le carte militariresteranno in possesso dei prigionieri di guerra, nonch gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale. I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identit. La Potenza detentrice fornir tale documento a coloro che non lo possedessero. I distintivi del grado e della nazionalit, le decorazioni e gli oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra. Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono forniti potranno essere loro tolte soltanto per ordine di un ufficiale, e dopo che saranno stati annotati su uno speciale registro l'ammontare di queste somme, e l'indicazione del loro possessore, e sia stata rilasciata a quest'ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e l'unit cui appartiene la persona che avr rilasciato la ricevuta di cui si tratta. Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformit dell'articolo 64. La Potenza detentrice potr togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sar applicata una procedura uguale a quella stabilita per il ritiro di somma di denaro. Questi oggetti, come pure le somme di denaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il possessore non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua prigionia. Art. 19. Nel pi breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra, onde essere fuori pericolo saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento. Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa soltanto i prigionieri di guerra i quali, per le loro ferite o le loro malattie corressero pi gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto. Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo . Art. 20. Il trasferimento del prigioniero di guerra si far sempre con umanit e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice. La Potenza detentrice fornir ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie: essa prender tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento e compiler, il pi presto possibile, l'elenco dei prigionieri trasferiti. Se i prigionieri di guerra devono passare, durante il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovr essere della pi breve durata possibile. SEZIONE II. - INTERNAMENTO DEI PRIGIONIEIRI Dl GUERRA CAPITOLO 1. - Generalit Art. 21. La Potenza detentrice potr sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento. Essa potr imporre loro l'obbligo di non allontanarsi oltre un certo limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo chiuso, di non varcare il recinto. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione relative alle sanzioni penali e disciplinari questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salute; tale situazione non potr in ogni caso prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessaria. I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libert su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono. Questo provvedimento sar preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigioniero potr essere costretto ad accettare la sua libert su parola o promessa. Fin dall'inizio delle ostilit, ciascuna Parte in conflitto notificher alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi cittadini di accettare la libert su parola o promessa. I prigionieri messi in libert su parola o promessa, in conformit delle leggi e dei regolamenti cos" notificati, saranno obbligati, sul loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalla quale dipendono, sia verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunti. In siffatti casi, la Potenza dalla quale dipendono sar tenuta a non esigere n ad accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data. Art. 21. I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d'igiene e di salubrit; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari. I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al pi presto possibile in clima pi favorevole. La Potenza detentrice raggrupper i prigionieri di guerra nei campi o in sezione di campi tenendo conto della loro nazionalit, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, salvo che essi consentano. Art. 23. Nessun prigioniero di guerra potr mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento, n utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni. I prigionieri di guerra disporranno, in misura pari a quella della popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamenti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il pi rapidamente possibile, non appena sar dato l'allarme. Sar loro parimenti applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione. Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente per il tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra. Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati di giorno con le lettere PG o PW collocate in modo da essere distintamente vedute di giorno dall'alto: tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo. Art. 24. I campi di transito o di smistamento di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi. CAPITOLO II. - Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra Art. 25. Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno cos" favorevoli come quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno in nessun caso essere dannose alla loro salute. Le disposizioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte. I locali destinati all'uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidit, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio. In tutti i campi in cui si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri, prigioniere di guerra, dovranno essere riservati a queste dormitori separati. Art. 26. La razione alimentare quotidiana di base sar sufficiente in quantit, qualit e variet per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdita di peso o perturbamenti dovuti a carenza. Sar pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati. La Potenza detentrice fornir ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per il compimento del lavoro al quale sono adibiti. L'acqua potabile sar fornita ai prigionieri di guerra in misura sufficiente. L'uso del tabacco sar permesso. I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in ogni possibile misura, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da se stessi i viveri supplementari di cui disponessero. Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense. Sono vietati provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto. Art. 27. Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantit sufficienti ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terr conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi degli eserciti nemici cadute in possesso della Potenza detentrice saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, semprech siano adatte al clima del paese. La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro nel quale sono impiegati lo esiga. Art. 28. In tutti i campi saranno aperti spacci presso i quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d'uso, sapone e tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno utilizzati a favore dei prigionieri di guerra: un fondo speciale sar istituito a questo scopo. La persona di fiducia avr il diritto di collaborare all'amministrazione dello spaccio e alla gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sar consegnato ad una organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa nazionalit di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo. In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate. CAPITOLO III. - Igiene e cure mediche Art. 29. La Potenza detentrice dovr prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrit dei campi ed a prevenire le epidemie. I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, di impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni costanti di pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati degli impianti sanitari separati. Inoltre senza pregiudizio dei bagni e delle docce, di cui i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in quantit sufficiente per le loro cure quotidiane di pulizia corporale e per la lavatura della loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari. Art. 30. Ogni campo disporr di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, nonch un regime alimentare appropriato. In caso di bisogno saranno riservati locali d'isolamento per i colpiti da malattie contagiose o mentali. I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o ricovero in ospedale dovranno essere ammessi in ogni formazione militare o civile adatta per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse previsto in un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, e per la loro rieducazione, nell'attesa del loro rimpatrio. I prigionieri di guerra saranno curati di preferenza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono e, se possibile, della stessa loro nazionalit. Non si potr impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorit sanitarie per essere visitati. Le autorit detentrici rilasceranno, a richiesta, ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata, la cura e le cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sar trasmesso all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali, saranno a carico della Potenza detentrice. Art. 31. Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni sanitarie dei prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonch di scoprire l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle malattie veneree. In questo intento saranno utilizzati i metodi pi efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su microfilm per l'accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi. Art. 32. I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti, infermieri o infermiere, potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro funzioni sanitarie nell'interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno per essere trattati allo stesso modo dei membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virt dell'articolo 49. CAPITOLO IV. - Personole sanitario e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra Art. 33. I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorit dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni sanitarie o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni: a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L'autorit detentrice metter a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto: b) in ogni campo, il medico militare pi anziano nel grado pi elevato sar responsabile, verso le autorit militari del campo, di tutto ci che concerne le attivit del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilit, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle societ indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 194S per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorit competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le facilitazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni; c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina del campo in cui si trova, non potr essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa. Durante le ostilit le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalit. Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale. CAPITOLO V. - Religione, attivit intellettuali e fisiche Art. 34. I prigionieri di guerra godranno della pi ampia libert per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dall'autorit militare. Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose. Art. 35. I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero ed a esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in accordo con la loro coscienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la stessa lingua o appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dall'art. 33 per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo. Con riserva della censura, essi godranno della libert di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorit ecclesistiche del paese di detenzione e le organizzazioni religiose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al numero di lettere e cartoline prevedute dall'articolo 71. Art. 36. I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani militari nel loro proprio esercito, riceveranno l'autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro. Art. 37. Se i prigionieri di guerra non dispongono dell'assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, a richiesta dei prigionieri interessati, sar designato per assolvere questa funzione un ministro appartenente o alla loro confessione, o ad una confessione analoga, oppure, qualora ci sia possibile dal lato confessionale, un laico qualificato. Tale designazione, soggetta all'approvazione della Potenza detentrice, avr luogo d'intesa con la comunit dei prigionieri interessati e, ove fosse necessario, con il consenso dell'autorit religiosa locale della stessa confessione. La persona in tal modo designata dovr uniformarsi a tutti i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza militare. Art. 38. Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice incoragger le attivit intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provveder ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario. I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilit di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell'aria libera. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi. CAPITOLO VI. - Disciplina Art. 39. Ogni campo di prigionieri di guerra sar sottoposto all'autorit diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrice. Quest'ufficiale sar in possesso del testo della presente convenzione, vigiler che le disposizioni di questa siano conosciute dal personale ai suoi ordini, e sar responsabile dell'applicazione della stessa, sotto il controllo del proprio governo. I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice. Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado. Art. 40. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare i distintivi di grado e nazionalit, come pure le decorazioni. Art. 41. Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, nonch il contenuto di quegli accordi speciali previsti dall'art. 6, saranno affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possano essere consultati da tutti i prigionieri di guerra. Essi saranno comunicati, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilit di prendere conoscenza del testo stesso. I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni genere relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che essi comprendano; essi saranno affissi nei modi sopra indicati e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano. Art. 42. L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potr costituire che un mezzo estremo e sar sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze. CAPITOLO VII. - Gradi dei prigionieri di guerra Art. 43. Fin dall'inizio delle ostilit, le Parti in conflitto si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'art. 4 della presente Convenzione, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di comunicazione analoga. La Potenza detentrice riconoscer le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale essi dipendono. Art. 44. Gli ufficiali e assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro et. All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati, in numero sufficiente e tenendo conto del grado degli ufficiali assimilati, soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, per quanto possibile, della medesima lingua; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro. Sar favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte degli ufficiali stessi. Art. 45. I prigionieri di guerra che non siano ufficiali o assimilati saranno trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro et. Sar favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte dei prigionieri stessi. CAPITOLO VIII. Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo. Art. 46. La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovr tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficolt del loro rimpatrio. Il trasferimento dei prigionieri di guerra si far sempre con umanit e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice nei loro spostamenti. Sar sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute. La Potenza detentrice fornir ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l'alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prender tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e compiler, prima della loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti. Art. 47. I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione pu essere compromessa dal viaggio, salvo che la loro sicurezza l'esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento pu compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti. Art. 48. In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno informati ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso dovr essere dato loro in tempo utile perch possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con se i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potr essere limitato, se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero pu ragionevolmente portare, ma il peso autorizzato non oltrepasser in nessun caso i venticinque chilogrammi. La corrispondenza ed i pacchi mandati al loro campo precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del campo prender, d'intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri non potessero portare con se in seguito ad una limitazione decisa in virt del secondo comma del presente articolo. Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice. SEZIONE III. - LAVORO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA Art. 49. La Potenza detentrice potr impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi tenendo conto della loro et, del loro sesso, del loro grado, nonch delle loro attitudini fisiche specie per mantenerli in buono stato di salute fisica e morale. I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sar loro procurato nella misura del possibile. Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo sar loro procurato nei limiti del possibile. Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro. Art. 50. Oltre ai lavori relativi all'amministrazione la sistemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie seguenti: a) agricoltura; b) industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici o dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare; c) trasporti o manutenzione, senza carattere o destinazione militare: d) attivit commerciali o artistiche; e) servizi domestici; f) servizi pubblici senza carattere o destinazione militare. In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in conformit dell'art. 78. Art. 51. I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere inferiori di quelle concesse ai cittadini della Potenza detentrice impiegati in lavori analoghi; sar pure tenuto conto delle condizioni climatiche. La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurer nelle regioni dove lavorano questi prigionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai. I prigionieri di guerra dovranno ricevere un addestramento ed essere provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quelli previsti per i cittadini della Potenza detentrice. Sotto riserva delle disposizioni dell'art.52, i prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi normali corsi dalla mano d'opera civile. Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese pi penose da misure disciplinari. Art. 52. Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potr essere adibito a lavori malsani o pericolosi. Nessun prigioniero di guerra sar adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro delle forze armate della Potenza detentrice. La rimozione delle mine o di altri ordigni analoghi sar considerato come un lavoro pericoloso. Art. 53. La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'andata e di ritorno, non dovr essere eccessiva e non dovr, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, cittadini della Potenza detentrice, adibiti allo stesso lavoro. Sar obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a met del lavoro quotidiano, un riposo di almeno un'ora; questo riposo sar il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrice se esso di pi larga durata. Sar pure loro accordato un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'origine. Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruir di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sar pagata la sua indennit di lavoro. Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo, tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro. Art. 54. L'indennit di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sar fissata secondo le disposizioni dell'art. 62 della presente Convenzione. I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro o che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato. La Potenza detentrice rilascer loro inoltre un certificato medico che permetta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetter copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art . 122. Art. 55. L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sar controllata periodicamente mediante visite mediche, almeno una volta al mese. In queste visite dovr essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti. Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sar autorizzato a presentarsi alle autorit sanitarie del suo campo; i medici potranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro. Art. 56. Il regime dei distaccamenti di lavoro sar uguale a quello dei campi di prigionieri di guerra. Ogni distaccamento di lavoro continuer ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente. Le autorit militari o il comandante di questo campo saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell'osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante del campo, terr un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicher ai delegati della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo. Art. 57. Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati sar, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro responsabilit, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione; la Potenza detentrice, le autorit militari e il comandante del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilit del sostentamento, delle cure, del trattamento e del pagamento dell'indennit di lavoro di questi prigionieri di guerra. Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono. SEZIONE IV. - RISORSE PECUNIARIE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA Art. 58. Fin dall'inizio delle ostilit e nell'attesa di mettersi d'accordo in proposito con la Potenza protettrice, la Potenza detentrice potr fissare l'importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra potranno conservare presso di s. Ogni eccedenza legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sar, cos" come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potr essere convertita in altra valuta senza il loro consenso. Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servigi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall'amministrazione del campo che iscriver questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri interessati. La Potenza detentrice emaner le disposizioni necessarie in merito. Art. 59. Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di guerra, conformemente all'articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformit delle disposizioni dell'articolo 64 della presente sezione. Saranno parimenti iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento. Art. 60. La Potenza detentrice verser a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione sulla paga mensile, il cui importo sar fissato dalla conversione nella valuta di detta Potenza delle somme seguenti: categoria I: prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri categonia II: sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente: dodici franchi svizzeri; categoria III: ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri; categoria IV: comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri; categoria V: ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi svizzeri. Le Parti in conflitto interessate potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni sulla paga dovuta ai prigionieri di guerra delle varie categorie sopra indicate. Inoltre, qualora gli importi previsti nel primo comma fossero troppo elevati in confronto alla paga corrisposta ai membri delle forze armate della Potenza detentrice o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare serie difficolt a detta Potenza, questa, nell'attesa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi: a) continuer a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel primo comma; b) potr limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi, prelevati dalle anticipazioni di paga, che essa metter a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, questi importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrice versa ai membri delle proprie forze armate. Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice. Art. 61. La Potenza detentrice accetter gli invii di danaro che la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra facesse giungere come supplemento di paga, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell'art. 64. Tali supplementi di paga non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virt della presente Convenzione. Art. 62. I prigionieri di guerra riceveranno direttamente dalle autorit detentrici, un'equa indennit di lavoro, ma non potr mai essere inferiore a un quarto di franco svizzero per giornata intiera di lavoro. La Potenza detentrice comunicher ai prigionieri come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice la tariffa delle indennit di lavoro giornaliere da essa fissata. Un'indennit di lavoro sar parimenti pagata, dalle autorit detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano relativi all'amministrazione, alla sistemazione interna o alla manutenzione dei campi, nonch ai prigionieri incaricati di esercitare funzioni spirituali o sanitarie a favore dei loro camerati. L'indennit di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi consiglieri sar prelevata dal fondo alimentato dagli utili dello spaccio: la tariffa ne sar fissata dalla persona di fiducia e approvata dal comandante del campo. Ove un tale fondo non esista, le autorit detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa indennit di lavoro. Art. 63. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro loro mandati individualmente o collettivamente. Ogni prigioniero di guerra disporr del saldo creditore del suo conto, qual' previsto dall'articolo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza detentrice, che eseguir i pagamenti richiesti. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch'essa ritenesse essenziali, i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l'estero. In tal caso, la Potenza detentrice favorir specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico. I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, semprech vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secondo la seguente procedura: la Potenza detentrice far giungere a detta Potenza, per il tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonch sull'importo della somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice; questo avviso sar firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo. La potenza detentrice addebiter il conto del prigioniero di tale importo: le somme in tal modo addebitate saranno da essa iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. Per applicare le prescrizioni che precedono, la Potenza detentrice potr utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell'allegato V della presente Convenzione. Art. 64. La Potenza detentrice terr per ogni singolo prigioniero di guerra un conto che deve contenere le seguenti indicazioni; I) gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di paga, indennit di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme, in valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero; le somme ritirate al prigioniero e convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza; le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite secondo il terzo comma dell'articolo precedente. Art. 65. Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sar controfirmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome. I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potr parimenti essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione delle visite del campo. Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra, da un campo all'altro, il loro conto personale li seguir. Nel caso di trasferimento da una Potenza detentrice ad un'altra, le somme loro appartenenti, che non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sar rilasciato loro un certificato. Le Parti in conflitto interessate potranno mettersi d'accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra. Art. 66. Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattivit del prigioniero di guerra finir, la Potenza detentrice rilascer a questi una dichiarazione firmata da un ufficiale competente, attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero alla fine della sua cattivit. D'altro lato, la Potenza detentrice far giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le notizie sui prigionieri la cui cattivit sia terminata in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e indicante particolarmente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sar autenticato da un rappresentante autorizzato della Potenza detentrice. Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale, modificare interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste. La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avr la responsabilit di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua prigionia. Art. 67. Le anticipazioni di paga versate ai prigionieri di guerra in conformit dell'art. 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalla quale essi dipendono; tali anticipazioni di paga, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Potenza in virt dell'art. 63, terzo comma, e dell'art. 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilit. Art. 68. Ogni domanda di indennit presentata da un prigioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidit risultante dal lavoro, sar comunicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In conformit delle disposizioni dell'art. 54, la Potenza detentrice rilascer in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell'invalidit, le circostanze nelle quali avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche od ospedaliere che gli sono state praticate. Questa dichiarazione sar firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario. La Potenza detentrice comunicher altres" alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d'indennit presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, somme o oggetti di valore, che gli fossero stati ritirati in virt dell'art. 18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda d'indennit relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza detentrice sostituir invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattivit. In ogni caso, la Potenza detentrice rilascer al prigioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione sar trasmesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il tramite dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123. SEZIONE V. - RELAZIONI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA CON L' ESTERO Art. 69. Non appena avr in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrice comunicher loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificher parimenti ogni modifica apportata a dette misure. Art. 70. Ogni prigioniero di guerra sar messo in condizione, dal momento della sua cattura o, al pi tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, per informare della sua prigionia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidit possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo. Art 71. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa corrispondenza, essa dovr autorizzare almeno l'invio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione (e ci senza contare le cartoline previste dall'articolo 70). Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pienamente motivo di ritenerle opportune nell'interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle difficolt che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel reclutamento di un numero sufficiente di traduttori aventi requisiti per effettuare la censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri dev'essere limitata, tale decisione potr essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi pi rapidi di cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilit di riceverne o di dargliene per via ordinaria come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri fruiranno parimenti di tale possibilit in caso di urgenza. Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sar redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la loro corrispondenza in altre lingue. I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura, provvisti di etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici postali di destinazione. Art. 72. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto, materia e scientifico, tesi d'esame, strumenti musicali, articoli sportivi e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare una attivit artistica. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virt della presente Convenzione. Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell'interesse degli stessi prigionieri di guerra, oppure per quanto concerne soltanto i loro rispettivi invii, in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro che soccorra i prigionieri di guerra. Le modalit relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi. Art. 73. In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalit relative alla recezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi collettivi, sar applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli invii di soccorsi ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei prigionieri. Non potranno del pari limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari. Art. 74. Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra saranno esenti da qualunque diritto d'importazione, di dogana o altro. La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffici di informazioni previsti dall'art. 122, e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi di transito. Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono essere loro trasmessi per posta, saranno a carico della Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della Convenzione sopporteranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori. In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie pi sopra previste, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dai prigionieri di guerra o loro indirizzati. Art. 75. Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeromobili, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzare la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere: a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'art. 123, e gli Uffici nazionali previsti dall'art. 122; b) la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro delegati, sia con le Parti in conflitto. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potranno essere convenute. In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi. Art. 76. La censura della corrispondenza indirizzata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovr essere fatta entro il pi breve tempo possibile. Essa potr essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario e una volta sola da ciascuno di essi. Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovr effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sar fatto, salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potr essere ritardata sono il pretesto di difficolt della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potr avere che carattere temporaneo e dovr essere della pi breve durata possibile. Art. 77. Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ci specialmente per le procure ed i testamenti. Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ci specialmente per le procure ed i testamenti. SEZIONE VI. - RAPPORTI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA CON LE AUTORIT CAPITOLO I. - Lagnanze dei prigionieri di guerra per il regime di prigionia Art. 78. I prigionieri di guerra avranno diritto di presentare alle autorit militari nel cui potere essi si trovano, delle richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti. I prigionieri avranno parimenti senza limitazione alcuna il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia direttamentes ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze nei riguardi del regime della prigionia. Queste richieste e queste lagnanze non saranno limitate n considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell'art. 71. Esse dovranno essere trasmesse d'urgenza. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna. Le persone di fiducia potranno inviare ai rappresentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra. CAPITOLO II. - Rappresentanti dei prigionieri di guerra Art. 79. In ogni localit dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente o a scrutinio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli presso le autorit militari, le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa e ogni altro Ente che li soccorresse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili. Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra pi anziano nel grado pi alto sar riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di ufficiali, sar assistito da uno o pi consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi misti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali e saranno nominati dagli stessi. Nei campi di lavoro per i prigionieri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalit saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra. Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali. Prima di poter entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovr avere il gradimento della Potenza detentrice. Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di prigionia, essa dovr comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice. In ogni caso, la persona di fiducia dovr possedere la stessa nazionalit, parlare la stessa lingua ed essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalit, la loro lingua o i loro costumi, avranno per ogni sezione, la loro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti. Art. 80. Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei prigionieri di guerra. In particolare, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione. Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto delle loro funzioni, delle infrazioni commesse ai prigionieri di guerra. Art. 81. Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso pi difficile. Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro necessari. Sar loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libert di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc.). Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia. Ogni facilitazione sar parimenti concessa alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale o telegrafica con le autorit detentrici con le Potenze protettrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, nonch con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale. Queste corrispondenze non saranno limitate n rientreranno nel contingente indicato nell'art. 71. Nessuna persona di fiducia potr essere trasferita senza che gli si sia lasciato il tempo ragionevolmetne necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti. In caso di destituzione, i motivi di queste decisioni saranno comunicati alla Potenza protettrice. CAPITOLO III. - Sanzioni penali e disciplinari 1. Disposizioni generali Art. 82. I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della Potenza deentrice. Questa sar autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una violazione di queste leggi, regolamenti ed ordini generali. Tuttavia non saranno autorizzati alcun procedimento o sanzione contrari alle disposizioni del presente capitolo. Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiarano punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della Potenza detentrice, questi atti potranno comportare soltanto sanzioni disciplinari. Art. 83. Quando si tratter di stabilire se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrice vigiler che le autorit competenti usino la maggior indulgenza nell'apprezzare la questione e ricorrano a misure disciplinari anzich a procedimenti giudiziari, ogni qualvolta ci sia possibile. Art. 84. Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra, salvo che la legislazione della Potenza detentrice autorizzi esplicitamente dei tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza per la stessa infrazione per la quale il prigioniero di guerra perseguito. In nessun caso un prigioniero di guerra sar deferito a un Tribunale che non offra garanzie essenziali d'indipendenza e di imparzialit generalmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall'art. 108. Art. 85. Ai prigionieri di guerra perseguiti in virt della legislazione della Potenza detentrice per atti commessi prima d'essere stati catturati continuer ad essere applicata, quand'anche fossero condannati, la presente Convenzione. Art. 86. Un prigioniero di guerra non potr essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa. Art. 87. I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti dalle autorit militari e dai tribunali della Potenza detentrice con pene che non siano previste, per gli stessi fatti, nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza. Nel determinare la pena, i tribunali o le autorit della Potenza detentrice terranno conto nella pi ampia misura possibile, del fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non legato ad essa da alcun dovere di fedelt e ch'egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volont. Essi avranno la facolt di mitigare liberamente la pena prevista per l'infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le pene collettive per atti individuali, le pene corporali, incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno, e, in via generale, qualsiasi forma di tortura o di crudelt. Nessun prigioniero di guerra pu, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice, n essere impedito di portarne le insegne. Art. 88. A parit di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento pi rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena pi severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate pi severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice punite per un'infrazione analoga. Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena pi severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate pi severamente di un uomo membro delle forze armate della Potenza detentrice, punito per un'infrazione analoga. I prigionieri di guerra che abbiano scontato pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte non potranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri. II. - Sanzioni disciplinari Art. 89. Le punizioni disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno: 1) la multa fino al 50 per cento dell'anticipazione sulla paga e dell'indennit di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ci durante un periodo che non superi i trenta giorni; 2) la soppressione dei vantaggi concessi in pi del trattamento previsto dalla presente Convenzione; 3) i lavori comandati che non superino due ore il giorno; 4) gli arresti. Tuttavia, la punizione indicata al numero 3 non potr essere applicata agli ufficiali. In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose per la salute dei prigionieri di guerra. Art. 90. La durata di una stessa punizione non superer mai i trenta giorni. In caso di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subiti prima dell'udienza o prima che sia stata inflitta la punizione saranno dedotti dalla punizione inflitta. Il suddetto massimo di trenta giorni sopra previsto non potr essere superato neppure se al momento in cui lo si giudica, il prigioniero dovesse rispondere in via disciplinare di pi fatti, siano essi connessi fra loro o no. Tra la pronuncia della punizione disciplinare e la sua esecuzione non dovr trascorrere pi di un mese. Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova punizione disciplinare, un termine di almeno tre giorni separer l'esecuzione di ciascuna punizione, se la durata di una di esse di dieci o pi giorni. Art.91. L'evasione di un prigioniero di guerra sar considerata come riuscita quando: 1) avr raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alleata; 2) avr lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentrice o da una Potenza alleata della stessa; 3) avr raggiunto una nave che batta bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, semprech la nave non sia sottoposta all'autorit di quest'ultima. I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per la loro evasione precedente. Art. 92. Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che ripreso prima di esservi riuscito nel senso dell'articolo 91, sar passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, di una punizione disciplinare soltanto. Il prigioniero ripreso sar consegnato il pi presto possibile alle autorit militari competenti. In deroga all'articolo 88, quarto comma, i prigionieri di guerra puniti in seguito ad un'evasione non riuscita, potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione per che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subto in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione. Art. 93. L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui il prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un'infrazione commessa durante l'evasione o il tentativo d'evasione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, si tratti di infrazioni contro la propriet pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della compilazione e dell'uso di documenti falsi, di porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con punizioni disciplinari. I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad una evasione o ad un tentativo di evasione saranno passibili per questo fatto soltanto di una punizione disciplinare. Art. 94. Se un prigioniero di guerra evaso ripreso, ne sar fatta notifica, secondo le modalit previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, semprech la sua evasione fosse stata notificata. Art. 95. I prigionieri di guerra accusati di colpe disciplinari non saranno mantenuti in detenzione preventiva in attesa della decisione, salvo che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi superiori del mantenimento dell'ordine e della disciplina nel campo. Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sar ridotta al minimo possibile e non superer quattordici giorni. Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari. Art. 96. I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Salva la competenza dei tribunali e delle autorit militari superiori, le punizioni disciplinari potranno essere pronunciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualit di comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari. Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra n essere esercitati da un prigioniero di guerra. Prima che sia pronunciata una punizione disciplinare, il prigioniero di guerra incolpato sar esattamente informato dei fatti di cui accusato. Egli sar messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difendersi. Sar autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sar annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia . Il comandante del campo dovr tenere un registro delle punizioni disciplinari pronunciate; questo registro sar tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice. Art. 97. In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari. Tutti i locali nei quali saranno scontate le punizioni disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene previste dall'art. 25. I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di tenersi in condizioni di pulizia, secondo le disposizioni dell'art. 29. Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa. Le prigioniere di guerra che scontano una punizione disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne. Art. 98. I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una punizione disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, nella misura in cui la loro detenzione le renda applicabili. Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno la facolt di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o in un ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonch a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a punizione espiata; nell'attesa, saranno affidati alla persona di fiducia che consegner all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli. III. Procedimenti giudiziari Art. 99. Nessun prigioniero di guerra potr essere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso dalla legislazione della Potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto stato commesso. Nessuna pressione morale o fisica potr essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli imputato. Nessun prigioniero di guerra potr essere condannato senza aver avuto la possibilit di difendersi e senza essere stato assistito da un difensore qualificato. Art. 100. I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al pi presto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in base alla legislazione della Potenza detentrice. Nessuna infrazione potr, in seguito, essere dichiarata punibile con la pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. La pena di morte potr essere pronunciata contro un prigioniero soltanto se l'attenzione del tribunale stata, in conformit dell'articolo 87, secondo comma, specialmente richiamata sul fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non legato alla stessa da alcun dovere di fedelt e che egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua volont. Art. 101. Se pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra la sentenza non sar eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista dall'art. 107 sar giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indicato. Art. 102. Una sentenza non potr essere validamente pronunciata contro un prigioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedura stabilita per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice e inoltre, soltanto se saranno state osscervate le disposizioni del presente capitolo. Art. 103. Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sar condotta con la maggiore rapidit consentita dalle circostanze e in modo che il processo possa aver luogo al pi presto possibile. Nessun prigioniero di guerra sar mantenuto in detenzione preventiva, eccetto che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe, o che l' esiga l' interesse della sicurezza nazionale. Questa detenzione preventiva non durer mai pi di tre mesi. La durata della detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sar dedotta da quella della pena detentiva alla quale sar stato condannato; di questa norma sar tenuto conto al momento di fissare la pena. Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo. Art. 104. In tutti i casi in cui la Potenza detentrice avr deciso di aprire un procedimento giudiziario contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertir la Potenza protettrice appena lo potr, almeno tre settimane prima dell' inizio del dibattimento. Questo termine di tre settimane decorrer dal momento in cui detto avviso sar giunto alla Potenza protettrice, all' indirizzo precedentemente indicato da quest' ultima alla Potenza detentrice. Questo avviso conterr le indicazioni seguenti: 1) cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di matricola, sua data di nascita e, se ne ha, sua professione; 2) luogo d' internamento o di detenzione; 3) specificazione del o dei capi d' accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili; 4) indicazione del tribunale che giudicher nella causa nonch la data e il luogo previsti per l' apertura del dibattimento. La stessa comunicazione sar fatta dalla Potenza detentrice alla persona di fiducia del prigioniero di guerra. Se, all' apertura del dibattimento, non fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbiano ricevuto l' avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell' apertura del dibattimento, questo non potr aver luogo e sar rinviato. ART. 105. Il prigioniero di guerra avr diritto di essere assistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sar informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice. In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurer un difensore; esso disporr almeno di una settimana per poter procedere a ci. A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrice trasmetter un elenco di persone qualificate per sostenere la difesa. Nel caso in cui n il prigioniero di guerra n la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la Potenza detentrice designer d' ufficio un avvocato qualificato per difendere l' imputato. Per preparare la difesa dell' imputato, il difensore disporr almeno di un termine di due settimane prima dell' apertura del processo, nonch delle facilitazioni necessarie; in particolare, potr visitare liberamente l' imputato e trattenersi con tutti i testimoni a difesa, compresi i prigionieri di guerra. Fruir di queste facilitazioni sino allo spirare del termine di ricorso. Al prigioniero di guerra imputato sar comunicato, con sufficiente anticipo prima dell' apertura del dibattimento e in una lingua che comprenda l' atto di accusa, come pure gli atti che sono, di regola, comunicati all' imputato in virt delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrice. La stessa comunicazione dovr essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento, salvo il caso che questo, in via eccezionale, dovesse aver luogo a porte chiuse nell' interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrice dovr in tal caso informare la Potenza protettrice. Art. 106. Ogni prigioniero di guerra avr il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorrere in appello, in cassazione, o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sar pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonch dei termini prescritti per esercitarli. Art. 107. Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra sar immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, sotto forma di una comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione. Tale comunicazione sar fatta anche alla persona di fiducia interessata. Sar fatta altres al prigioniero di guerra, e in una lingua ch' egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua presenza. La Potenza detentrice comunicher inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso. D' altro lato, in caso di condanna divenuta definitiva e, se si tratta di pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrice trasmetter il pi presto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente: 1) il testo esatto della sentenza; 2) un rapporto riassuntivo su l' istruttoria e il dibattimento, che sottolinei, in particolare, gli elementi dell' accusa e della difesa; 3) l' indicazione, se il caso, dello stabilimento dove sar scontata la pena. Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all' indirizzo che essa avr indicato precedentemente alla Potenza detentrice. Art. 108. Le pene pronunciate nei confronti dei prigionieri di guerra in virt di sentenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni stabilite per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Queste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell' igiene e dell' umanit. Le prigioniere di guerra, nei confronti delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne. I prigionieri di guerra condannati ad una pena detentiva continueranno a fruire, in ogni caso, delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione. Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza, a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto all' aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonch l' assistenza spirituale che potessero desiderare. Le punizione che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell' articolo 87, terzo comma. TITOLO IV Fine della prigionia SEZIONE I.- RIMPATRIO DIRETTO E OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE Art. 109. Con riserva del terzo comma del presente articolo, le Parti in conflitto dovranno rinviare nel loro paese, conformemente al disposto del primo comma dell' articolo seguente, senza riguardo al numero e al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra gravemente feriti o gravemente malati. Durante le ostilit, le Parti in conflitto si sforzeranno, con il concorso delle potenze neutrali interessate, di organizzare l' ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel secondo comma dell' articolo seguente; essi potranno, inoltre, concludere accordi per il rimpatrio diretto o l' internamento in paese neutrale dei prigionieri validi che abbiano subito una lunga cattivit. Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, il cui rimpatrio previsto ai sensi del primo comma del presente articolo, potr essere rimpatriato durante le ostilit contro la sua volont. Art. 110. Saranno rimpatriati direttamente : 1) i feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione; 2) i feriti e i malati non suscettibili, secondo le previsioni mediche, di guarigione nel termine di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione; 3) i feriti e i malati guariti, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una diminuzione notevole e permanente. Potranno essere ospedalizzati in un paese neutrale: 1) i feriti e i malati la cui guarigione presumibile entro l' anno successivo alla data della ferita o all' inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione pi sicura e pi rapida; 2) i prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica , secondo le previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in prigionia, ma che un' ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa minaccia. Le condizioni che i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto, mediante accordo tra le Potenze interessate. Di regola, saranno rimpatriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie: 1) coloro il cui stato di salute si aggravato in modo che vengano a sussistere le condizioni del rimpatrio diretto: 2) quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente menomate. In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto interessate per determinare i casi d'invalidit o di malattia che giustificano il rimpatrio diretto o l'ospedalizzazione in paese neutrale, tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell' accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione. Art. 111. La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di conchiudere gli accordi che permettano l'internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessazione delle ostilit. Art. 112. Fin dall'inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le decisioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato alla presente Convenzione. Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere delle autorit mediche della Potenza detentrice, sono palesemente feriti o malati gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una Commissione sanitaria mista. Art. 113. Oltre a coloro che saranno stati designati dalle autorit sanitarie della Potenza detentrice, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie seguenti avranno la facolt di presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste previste dall'articolo precedente: 1) i feriti e i malati proposti da un medico compatriota o cittadino di una Potenza in conflitto alleata alla Potenza dalla quale essi dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo; 2) i feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia; 3) i feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipendono o da un ente riconosciuto da questa Potenza, che soccorra i prigionieri. I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie suddette. Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno autorizzati ad assistere alla visita. Art. 114. Ai prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, si applicheranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospedalizzazione in un paese neutrale, le disposizioni della presente Convenzione. Art. 115. Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione disciplinare che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l'ospedalizzazione in un paese neutrale, potr essere trattenuto per non aver scontato la punizione. I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, per i quali fossero previsti il rimpatrio o l'ospedalizzazione in paese neutrale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell'esecuzione della pena, semprech la Potenza detentrice lo consenta. Le parti in conflitto si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine della procedura o dell'espiazione della pena. Art. 116. Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in paese neutrale saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza detentrice, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono. Art. 117. Nessun rimpatriato potr essere adibito a servizio militare attivo. SEZIONE II. - LIBERAZIONE E RIMPATRIO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA ALLA FINE DELLE OSTILIT Art. 118. I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilit attive. In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conchiusa fra le Parti in conflitto per por fine alle ostilit, o, in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentrici preparer essa stessa ed attuer senz'indugio un piano di rimpatrio conforme al principio enunciato nel precedente comma. Nell'uno come nell'altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra. Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione: a) se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra sopporter le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza detentrice; b) se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza detentrice sopporter le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territorio fino al suo confine o al porto d'imbarco pi vicino alla Potenza dalla quale i prigionieri dipendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le parti interessate si metteranno d'accordo per ripartirle equamente tra di loro. La conclusione di un tale accordo non potr in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra. Art. 119. I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'art. 118 nonch di quelle seguenti. Al momento del rimpatrio, saranno restituiti ai prigionieri di guerra gli oggetti di valore loro ritirati, in conformit delle disposizioni dell'art. 18, e le somme di danaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice. Gli oggetti di valore e le somme in valuta estera che, per un motivo o per l'altro non fossero stati restituiti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all'Ufficio d'informazioni previsto dall'articolo 122. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare con s i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potr essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sar in ogni caso autorizzato a portare con s almeno venticinque chilogrammi. Gli altri effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza detentrice; questa glieli far pervenire non appena avr conchiuso con la Potenza dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalit del loro trasporto e il pagamento delle relative spese. I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo e, quando ne sia il caso, fino all' espiazione della pena. Altrettanto sar di coloro che siano condannati per un crimine o un delitto di diritto penale. Le Parti in conflitto si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o dell'espiazione della pena. Le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per istituire delle commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel pi breve tempo possibile. SEZIONE III. - MORTE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA Art. 120. I testamenti dei prigionieri d" guerra saranno compilati in modo da soddisfare alle condizioni di validit richieste dalla legislazione del loro paese d'origine, che provveder a comunicare queste condizioni alla Potenza detentrice. A richiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte, il testamento sar trasmesso senz'indugio alla Potenza protettrice e una copia certificata conforme sar consegnata all'Agenzia centrale d'informazioni. I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale responsabile di tutti i prigionieri di guerra morti in cattivit, saranno trasmessi al pi presto all'Ufficio di informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente all'articolo 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le informazioni circa le indennit indicate nel terzo comma dell'art. 17, il luogo e la data della morte, la causa della morte, il luogo e la data dell'inumazione, nonch tutte le informazioni necessarie per identificare le tombe . L'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere la redazione di un rapporto e, ove occorra, accertare l'identit del morto. Le autorit detentrici vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattivit siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, convenientemente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualvolta ci sia possibile, i prigionieri di guerra morti, che dipendevano dalla stessa Potenza, saranno inumati nello stesso luogo. I prigionieri di guerra morti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso desiderio. In caso di cremazione, ne sar fatta menzione con indicazione dei motivi, nell'atto di morte. Affinch le tombe possano sempre essere rintracciate, tutte le indicazioni relative alle inumazioni e alle tombe dovranno essere registrate da un servizio delle tombe istituito dalla Potenza detentrice. Gli elenchi delle tombe e le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri saranno trasmessi alla Potenza dalla quale dipendono questi prigionieri di guerra. Incomber alla Potenza che controlla il territorio, semprech partecipi alla Convenzione, di prendere cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere al riguardo. Art. 121. Ogni decesso o ferimento grave di un prigioniero di guerra cagionati o che si sospetta che siano stati cagionati da una sentinella, da un altro prigioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sar immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Saranno raccolte le deposizioni dei testimoni, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le contenga sar comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o pi persone, la Potenza detentrice prender tutte le misure per perseguire giudiziariamente il o i resposabili. TITOLO V Uffici d'informazioni e societ di soccorso concernenti i prigionieri di guerra Art. 122. Fin dall'inizio di un conflitto, e in tutti i casi di occupazione, ogni Paese in conflitto istituir un Ufficio ufficiale di informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle categorie indicate nell' art. 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone. La Potenza interessata vigiler affinch quest'Ufficio d'informazioni disponga dei locali, del materiale e del personale necessari perch possa funzionare efficacemente. Essa sar libera di impiegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente convenzione concernente il lavoro dei prigionieri di guerra. Ogni Parte belligerante fornir, entro il pi breve termine possibile, al suo Ufficio le informazioni di cui cenno nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo a proposito d'ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell' art. 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nello stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio. L'Ufficio far giungere d'urgenza servendosi dei mezzi pi rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da un lato, delle Potenze protettrici e, dall'altro, dell'Agenzia centrale contemplata dall'art. 123. Queste informazioni dovranno permettere di avvertire rapidamente le famiglie interessate. Queste informazioni nei limiti in cui sono in possesso dell'Ufficio d'informazioni comprenderanno per ogni prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell'art. 17, cognome, nomi, grado, numero di matricola, luogo e data di nascita, indicazione della Potenza dalla quale dipende, nome del padre e cognome della madre, cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata, nonch indirizzo al quale la corrispondenza pu essere diretta al prigioniero. L'Ufficio d'informazioni ricever dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospedalizzazioni, ai decessi, e le trasmetter nel modo previsto dal precedente comma tre. Del pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana. L'Ufficio d'informazioni sar inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, compresi quelli morti in cattivit; esso proceder alle inchieste necessarie per procurarsi le informazioni richieste che non possedesse. Tutte le comunicazioni scritte fatte dall'Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo. L'Ufficio d'informazioni sar inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrice, e i documenti che rivestano importanza per i congiunti prossimi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l'identit delle persone cui gli oggetti appartenevano, nonch un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformit agli accordi conchiusi tra le Parti in conflitto interessate. Art. 123. Sar istituita, in paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporr alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia. Quest'Agenzia sar incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potr avere in via ufficiale o privata e le trasmetter il pi rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa ricever, da parte delle Potenze in conflitto, ogni facilitazione per procedere a dette trasmissioni. Le Alte parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse. Queste disposizioni non dovranno essere interpretate come tali da limitare l'attivit umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle societ di soccorso indicate nell'art. 125. Art. 124. Gli Uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale d' informazioni beneficeranno della franchigia diporto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse. Art. 125. Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per fare fronte a qualsiasi altra necessita ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle societ di soccorso o a qualsiasi altro ente che venisse in soccorso ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare i prigionieri, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi religiosi educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le societ o gli enti sopra indicati possono essere costituiti sul territorio della Potenza detentrice, in un altro paese, oppure avere carattere internazionale. La Potenza detentrice potr limitare il numero delle societ e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attivit sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione per che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di guerra. La situazione particolare del Comitato Internazionale della Croce Rossa in questo campo sar in ogni tempo riconosciuta e rispettata. Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicata o almeno entro breve termine, sar trasmesso alla societ di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorit amministrative che hanno la custodia dei prigionieri. TITOLO VI Esecuzione del Convenzione SEZIONE 1.- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 126. I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrattenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sar lasciata piena libert nella scelta dei luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per imperiose necessit militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare potranno se il caso, mettersi d'accordo perch compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sar sottoposta ai gradimento della Potenza in cui potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare. Art. 127. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere nel pi largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazione. Le autorit militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilit nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere particolarmente istruite sulle sue disposizioni. Art. 128. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilit, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonch le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione. Art. 129. Le Alte Parti contraenti si impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell' articolo seguente. Ogni Parte contraente avr l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovr, qualunque sia la loro nazionalit, deferirle ai propri tribunali. Essa potr pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra parte contraente interessata al procedimento, purch questa parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prender i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione. Art. 130. Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente gravi sofferenze o di attentare gravemente all'integrit fisica o alla salute, il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica, o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione. Art. 131. Nessuna Parte contraente potr esonerare se stessa, n esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilit in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 132. A richiesta di una Parte in conflitto, dovr essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che decider sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il pi rapidamente possibile. SEZIONE II. - DISPOSIZIONI FINALI Art. 133. La presente Convenzione redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero far eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola. Art. 134. La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 135. Nei rapporti tra le Potenze legate alla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completer il capitolo II del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja. Art. 136. La presente Convenzione, che porter la data di oggi, potr, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonch delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del 27 luglio 1929. Art. 137. La presente Convenzione sar ratificata il pi presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sar steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sar consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sar stata firmata o l'adesione sar stata notificata. Art. 138. La presente Convenzione entrer in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrer successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 139. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sar aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata. Art. 140. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicher le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 141. Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilit o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sar fatta dal Consiglio federale svizzero per la via pi rapida. Art. 142. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avr facolt di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sar notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicher tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti . La denuncia produrr i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante implicata in un conflitto non produrr effetto alcuno fino a tanto che la pace non sar stata conchiusa e, in ogni caso, sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varr soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avr effetto alcuno sugli obblighi che le parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virt dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanit e dalle esigenze della pubblica coscienza. Art. 143. Il Consiglio federale svizzero far registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informer parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sar depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetter una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione. ALLEGATO I Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati (vedi articolo 110) I. PRINCIPI PER IL RIMPATRIO DIRETTO O L'OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE A. Rimpatrio diretto. Saranno direttamente rimpatriati: 1. Tutti i prigionieri di guerra colpiti dalle infermit seguenti, risultanti da traumi, perdita di un membro, paralisi, infermit articolari od altre, in quanto l'infermit consista almeno nella perdita di una mano o di un piede, o che equivalga alla perdita di una mano o di un piede. Senza che sia pregiudicata un'interpretazione pi larga, i seguenti casi saranno considerati come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede: a) perdita della mano, di tutte le dita o del pollice e dell'indice di una mano; perdita del piede o di tutte le dita e dei metatarsi di un piede; b) anchilosi, perdita di tessuto osseo, retrazione cicratriziale che sopprima la funzione di una delle grandi articolazioni o di tutte le articolazioni digitali di una mano; c) pseudartrosi delle ossa lunghe; d) deformit risultanti da fratture o altri traumi e che comportano una seria menomazione dell'attivit e dell'attitudine a portare pesi. 2. Tutti i prigionieri di guerra feriti il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l'anno successivo alla data del ferimento, come ad esempio nei seguenti casi: a) proiettile nel cuore, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare disturbi gravi; b) scheggia metallica nel cervello o nei polmoni, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare una reazione locale o generale; c) osteomielite la cui guarigione non possa essere prevista entro l'anno successivo al ferimento e sembri dover condurre all' anchilosi di un'articolazione o ad altre alterazioni che equivalgano alla perdita di una mano o di un piede; d) ferita penetrante e purulenta delle grandi articolazioni; e) ferita del cranio o spostamento del tessuto osseo; f) ferita o ustione del viso con perdita di tessuto e lesioni funzionali; g) ferita del midollo spinale; h) lesione dei nervi periferici, le cui conseguenze equivalgano alla perdita di una mano o di un piede e la cui guarigione esiga un periodo di tempo superiore ad un anno dal ferimento, come ad esempio: lesione del plesso brachiale, o lombo sacrale, del nervo mediano o sciatico, come pure la lesione combinata dei nervi radiale e cubitale o dei nervi peroneo e tibiale, ecc. La lesione isolata dei nervi radiale, cubitale, peroneo o tibiale non giustifica il rimpatrio, salvo nel caso di contratture o di disturbi neurotrofici gravi; i) lesione dell'apparato genito-urinario che ne comprometta seriamente il funzionamento. 3. Tutti i prigionieri di guerra malati il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l'anno successivo all'inizio della malattia, come ad esempio nei seguenti casi: a) tubercolosi evolutiva, di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche, non possa pi essere guarita od almeno considerevolmente migliorata da una cura in paese neutrale; b) pleurite essudativa; c) malattie gravi degli organi della respirazione, di origine non tubercolare, presunte incurabili, come ad esempio: enfisema polmonare grave (con o senza bronchite); asma cronica* che si prolunghi oltre un anno di cattivit; bronchiettasia*; ecc.: d) affezioni croniche gravi della circolazione, ad esempio: affezioni valvolari e del miocardio* che abbiano manifestato segni di scompenso durante la cattivit, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non possa constatare alcuno di tali segni; affezioni del pericardio e dei vasi (malattia di Buerger, aneurisma dei grandi vasi); ecc.; e) affezioni croniche gravi degli organi digestivi, ad esempio: ulcera dello stomaco o del duodeno; postumi d'intervento chirurgico allo stomaco fatto in cattivit; gastrite, enterite o colite croniche che durano pi di un anno e che influiscano gravemente sullo stato generale; cirrosi epatica; colecistopatia cronica*; ecc.; f) affezioni croniche gravi degli organi genito-urinari, ad esempio: affezioni croniche del rene con disturbi consecutivi; nefrectomia per un rene tubercoloso; pielite cronica o cistite cronica; idronefrosi o pionefrosi; affezioni ginecologiche croniche gravi; gravidanze e affezioni ostetriche, quando sia impossibile l'ospedalizzazione in paese neutrale; ecc.; g) malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico, ad esempio: tutte le psicosi e psiconeurosi manifeste, come l'isterismo grave, grave psiconevrosi di cattivit, ecc., debitamente accertate da uno specialista*; qualunque epilessia debitamente accertata dal medico del campo*; arteriosclerosi cerebrale; neurite cronica protratta oltre un anno; ecc.; h) malattie croniche gravi del sistema neurovegetativo con menomazione notevole dell'attitudine intellettuale o fisica, perdita ragguardevole di peso e astenia generale; i) cecit d'ambo gli occhi, o quella di un solo occhio quando la facolt visiva dell'altro sia inferiore ad 1, nonostante l'uso di lenti correttrici; diminuzione dell'acuit visiva che non possa essere corretta a 1/2 per almeno un occhio*; altre affezioni oculari gravi, ad esempio: glaucoma, irite, corodite, tracoma, ecc.; k) disturbi dell'udito, quali sordit completa unilaterale, se l'altro orecchio non percepisce pi la voce parlata ordinaria ad un metro di distanza*; ecc.; l) malattie gravi del metabolismo, ad esempio: diabete mellito che esiga una cura insulinica; ecc.; m) disturbi gravi delle ghiandole a secrezione interna, ad esempio: ipertireosi, ipotireosi; morbo di Addison; cachessia di Simmonds; tetania; ecc.; n) malattie gravi croniche del sistema ematopoietico; o) intossicazioni croniche gravi, ad esempio: saturnismo; idrargirismo; morfinismo; cocainismo; alcolismo; intossicazioni da gas e da radiazioni; ecc.; p) affezioni croniche degli organi locomotori con disturbi funzionali manifesti, ad esempio: artriti deformanti; poliartrite cronica progressiva primaria e secondaria; reumatismo con manifestazioni cliniche gravi; ecc.; q) affezioni cutanee croniche gravi, ribelli a ogni cura; r) tutti i neoplasmi maligni; s) malattie infettive croniche gravi che perdurano un anno dopo l'inizio, ad esempio: malaria con alterazioni organiche pronunciate; dissenteria amebica o bacillare con notevoli disturbi; sifilide viscerale e terziaria, ribelle a ogni cura; lebbra; ecc.: t) avitaminosi gravi o grave inanizione. *La decisione della Commissione sanitaria mista si fonder prevalentemente sulle osservazioni dei medici dei campi e dei medici compatrioti dei prigionieri di guerra o sull'esame dei medici specialisti appartenenti alla Potenza detentrice. B. Ospedalizzazione in paese neutrale. Saranno presentati per l'ospedalizzazione in paese neutrale : 1. tutti i prigionieri di guerra feriti non suscettibili di guarigione in cattivit, ma che potrebbero guarire o il cui stato potrebbe notevolmente migliorare se fossero ospedalizzati in paese neutrale. 2. i prigionieri di guerra affetti da qualunque forma di tubercolosi di qualsiasi organo, la cui cura in paese neutrale potrebbe probabilmente farli guarire o almeno notevolmente migliorarli, eccettuata la tubercolosi primaria guarita prima della cattivit. 3. i prigionieri di guerra affetti da qualunque affezione che giustifichi una cura degli organi respiratori, circolatori, digestivi, nervosi, degli organi dei sensi, genito-urinari, cutanei, locomotori, ecc., quando questa cura avrebbe palesemente risultati migliori in paese neutrale che in cattivit. 4. i prigionieri di guerra che abbiano subito una nefrectomia in cattivit per una affezione renale non tubercolare, o affetti da osteomielite in via di guarigione o latente, o da diabete mellito che non esiga una cura insulinica, ecc. 5. i prigionieri di guerra affetti da nevrosi provocata dalla guerra o dalla cattivit. I prigionieri affetti da nevrosi provocata dalla cattivit che non siano guariti dopo tre mesi di ospedalizzazione in paese neutrale o che, dopo questo termine, non siano palesemente in via di guarigione definitiva, saranno rimpatriati. 6. tutti i prigionieri di guerra colpiti da intossicazione cronica (gas, metalli, alcaloidi, ecc.) per i quali le previsioni di guarigione in paese neutrale siano particolarmente favorevoli; 7. tutte le prigioniere di guerra incinte e le prigioniere madri con i propri lattanti e bambini di tenera et. Saranno esclusi dall'ospedalizzazione in paese neutrale: 1. tutti i casi di psicosi debitamente accertati. 2. tutte le affezioni nervose organiche o funzionali ritenute incurabili. 3. tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili, ad eccezione della tubercolosi. II. OSSERVAZIONI GENERALI 1. Le condizioni qui sopra stabilite devono, in modo generale, essere interpretate ed applicate colla massima possibile larghezza di criterio. Soprattutto gli stati nevropatici e psicopatici causati dalla guerra o dalla cattivit, nonch i casi di tubercolosi di qualunque grado, devono beneficiare di questa larghezza d'interpretazione. I prigionieri di guerra che hanno subito pi ferite, nessuna delle quali, considerata per se stessa, non giustifica il rimpatrio, saranno esaminati con lo stesso spirito, tenendo conto del trauma psichico dovuto al numero delle ferite. 2. Tutti i casi incontestabili che danno diritto al rimpatrio diretto (amputazione, cecit o sordit totale, tubercolosi polmonare aperta, malattia mentale, neoplasma maligno, ecc.) saranno esaminati e gli interessati rimpatriati il pi presto possibile dai medici di campo o dalle Commissioni di medici militari designate dalla Potenza detentrice. 3. Le ferite e le malattie anteriori alla guerra, e che non si sono aggravate, come pure le ferite di guerra che non hanno impedito la ripresa del servizio militare, non daranno diritto al rimpatrio diretto. 4. Le presenti disposizioni beneficeranno di un'interpretazione e di un'applicazione analoghe in tutti gli Stati belligeranti. Le Potenze e le autorit interessate accorderanno alle Commissioni sanitarie miste tutte le facilitazioni necessarie per adempiere il loro compito. 5. Gli esempi indicati qui sopra sotto il numero 1 rappresentano soltanto casi tipici. Quelli non esattamente conformi a queste disposizioni saranno giudicati secondo lo spirito delle norme dell'art. 110 della presente Convenzione e dei principi contenuti nel presente accordo. ALLEGATO II Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste (vedi articolo 112) Art. 1. Le Commissioni sanitarie miste previste dall'art. 112 della Convenzione saranno composte di tre membri, due dei quali apparterranno ad un paese neutrale, mentre il terzo sar designato dalla Potenza detentrice. Presieder uno dei membri neutrali. Art. 2. I due membri neutrali saranno designati dal Comitato internazionale della Croce Rossa, d'intesa con la Potenza protettrice, a richiesta della Potenza detentrice. Essi potranno, indifferentemente, essere domiciliati nei loro paesi d'origine, o in un altro paese neutrale o sul territorio della Potenza detentrice. Art. 3. I membri neutrali saranno accettati dalle Parti in conflitto interessate, che notificheranno il loro gradimento al Comitato internazionale della Croce Rossa e alla Potenza protettrice dal momento di questa notifica, i membri saranno considerati come effettivamente designati. Art. 4. Saranno parimenti designati dei membri supplenti in numero sufficiente per sostituire i membri titolari in caso di necessit. Questa designazione sar fatta contemporaneamente a quella dei membri titolari o, almeno, entro il pi breve termine possibile. Art. 5. Qualora, per un motivo qualsiasi, il Comitato internazionale della Croce Rossa non potesse procedere alla designazione dei membri neutrali, vi proceder la Potenza protettrice. Art. 6. Per quanto possibile, uno dei membri neutrali dovr essere chirurgo e l'altro medico. Art. 7. I membri neutrali godranno di una piena indipendenza nei confronti delle Parti in conflitto che dovranno assicurar loro tutte le facilitazioni per l'adempimento della loro missione. Art. 8. Nel procedere alle designazioni indicate negli articoli 2 e 4 del presente regolamento, il Comitato internazionale della Croce Rossa fisser, d'intesa con la Potenza protettrice, le condizioni di servizio degli interessati. Art. 9. Non appena i membri neutrali avranno ottenuto il gradimento, le Commissioni sanitarie miste inizieranno i loro lavori il pi rapidamente possibile e, in ogni caso, entro un termine di tre mesi a contare dalla data di gradimento. Art. 10. Le Commissioni sanitarie miste esamineranno tutti i prigionieri indicati nell' art. 113 della Convenzione. Esse proporranno il rimpatrio, l'esclusione dal rimpatrio o il rinvio ad una visita ulteriore. Le loro decisioni saranno prese a maggioranza. Art. 11. Entro il mese successivo a la visita, la decisione presa dalla Commissione in ogni singolo caso sar comunicata alla Potenza detentrice, alla Potenza protettrice e al Comitato internazionale della Croce Rossa. La Commissione sanitaria mista informer altres" della decisione presa ogni prigioniero che abbia subito la visita e rilascer un certificato analogo al modulo allegato alla presente Convenzione a quei prigionieri di cui avr proposto il rimpatrio. Art. 12. La Potenza detentrice dovr eseguire le decisioni della Commissione sanitaria mista entro un termine di tre mesi dal momento in cui ne sar debitamente informata. Art. 13. Qualora non vi fosse alcun medico neutrale in un paese dove l'attivit di una Commissione sanitaria mista apparisse necessaria, e se fosse impossibile, per una ragione qualsiasi, di designare dei medici neutrali, residenti in un altro paese, la Potenza detentrice, di comune accordo con la Potenza protettrice, istituir una Commissione sanitaria che assumer le stesse funzioni di una Commissione sanitaria mista, con riserva delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento. Art. 14. Le Commissioni sanitarie miste eserciteranno la loro attivit in permanenza e visiteranno ogni campo a intervalli non superiori a sei mesi. ALLEGATO III Regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra (vedi articolo 73) Art. 1. Le persone di fiducia saranno autorizzate a distribuire gli invii di soccorso collettivi, di cui sono responsabili a tutti i prigionieri che dipendono amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari. Art.2. La distribuzione di soccorsi collettivi si far secondo le istruzioni dei donatori e in conformit del piano stabilito dalle persone di fiducia; tuttavia la distribuzione dei soccorsi sanitari si far a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei malati lo esigono. Nei limiti cos precisati, la distribuzione si far sempre in modo equo. Art. 3. Per poter verificare la qualit e la quantit delle merci ricevute, e per poter redigere in proposito dei rapporti particolareggiati destinati ai donatori, le persone di fiducia o i loro aggiunti saranno autorizzati a recarsi nei punti di arrivo degli invii di soccorso vicini al loro campo. Art. 4. Le persone di fiducia riceveranno le facilitazioni necessarie per verificare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le suddivisioni e in tutti gli annessi del loro campo stata fatta secondo le loro istruzioni . Art. 5. Le persone di fiducia saranno autorizzate a compilare, come pure a far compilare dalle persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantit. ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori. Art. 6. Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra del loro campo e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi contingenti di prigionieri, le persone di fiducia saranno autorizzate a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno, a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sar provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano della persona di fiducia e quelle dell'altra in mano al comandante del campo. Art. 7. Nel caso di invii collettivi di capi di vestiario, ogni prigioniero di guerra conserver la propriet di almeno una serie completa di capi. Se un prigioniero possiede pi di una serie di capi di vestiario, la persona di fiducia sar autorizzata a ritirare a coloro che sono meglio provvisti, capi in eccedenza o i capi di cui ne posseggano pi di uno, nel caso in cui fosse necessario di procedere in tal modo per soddisfare i bisogni dei prigionieri meno provvisti. Non potr tuttavia ritirare una seconda serie di capi di biancheria personale, di calze o di calzature, salvo che non vi sia altro mezzo per procurarne ad un prigioniero che non ne possiede. Art. 8. Le Alte Parti contraenti e, in panicolare, le Potenze detentrici, autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva della regolamentazione relativa al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio per distribuire soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di danaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in vista di tali acquisti. Art. 9. Le disposizioni che precedono non limitano il diritto dei prigionieri di guerra di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo in un campo o durante il trasferimento, nella possibilit per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente che soccorra i prigionieri di guerra e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno. ALLEGATO V Regolamento-tipo per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra nel loro Paese (Vedi articolo 63) 1. L'avviso indicato nell'art. 63, terzo capoverso, conterr le indicazioni seguenti: a) il numero di matricola previsto dall'art. 17, il grado, il cognome e i nomi del prigioniero di guerra autore del pagamento; b) il cognome e l'indirizzo del destinatario del pagamento nel paese d'origine; c) la somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice. 2. Quest'avviso sar firmato dal prigioniero di guerra. Se quest'ultimo non sapesse scrivere, vi apporr un segno autenticato da un testimone. La persona di fiducia controfirmer questo avviso. 3. Il comandante del campo aggiunger a quest'avviso un certificato che attesti che il saldo creditore del conto del prigioniero di guerra di cui trattasi non inferiore alla somma che dev'essere pagata. 4. Questi avvisi potranno farsi in forma di elenchi. Ogni foglio di tali elenchi sar autenticato dalla persona di fiducia e certificato conforme del comandante del campo. Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue: TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2. Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o pi delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicher parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare. Se una delle Potenze in conflitto non Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni. Art. 3. Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sar tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilit, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanit, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrit corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignit personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le ga- ranzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potr offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avr effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4. Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini. I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finch lo Stato, di cui sono cittadini, avr una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano. Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione pi esteso, precisato nell'art. 13. Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione. Art. 5. Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione fosse giustamente sospettata di svolgere una attivit dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attivit, detta persona non potr avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato. Se, in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione arrestata come spia o per atti di sabotaggio, oppure perch giustamente sospettata di svolgere un'attivit dannosa per la sicurezza della Potenza occupante, detta persona potr, se la sicurezza militare lo esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione previsti dalla presente convenzione. In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con umanit e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come previsto dalla presente Convenzione. Esse recupereranno altres" il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena ci sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza occupante, secondo il caso. Art. 6. La presente Convenzione si applicher sin dall'inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell'art 2. Sul territorio delle Parti in conflitto l'applicazione della Convenzione cesser con la fine generale delle operazioni militari. In territorio occupato l'applicazione della presente Convenzione cesser un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sar non di meno vincolata per la durata dell'occupazione semprech questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143. Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo dopo questi termini, continuer ad applicarsi nell'intervallo, la Convenzione presente. Art. 7. Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potr pregiudicare la situazione delle persone protette, come regolata dalla presente Convenzione, n limitare i diritti che questa conferisce loro. Le persone protette continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sar loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure pi favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 8. Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 9. La presente Convenzione sar applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovr essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella pi larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessit di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Art. 10. Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attivit umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolger per la protezione delle persone civili e per prestar soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Art. 11. Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialit e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono pi, qualunque ne sia il motivo dell'attivit di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformit del primo comma, la Potenza detentrice dovr chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non pu in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovr chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovr accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovr, nella sua attivit, rimaner consapevole della sua responsabilit verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovr offrire sufficienti garanzie di capacit per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialit. Non potr essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libert di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica normale. Art. 12. In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo ognuna delle Potenze protettrici potr su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorit incaricate della sorte delle persone protette eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalit appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalit delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sar invitata a partecipare a questa riunione. TITOLO II Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra Art. 13. Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalit, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra. Art. 14. Le Alte Parti contraenti, gi in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilit, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e localit sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'et inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d'et inferiore ai sette anni. Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e localit da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie. Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e localit sanitarie e di sicurezza. Art. 15. Ognuna delle Parti in conflitto potr, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti: a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti; b) le persone civili che non partecipano alle ostilit e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone. Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sar stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che fisser l'inizio e la durata della neutralizzazione della zona. Art. 16. I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari. Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in conflitto favorir i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti. Art. 17. Le Parti in conflitto si sforzeranno di conchiudere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario destinato in questa zona. Art. 18. Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto. Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione. Gli ospedali civili saranno contrassegnati, semprech vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che se gnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilit di qualunque azione aggressiva. In considerazione dei pericoli che la prossimit di obiettivi militari pu costituire per gli ospedali, si dovr vigilare affinch tali obiettivi ne siano possibilmente lontani. Art. 19. La protezione dovuta agli ospedali civili potr cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesser soltanto dopo che un'intimazione con la quade fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. Non sar considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente. Art. 20. Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, sar rispettato e protetto. Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari questo personale si far riconoscere mediante una carta di identit attestante la qualit del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco dell'autorit responsabile, nonch quando si trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all'umidit e portato al braccio sinistro. Questo bracciale sar fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, sar rispettato e protetto e avr diritto, durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identit indicher i compiti che gli sono assegnati. La direzione di ogni ospedale civile terr costantemente a disposizione delle autorit competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco aggiornato del suo personale. Art. 21. I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o, per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali previsti dall'art. 18 e si segnaleranno inalberando con l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Art. 22. Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo tra le Parti in conflitto interessate. Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna. Salvo accordo contrario, vietato sorvolare il territorio nemico o i territori occupati dal nemico. Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita. Art. 23. Ciascuna Parte contraente accorder il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzer pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'et inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere. L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che: a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure b) che il controllo possa non essere efficace, o c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci. La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, pu porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici. Detti invii dovranno essere avviati il pi rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avr diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sar autorizzato. Art. 24. Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinch i fanciulli d'et inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sar, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale. Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve ne una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso. Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinch tutti i fanciulli d'et inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identit o con qualsiasi altro documento. Art. 25. Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potr dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza sar avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato. Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle societ nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi). Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al pi l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese. Art. 26. Ciascuna Parte in conflitto faciliter le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile, ritrovarsi insieme. In particolare, essa favorir l'opera degli enti che si dedicano a questo compito, a condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento, e che si conformino alle misure di sicurezza da essa prese. TITOLO III Statuto e trattamento delle persone protette SEZIONE I. - DISPOSIZIONI COMUNI PER I TERRITORI DELLE PARTI IN CONFLITTO E I TERRITORI OCCUPATI Art. 27. Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanit e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosit. Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore. Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'et e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche. Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra. Art. 28. Nessuna persona protetta potr essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari. Art. 29. La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette, responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle responsabilit individuali nelle quali fosse possibile incorrere. Art. 30. Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Societ nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli. Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorit, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessit militari o di sicurezza. Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'art. 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale. Art. 31. Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potr essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni. Art. 32. Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalit, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari. Art. 33. Nessuna persona protetta pu essere punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate. proibito il saccheggio. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni. Art. 34. La cattura di ostaggi vietata. SEZIONE II. - STRANIERI SUL TERRITORIO Dl UNA PARTE IN CONFLITTO Art. 35. Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio all'inizio o nel corso di un conflitto, avr il diritto di farlo, a meno che la sua partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare il territorio sar esaminata secondo una procedura regolare, e la decisione dovr essere presa il pi rapidamente possibile. La persona autorizzata a lasciare il territorio potr munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un quantitativo di effetti e di oggetti d'uso personale. Le persone alle quali rifiutato il permesso di lasciare il territorio, avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza detentrice, riesamini questo rifiuto entro il pi breve termine possibile. Se ne fatta richiesta, dei rappresentanti della Potenza protettrice potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurezza o che gli interessati sollevino obiezioni, ottenere di essere informati del rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il territorio e, il pi rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che si trovino in questo caso. Art. 36. Le partenze autorizzate in virt del precedente articolo avranno luogo in condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubrit e di alimentazione. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita del territorio della Potenza detentrice, saranno a carico del Paese di destinazione o, in caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale i beneficiari sono cittadini. Le modalit pratiche di questi trasferimenti saranno, se necessario, fissate mediante accordi speciali tra le Potenze interessate. Si fa riserva per gli accordi speciali che le Parti in conflitto possono aver conchiuso sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del nemico. Art. 37. Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva o che subiscono una pena privativa della libert personale, saranno durante la loro detenzione, trattate con umanit. Esse potranno, non appena liberate, domandare di lasciare il territorio, in conformit degli articoli precedenti. Art. 38. Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in virt della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la situazione delle persone protette rimarr, di massima, regolata dalle disposizioni relative al trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro accordati i seguenti diritti: 1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che fossero loro inviati; 2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato; 3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto; 4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato; 5) i fanciulli d'et inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d'et inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale. Art. 39. Le persone protette, che, in seguito al conflitto, avessero perso la loro attivit remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo fine (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle disposizioni dell'art. 40), degli stessi vantaggi dei cittadini della Potenza sul cui territorio si trovano. Se una Parte in conflitto sottopone una persona protetta a misure di controllo che le impediscano di provvedere al proprio sostentamento, specialmente quando questa persona non pu, per ragioni di sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in conflitto sopperir ai bisogni della stessa e delle persone a suo carico. Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle societ di beneficenza menzionate nell'art. 30. Art. 40. Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella stessa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio della quale esse si trovano. Se le persone protette sono di nazionalit nemica, esse potranno essere obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per assicurare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto e la salute di esseri umani e che non sono in rapporto diretto con la condotta delle operazioni militari. Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protette obbligate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali, specialmente per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preparatoria e il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. In caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo, conformemente all'art. 30. Art. 41. Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non ritenga sufficienti le altre misure di controllo indicate nella presente Convenzione, le pi severe misure di controllo alle quali essa potr ricorrere saranno l'assegnazione di una residenza forzata o l'internamento, conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43. Applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso delle persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virt di una decisione che assegna loro una residenza forzata in altro luogo, la Potenza detentrice si conformer, il pi esattamente possibile, alle norme che regolano il trattamento degli internati (sezione IV, titolo III della presente Convenzione). Art. 42. L'internamento o l'assegnazione di una residenza forzata potranno essere ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza della Potenza, in cui potere queste persone si trovano, lo rende assolutamente necessario. Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situazione lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si trova proceder a questo internamento. Art. 43. Ogni persona protetta che sia stata internata o alla quale sia stata assegnata una residenza forzata, avr il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza protettrice, riesamini entro il pi breve termine possibile la decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza forzata sono mantenuti, il tribunale o il collegio amministrativo proceder periodicamente, e almeno due volte l'anno, ad un esame del caso di questa persona al fine di correggere in suo favore la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano. Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza detentrice comunicher, il pi rapidamente possibile, alla Potenza protettrice i nomi delle persone protette che sono state internate o alle quali stata assegnata una residenza forzata, come pure i nomi di quelle che sono state liberate dall'internamento o dalla residenza forzata. Con la stessa riserva, le decisioni dei tribunali o collegi indicati nel primo comma del presente articolo saranno pure notificate il pi rapidamente possibile alla Potenza protettrice. Art. 44. Prendendo le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, la Potenza detentrice non tratter come stranieri nemici, esclusivamente in base alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non fruiscono effettivamente della protezione di alcun governo. Art. 45. Le persone protette non potranno essere trasferite a una Potenza che non partecipi alla Convenzione. Questa disposizione non pu impedire il rimpatrio delle persone protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fine delle ostilit. Le persone protette non potranno essere trasferite dalla Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta desidera ed in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone protette siano in tal modo trasferite, la responsabilit dell'applicazione della Convenzione incomber alla Potenza che ha accettato di accoglierle per il tempo durante il quale le saranno affidate. Tuttavia, nel caso in cui questa Potenza non applicasse le disposizioni della Convenzione, in qualunque punto importante, la Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette dovr, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le persone protette le siano rinviate. Dovr esser dato seguito a questa domanda. Una persona protetta non potr, in nessun caso, essere trasferita in un paese dove essa pu temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche o religiose. Le disposizioni del presente articolo non impediscono la estradizione, in virt dei trattati d'estradizione conchiusi prima dell'inizio delle ostilit, delle persone protette incolpate di reati di diritto comune. Art. 46. Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno, se non siano state revocate anteriormente, il pi rapidamente possibile dopo la fine delle ostilit. Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il pi rapidamente possibile dopo la fine delle ostilit, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. SEZIONE III. - TERRITORI OCCUPATI Art. 47. Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, n in virt di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, n in virt di un accordo conchiuso tra le autorit del territorio occupato e la Potenza occupante, n, infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso. Art. 48. Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui territorio occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il territorio alle condizioni previste dall'art.35 e le decisioni saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve istituire in virt di detto articolo. Art. 49. I trasferimenti fondati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potr tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilit materiale. La popolazione in tal modo evacuata sar ricondotta alle sue case non appena le ostilit saranno cessate nel settore interessato. Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovr provvedere, in tutta la misura del possibile, affinch le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrit, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri. La Potenza protettrice sar informata dei trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto luogo. La Potenza occupante non potr trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano. La Potenza occupante non potr procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato. Art. 50. La Potenza occupante faciliter, con il concorso delle autorit nazionali e locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione dei fanciulli. Essa prender tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione. In nessun caso essa potr procedere ad un mutamento del loro stato personale, n arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa. In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovr prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalit, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi. Una sezione speciale dell'ufficio istituito in virt delle disposizioni dell'art. 136 sar incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identit dei fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate. La Potenza occupante non dovr ostacolare l'applicazione delle misure preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in favore dei fanciulli di et inferiore a quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli di et inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli effetti della guerra Art. 51. La Potenza occupante non potr costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari vietata. Essa potr costringere al lavoro persone protette soltanto se queste hanno pi di diciotto anni; potr per trattarsi unicamente di lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le persone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante non potr costringere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguono un lavoro imposto. Il lavoro sar eseguito esclusivamente nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si tratta. Ognuna di queste persone occupate sar mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo abituale di lavoro. Il lavoro sar equamente retribuito e proporzionato alle capacit fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezione, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sar applicabile alle persone protette che eseguono lavori nel senso del presente articolo. In nessun caso le requisizioni di mano d'opera dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un regime militare o semimilitare. Art. 52. Nessun contratto, accordo o regolamento potr ledere il diritto di ogni singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento. vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibilit di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per la Potenza occupante. Art. 53. vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari. Art. 54. vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei funzionari o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzioni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza. Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso dell'art. 51. Esso non limita la facolt della Potenza occupante di destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni. Art. 55. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovr importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insuffficienti. La Potenza occupante non potr requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovr tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovr prendere le disposizioni necessarie affinch ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore. Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessit militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti. Art. 56. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorit nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le misure profilattiche e preventive necessarie per combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il personale sanitario d'ogni categoria sar autorizzato a svolgere la sua missione. Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero pi in funzione, le autont d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento previsto dall'art. 18. In circostanze analoghe, le autorit d'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20 e 21. Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in vigore, la Potenza occupante terr conto delle esigenze morali ed etiche della popolazione del territorio occupato. Art. 57. Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessit la Potenza occupante potr requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari, e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e per rispondere ai bisogni della popolazione civile. Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti, finch saranno necessari per i bisogni della popolazione civile. Art. 58. La Potenza occupante permetter ai ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirituale dei loro correligionari. Essa accetter altres" gli invii di libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevoler la distribuzione in territorio occupato. Art. 59. Allorch la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetter le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliter nella piena misura dei suoi mezzi. Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario. Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione. Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avr tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante. Art. 60. Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilit che le incombono in virt degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potr sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessit, nell'interesse della popolazione del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice. Art. 61. La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sar fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa funzione potr parimenti essere affidata, in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente umanitario imparziale. In questi invii di soccorso non sar riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'interesse dell'economia del territorio. La Potenza occupante dovr agevolare la rapida distribuzione di questi invii. Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occupati. Art. 62. Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indirizzati. Art. 63. Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante: a) le Societ nazionali della Croce Rossa (della Mezzaduna Rossa. dei Leone e Sole Rossi) riconosciute potranno proseguire le attivit conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze internazionali della Croce Rossa. Le altre societ di soccorso dovranno poter proseguire le loro attivit umanitarie in condizioni analoghe; b) la Potenza occupante non potr esigere, quanto al personale e alla struttura di queste societ, cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attivit indicate. Le stesse norme si applicheranno all'attivit e al personale di enti speciali di carattere non militare, gi esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilit pubblica, distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio. Art. 64. La legislazione penale del territorio occupato rimarr in vigore, salvo nella misura in cui potr essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessit di assicurare l'amministrazione effettiva della giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione. La Potenza occupante potr tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, nonch degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate. Art. 65. Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione, nella lingua della stessa. Esse non potranno avere effetto retroattivo. Art. 66. La Potenza occupante potr, in caso di infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virt del secondo capoverso dell'art. 64, deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato. I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato. Art. 67. I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto concerne il principio delle proporzionalit delle pene. Essi dovranno tener conto del fatto che l'imputato non cittadino della Potenza occupante. Art. 68. Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente nell'intento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non colpisce la vita o l'integrit corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia gravemente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati, detta persona punibile con l'internamento o la semplice prigione; la durata dell'internamento o dell'imprigionamento sar proporzionata all'infrazione commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento sar, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libert personale che potr essere presa nei confronti delle persone protette. I tribunali previsti dall'art. 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena della prigione in una misura d'internamento della stessa durata. Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali che abbiano cagionato la morte di una o pi persone, e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte. La pena di morte potr essere pronunciata contro una persona protetta soltanto se l'attenzione del tribunale stata specialmente richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non legato a questa da alcun dovere di fedelt. La pena di morte non potr in nessun caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento della infrazione, abbia meno di diciotto anni. Art. 69. La durata della detenzione preventiva sar in ogni caso dedotta da qualunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta accusata potesse essere condannata. Art. 70. Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della guerra. I cittadini della Potenza occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori del territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilit o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilit che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace. Art. 71. I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronunciare condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare. Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupante sar informato senz'indugio, per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'accusa addebitatigli; la sua causa sar istruita il pi rapidamente possibile. La Potenza protettrice sar informata di ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a morte o una pena d'imprigionamento di due anni o pi; essa potr in qualunque tempo informarsi dello stato della procedura. La Potenza protettrice avr inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta, qualsiasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette. La notificazione alla Potenza protettrice, come prevista dal secondo comma del presente articolo, dovr essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della data della prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti, non fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo. La notificazione dovr comprendere segnatamente le seguenti indicazioni: a) identit dell'imputato; b) luogo di residenza o di detenzione; c) specificazione del o dei capi d'accusa (con menzione delle disposizioni penali su cui si basa); d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare; e) luogo e data della prima udienza. Art. 72. Ogni imputato avr il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa e potr, in particolare, far citare dei testi. Egli avr il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che potr visitarlo liberamente e fruir delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene procurer uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi sia una Potenza protettnce, la Potenza occupante dovr, con riserva del consenso dell'imputato, procurargli un difensore. Ogni imputato sar, a meno che non vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante l'istruttoria, sia durante l'udienza del tribunale. Egli potr, in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne la sostituzione. Art. 73. Ogni condannato avr il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata dal tribunale. Egli sar pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli. La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicher, per analogia, ai ricorsi. Se la legislazione applicata dal tribunale non prevede possibilit di appello, il condannato avr il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna presso l'autorit competente della Potenza occupante. Art. 74. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta, salvo se i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interesse della sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne avvertir la Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovr essere trasmessa una notifica contenente l'indicazione del luogo e della data dell'apertura dei dibattimenti. Tutte le sentenze pronunciate, che implichino la pena di morte o l'imprigionamento per due anni o pi, saranno comunicate, con indicazione dei motivi e il pi rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all'art. 71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libert personale, l'indicazione del luogo dove sar scontata. Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pena di morte o a una pena privativa della libert personale di due o pi anni, i termini di ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avr ricevuto comunicazione della sentenza. Art. 75. Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia. Nessuna condanna a morte sar eseguita prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza protettrice avr ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia. Questo termine di sei mesi potr essere abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate esposta ad una minaccia organizzata; la Potenza protettrice ricever in ogni caso comunicazione di questa riduzione del termine e avr sempre la possibilit di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste condanne a morte alle competenti autorit d'occupazione. Art. 76. Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato. Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di salute. Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero richiedere. Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata di donne. Sar tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni. Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, conformemente alle disposizioni dell'art. 143. Art. 77. Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne, alle autorit del territorio liberato. Art. 78. Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potr tutt'al pi imporre loro una residenza forzata o procedere al loro internamento. Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una procedura regolare che dovr essere fissata dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il pi breva termine possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta Potenza. Le persone protette, cui stata assegnata la residenza forzata e che sono perci costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno, senza restrizione alcuna, delle disposizioni dell'art. 39 della presente Convenzione. SEZIONE IV. - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEGLI INTERNATI CAPITOLO 1. - Disposizioni generali Art. 79. Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in conformit degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78. Art. 80. Gli internati conserveranno la loro piena capacit civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati. Art. 81. Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente ad loro sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richiede. Nessuna deduzione sar fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennit, dai salari o dai crediti degli internati. La Potenza detentrice dovr provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli internati, semprech esse siano senza mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere. Art. 82. La Potenza detentrice raggrupper per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalit, la loro lingua e le loro usanze. Gli internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversit di lingua. Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessit del lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea. Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libert senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro. I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile, riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia. CAPITOLO II - Luoghi d'internamento Art. 83. La Potenza detentrice non potr organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra. La Potenza detentrice comunicher, per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi d'internamento. Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere I C, collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Nessun altro luogo all'infuori di un campo d'internamento potr essere segnalato in tal modo. Art. 84. Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libert per qualsiasi altro motivo. Art. 85. La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinch le persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia d'igiene e di salubrit e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli effetti della guerra. I luoghi d'internamento non saranno, in nessun caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi. I locali dovranno essere interamente al riparo dell'umidit, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiade da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al clima e all'et, al sesso e alle condizioni di salute degli internati . Gli internati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia. Sar loro fornito un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria: saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sar concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia. Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura eccezionale e temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati. Art. 86. La Potenza detentrice metter a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti. Art. 87. Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe, saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicch gli internati possano procurarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento interessato. Il comitato d'internati, previsto dall'art. 102, avr un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sar trasferito al fondo di assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalit o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che sar amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate. Art. 88. In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la protezione necessaria. In caso di allarme, gli internati potranno recarvisi il pi rapidamente possibile, eccettuati quelli che partecipano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sar applicata anche agli internati. Precauzioni suffficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio. CAPITOLO III. - Vitto e vestiario Art. 89. La razione alimentare quotidiana degli internati sar di quantit, qualit e variet sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sar pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati. Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da s i viveri supplementari di cui disponessero. L'acqua potabile sar loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sar permesso. I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono. Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'et inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici. Art. 90. Agli internati sar concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne fornir loro gratuitamente. Il vestiario che la Potenza detentrice fornir agli internati e i segni distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere carattere infamante n esporre a ridicolo chi li porta. I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga. CAPITOLO IV. - Igiene e cure mediche Art. 91. Ogni luogo d'internamento disporr di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autorit di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato. Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni contagiose o mentali. Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione. Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazionalit. Non si potr impedire agli internati di presentarsi alle autorit mediche per essere esaminati. Le autorit mediche della Potenza detentrice rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sar trasmesso all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140. Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente all'internato. Art. 92. Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli internati. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonch di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria. Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico. CAPITOLO V. - Religione. attivit intellettuali e fisiche Art. 93. Gli internati godranno della pi ampia libert per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorit detentrici. Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. A questo fine, la Potenza detentrice vigiler che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e appartengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero sufficiente, essa conceder loro le facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiranno, per gli atti del loro ministero, della libert di corrispondenza con le autorit religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile, con le organizzazioni religiose internazionali della loro confessione. Questa corrispondenza non entrer in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'art. 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni dell'art. 112. Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorit religiosa locale della stessa confessione potr designare, d'intesa con la Potenza detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure, qualora ci sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest'ultimo fruir dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza. Art. 94. La Potenza detentrice incoragger le attivit intellettuali educative, ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa prender tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attivit e, in particolare, metter a disposizione locali adatti. Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o di iniziarne dei nuovi. Si provveder all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento; sia fuori dl esso. Gli internati dovranno avere la possibilit di fare esercizi fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento. Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti. Art. 95. La Potenza detentrice potr impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una persona protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante o umiliante. Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni . Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice di costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati; di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo d'internamento; di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato potr essere costretto a compiere lavori per i quali un medico dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile. La Potenza detentrice assumer l'intera responsabilit di tutte le condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. Le condizioni di lavoro, come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza detentrice, tenendo conto dell'obblogo della Potenza detentrice di provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno dalla Potenza detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennit versate a titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. Art. 96. Ogni distaccamento di lavoro dipender da un luogo di internamento. Le autorit competenti della Potenza detentrice e il comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei distaccamenti di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante terr un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo comunicher ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento. CAPITOLO VI. - Propriet personali e risorse pecuniarie Art. 97. Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale. Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite. Sar loro rilasciata una ricevuta particolareggiata. Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo internato, come previsto dall'art. 98; esse non potranno essere convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale il proprietario internato, o che l'internato vi consenta. Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sentimentale. La visita personale di donne internate potr essere eseguita soltanto da donne. Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in conformit dell'art. 98, come pure tutti gli oggetti, somme, assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrice dovesse trattenere in virt della sua legislazione in vigore. Qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virt di questa legislazione, l'internato ricever un certificato particolareggiato. I documenti di famiglia e d'identit in possesso degli internati potranno esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non dovranno mai rimanere senza documenti d'identit. Se non ne possiedono, riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autorit detentrici e che serviranno loro di documenti d'identit sino alla fine dell'internamento. Gli internati potranno conservare presso di s una determinata somma in contanti o in forma di buoni, per poter fare acquisti. Art. 98. Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toletta, ecc. Questi assegni potranno assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto. Inoltre, gli internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui sono attinenti, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte, ecc.) e non potranno essere fissati da questa Potenza n essere distribuiti dalla Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'art. 27 della presente Convenzione. La Potenza detentrice terr, per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonch gli invii di denaro che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili in virt della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato. Gli sar concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che dipendono economicamente da lui. L'internato potr prelevare da questo conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice, le somme necessarie per le sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o procurarsene degli estratti. Questo conto sar comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguir l'internato che fosse trasferito. CAPITOLO VII . - Amministrazione e disciplina Art. 99. Ogni luogo d'internamento sar sottoposto all'autorit di un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice. L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento possieder, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponder dell'applicazione della stessa. Il personale di sorveglianza sar istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione. Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d'internati. I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano. Art. 100. La disciplina nei luoghi d'internamento dov'essere compatibile con i principi d'umanit e non comprender in nessun caso regolamenti che impongano agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati . In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e le restrizioni di vitto. Art. 101. Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorit in cui potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti. Essi avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia direttamente se lo ritenesscro necessario, ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento. Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna. I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati. Art. 102. In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autorit della Potenza detentrice, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno rieleggibili. Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sar stata approvata dall'autorit detentrice. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici interessate. Art. 103. I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli internati. In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione. Art. 104. I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso pi difficile. I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero loro necessari. Sar loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libert di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ecc.). Ogni facilitazione sar parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorit detentrici, con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che soccorressero gli internati. I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste corrispondenze non saranno limitate n entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell' art. 107. Nessun membro del comitato potr essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti. CAPITOLO VIII-Relazioni con l' estero Art. 105. Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze detentrici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono cittadini e alla loro Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione apportata a dette misure. Art. 106. Ogni internato sar messo in condizione, dal momento del suo internamento o, al pi tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidit possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo. Art. 107. Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero delle lettere e delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potr essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione. Qualora dovessero essere apportate limitazioni ala corrispondenza indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilit di riceverne o di darne per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilit in caso di riconosciuta urgenza. Di regola, la corrispondenza degli internati sar redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue. Art. 108. Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virt della presente Convenzione. Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare, di limitare la quantit di detti invii, la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti. Le modalit relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi. Art. 109. In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalit relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sar applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei destinatari. N essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari. Art. 110. Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra. Tutti gli invii, compresi i colli postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da altri paesi, destinati agli internati o da essi spediti per posta sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'art. 140, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi di origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari. In particolar modo, le franchigie di porto previste dalla Convenzione postale universale del 1947 e dagli accordi dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalit nemica trattenuti nei campi o nelle prigioni civili. saranno estese, a questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime della presente Convenzione. I paesi che non partecipano a questi accordi saranno tenuti a concedere, nelle stesse circostanze, le franchigie previste . Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati, che per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi. Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte in conformit dei capoversi precedenti, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati. Art. 111. Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od Ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani,ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere: a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni prevista dall'art. 140 e gli Uffici nazionali previsti dall'art. 136; a) la corrispondenza e i rapporti concernenti gli internati che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti in conflitto. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute. Le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte, proporzionalmente all'importanza degli invii, dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi. Art. 112. La censura della corrispondenza destinata agli internati o da essi spedita dovr esser fatta entro il pi breve tempo possibile. Il controllo degli invii destinati agli internati dovr effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sar fatto in presenza del destinatario o di un camerata da lui incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi agli internati non potr essere ritardata sotto il pretesto di difficolt della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potr avere che carattere temporaneo e dovr essere della pi breve durata possibile. Art. 113. Le Potenze detentrici concederanno tutte le agevolazioni ragionevoli per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale prevista dall'art. 140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure o di qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono da essi. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli internati la stesura e la legalizzazione in buona e dovuta forma di questi documenti; in particolare, esse li autorizzeranno a consultare un legale. Art. 114. La Potenza detentrice accorder agli internati tutte le agevolazioni compatibili con il regime dell'internamento e con la legislazione in vigore perch possano amministrare i loro beni. Essa potr, a questo fine, autorizzarli ad uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e se le circostanze lo permettono. Art. 115. In tutti i casi in cui un internato sia parte in un processo davanti un tribunale qualsiasi, la Potenza detentrice dovr, a richiesta dell'interessato, informare della sua detenzione il tribunale e dovr, nei limiti legali, vigilare che siano prese tutte le misure necessarie affinch egli non subisca, a causa del suo internamento, pregiudizio alcuno per quanto concerne la preparazione e l'andamento del suo processo o l'esecuzione di qualsiasi sentenza pronunciata dal tribunale. Art. 116. Ogni internato sar autorizzato a ricevere, ad intervalli regolari e il pi frequentemente possibile, delle visite e principalmente quelle dei suoi congiunti. In caso d'urgenza e nella misura del possibile, specie in caso di morte e di grave malattia di un congiunto, l'interessato sar autorizzato a visitare la sua famiglia. CAPITOLO IX. - Sanzioni penali e disciplinari Art. 117 Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano continuer ad essere applicabile agli internati che commettano infrazioni durante l'internamento. Se le leggi, i regolamenti o gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi dagli internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da persone che non siano internate, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari. Un internato non potr, per lo stesso fatto o lo stesso capo d'accusa, essere punito che una sola volta. Art. 118. Nel determinare la pena, i tribunali o le autorit terranno conto, nella pi ampia misura possibile, del fatto che l'imputato non cittadino della Potenza detentrice. Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista per l'infrazione imputata all'internato e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le detenzioni in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudelt. Gli internati puniti non potranno, dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte, essere trattati in modo diverso dagli altri internati. La durata della detenzione preventiva subta da un internato sar dedotta da qualsiasi pena privativa della libert personale che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente. I comitati d'internati saranno informati di tutte le procedure giudiziarie aperte contro internati di cui siano i mandatati, come pure dei risultati di dette procedure. Art. 119. Le pene disciplinari applicabili agli internati saranno: 1) la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall'art. 95, e ci durante un periodo che non superi i trenta giorni; 2)la soppressione di vantaggi concessi in pi del trattamento previsto dalla presente Convenzione; 3)i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la manutenzione del luogo d'internamento; 4)l'arresto. In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro et, del loro sesso e del loro stato di salute. La durata di una stessa punizione non superer mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica, l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no. Art. 120. Gli internati evasi o che tentino di evadere, che fossero ripresi, saranno passibili, per questo fatto, anche in caso di recidiva, soltanto di pene disciplinari. In deroga all'art 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad un regime di speciale sorveglianza, a condizione per che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subto in un luogo d'internamento e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione. Gli internati che avessero cooperato a un'evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare. Art. 121. L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui l'internato fosse deferito ai tribunali per infrazioni commesse durante l'evasione. Le Parti in conflitto vigileranno che le autorit competenti usino indulgenza nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un internato debba essere punita in via disciplinare, oppure in via giudiziaria, particolarmente quando si tratter di apprezzare fatti connessi coll'evasione o col tentativo di evadere. Art. 122. I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Questa norma vale, in particolare, per l'evasione o il tentativo di evadere, e l'internato ripreso sara consegnato il pi presto possibile alle autorit competenti. Per tutti gli internati, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sar ridotta al minimo possibile e non superer quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sar dedotta dalla pena privativa della libert personale che fosse inflitta. Le disposizioni degli articoli 124 e 125 si applicheranno agli internati in detenzione preventiva per colpe disciplinari. Art. 123. Riservata la competenza dei tribunali e delle autorit superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto dal comandante del luogo d'internamento o da un ufficiale o un funzionario responsabile al quale abbia delegato il suo potere disciplinare. Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, l'internato imputato sar esattamente informato dei fatti di cui accusato. Egli sar autorizzato a giustificare la sua condotta, a difendersi, a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sar pronunciata in presenza dell' imputato e di un membro del comitato d'internati. Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovr trascorrere pi di un mese. Qualora un internato fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separer l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse di dieci o pi giorni. Il comandante del luogo d'internamento dovr tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate, che sar messo a disposizione dei rappresentanti della potenza protettrice. Art. 124. In nessun caso gli internati potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari ( prigioni,penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene disciplinari. I locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene e, in particolare, dovranno essere provvisti di materiale da letto sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia. Le donne internate, che scontano una pena disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne. Art. 125. Gli internati puniti disciplinarmente avranno la facolt di fare ogni giorno del moto e di restare all' aria aperta almeno per due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento o in un ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonch a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che consegner all'infermeria le derrate reperibili contenute in detti colli. Nessun internato punito disciplinarmente potr essere privato del beneficio delle disposizioni degli articoli 107 e 143. Art. 126. Gli articoli dal 71 al 76 incluso saranno applicati per analogia ai procedimenti aperti nei confronti degli internati che si trovano sul territorio nazionale della Potenza detentrice. CAPITOLO X-Trasferimenti degli internati Art. 127. Il trasferimento degli internati si far sempre con umanit. Vi si proceder, di regola, per ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni almeno pari a quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale, effettuarsi a piedi, essi potranno aver luogo soltanto se le condizioni fisiche degli internati lo permettono e non dovranno in nessun caso imporre loro fatiche eccessive. La Potenza detentrice fornir agli internati, durante il trasferimento, acqua potabile e viveri in quantit, qualit e variet sufficienti per mantenerli in buona salute, nonch il vestiario, i rifugi adeguati e le cure mediche necessarie. Essa prender tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestir, prima della loro partenza, l' elenco completo degli internati trasferiti. Gli internati malati, feriti o infermi, come pure le puerpere, non saranno trasferiti fintanto che la loro salute pu essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non lo esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un luogo d' internamento, gli internati che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento pu compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti. La Potenza detentrice, decidendo il trasferimento degli internati, dovr tener conto dei loro interessi, specialmente per non accrescere le difficolt del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di domicilio. Art. 128. In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale, quest'avviso sar comunicato loro in tempo utile perch possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con s i loro effetti personali, la loro corrispondenza ed i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potr essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato. La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del luogo d'internamento prender, d'intesa cin il comitato d'internati, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non potessero portare con s in seguito ad una limitazione decisa in virt del secondo comma del presente articolo. CAPITOLO XI. - Decessi Art. 129. Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle autorit responsabili che ne garantiranno la custodia. In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati. La morte di ogni internato sar certificata da un medico e sar steso un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui avvenuto. Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sar steso in conformit delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui situato il luogo d'internamento; una copia, certificata conforme, sar rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140. Art. 130. Le autorit detentrici vigileranno che gli internati morti in cattivit siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute convenientemente e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Gli internati deceduti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se imperiose ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il desiderio. In caso di cremazione, ne sar fatta menzione, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati. Le ceneri saranno conservate con cura dalle autorit detentrici e saranno consegnate il pi presto possibile ai congiunti prossimi, che ne facciano richiesta. Non appena le circostanze lo permettano e al pi tardi alla fine delle ostilit, la Potenza detentrice trasmetter per il tramite degli uffici d'informazione previsti dall'art. 136, alle Potenze alle quali appartenevano gli internati deceduti, gli elenchi delle tombe degli internati morti. Questi elenchi conterranno tutti i particolari necessari per l'identificazione degli internati morti e la localizzazione esatta delle tombe. Art. 131. Ogni decesso o ferimento grave di un internato cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sar immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Le deposizioni di qualsiasi testimonio saranno raccolte; un rapporto che le contenga sar steso e comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o pi persone, la Potenza detentrice prender tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili. CAPITOLO XII. - Liberazione, rimpatrio e ospedalizzazione in paese neutrale Art. 132. Ogni persona internata sar liberata dalla Potenza detentrice quando non esisteranno pi le cause che ne hanno motivato i'internamento. Le Parti in conflitto si sforzeranno inoltre di conchiudere, durante le ostilit, degli accordi per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo di domicilio e l'ospedalizzazione in paese neutrale di talune categorie d'internati, e specialmente dei fanciulli, delle donne incinte e delle madri con bambini lattanti e in tenera et, dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga cattivit. Art. 133. L'internamento cesser al pi presto possibile dopo la fine delle ostilit. Tuttavia, gli internati sul territorio di una Parte in conflitto, che si trovassero sotto procedimento penale per infrazioni che non siano esclusivamente passibili di pena disciplinare, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, sino ad espiazione della pena. Altrettanto sar di coloro che sono stati condannati precedentemente ad una pena privativa della libert personale. Dopo la fine delle ostilit o dell'occupazione del territorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la Potenza detentrice e le Potenze interessate, delle Commissioni incaricate di rintracciare gli internati dispersi. Art. 134. Le Alti Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilit o dell'occupazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di facilitarne il rimpatrio. Art. 135. La Potenza detentrice assumer le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento o, se li aveva arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per permettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di partenza. Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di dimorare sul suo territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagher le spese del suo rimpatrio. Se l'internato preferisce per ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilit, o per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio. La Potenza detentrice non sar tenuta a pagare le spese di rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua propria richiesta. Se gli internati sono trasferiti in conformit dell'art. 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno d'accordo sulla quota delle spese che dovr essere assunta da ciascuna di esse. Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere conchiusi tra le parti in conflitto a proposito dello scambio e del rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica. SEZIONE V. - UFFICI E AGENZIA CENTRALE DI INFORMAZIONI Art. 136. Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituir un Ufficio ufficiale d'informazioni incaricato di ricevere e di trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in suo potere. Entro il pi breve termine possibile, ogni Parte in conflitto trasmetter a detto Ufficio informazioni sui provvedimenti da essa presi nei confronti di ogni persona arrestata da pi di due settimane, messa in residenza forzata o internata. Essa incaricher inoltre i suoi vari servizi interessati di fornire con sollecitudine all'Ufficio sopra menzionato le indicazioni concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di queste persone protette, come trasferimenti, liberazioni, rimpatri, evasioni, ospedalizzazione, nascite e decessi. Art. 137. L'Ufficio nazionale d'informazioni far giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi pi rapidi, e per tramite delle Potenze detentrici da un lato, e dell'Agenzia centrale contemplata dall'art. 140, dall'altro, le informazioni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano domiciliate. Gli Uffici risponderanno parimenti a tutte le domande loro rivolte circa le persone predette. Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso, le informazioni non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale che, avvertita delle circostanze, prender le precauzioni necessarie indicate nell'articolo 140. Tutte le comunicazioni scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o con un sigillo. Art. 138. Le informazioni ricevute dall'Ufficio nazionale d'informazioni e da esso ritrasmesse saranno tali da permettere di identificare esattamente la persona protetta e di avvertirne rapidamente la famiglia. Esse comprenderanno per ogni persona almeno il cognome, i nomi, il luogo e la data completa della nascita, la nazionalit, l'ultima residenza, i segni particolari, il nome del padre e il cognome della madre, la data e il genere della misura presa nei confronti della persona, come pure il luogo dove stata arrestata, l'indirizzo al quale pu essere mandata la corrispondenza, nonch il cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata. Del pari, informazioni sullo stato di salute degli internati malati o feriti gravemente saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana. Art. 139. L'Ufficio nazionale d'informazioni sar inoltre incaricato di rac- cogliere tutti gli oggetti personali di valore lasciati dalle persone protette indicate nell'art. 136, specie al momento del loro rimpatrio, evasione o morte, e di trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra, per il tramite dell'Agenzia centrale. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscono con precisione l'identit delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonch un inventario completo del pacco. Il ricevimento e l'invio di tutti gli oggetti di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri. Art. 140. Sar istituita, in Paese neutrale, un'Agenzia centrale di informa zioni sulle persone protette, specie sugli internati. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporr alle Potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia, che potr essere quella prevista dall'art. 123 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Quest'Agenzia sar incaricata di concentrare tutte le informazioni del carattere previsto dall'art. 136, che essa potr avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetter il pi rapidamente possibile al Paese d'origine o di residenza delle persone interessate, salvo nei casi in cui questa trasmissione potesse nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono, o alla loro famiglia. Essa ricever, da parte delle Potenze in conflitto, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni. Le Alte Parti contraenti e in particolare quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse. Le disposizioni che precedono non devono essere mai interpretate come tali da limitare l'attivit umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle Societ di soccorso indicate nell'art. 142. Art. 141. Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale di informazioni beneficeranno della franchigia di porto in ogni materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'art. 110, e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse. TITOLO IV Esecuzione della Convenzione SEZIONE I. - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 142. Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessit ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle societ di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse le persone protette. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone protette, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi entro i luoghi d'internamento. Le societ o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere internazionale. La Potenza detentrice potr limitare il numero delle societ e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attivit sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione per che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutte le persone protette. La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sar in ogni tempo riconosciuta e rispettata. Art. 143. I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano persone protette, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro. Essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone protette e potranno intrattenersi con queste senza testimoni, ove occorra per il tramite di un interprete. Tali visite potranno essere proibite soltanto per impellenti necessit militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La loro frequenza e durata non potranno essere limitate. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sar lasciata piena libert nella scelta dei luoghi che desiderano visitare. La Potenza detentrice e occupante, la Potenza protettrice e, se se il caso, la Potenza d'origine delle persone da visitare, potranno mettersi d'accordo perch compatrioti degli internati siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sar sottoposta al gradimento della Potenza alle cui autorit sono soggetti i territori dove essi devono spiegare la loro attivit. Art. 144. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel pi largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi siano conosciuti da tutta la popolazione. Le autorit civili, militari, di polizia o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilit nei confronti delle persone protette, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni. Art. 145. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilit, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonch le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione. Art. 146. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni parte contraente avr l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l'ordine di commettere una di dette infrazioni gravi e dovr, qualunque sia la loro nazionalit, deferirle ai propri tribunali. Essa potr pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purch quessta parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni parte contraente prender i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Art. 147. Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrit fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessit militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. Art. 148. Nessuna Parte contraente potr esonerare se stessa, n esonerare un'altra parte contraente, dalle responsabilit in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 149. A richiesta di una Parte in conflitto, dovr essere aperta un'inchiesta nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuir sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il pi rapidamente possibile. SEZIONE II. - DISPOSIZIONI FINALI Art. 150. La presente Convenzione redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero far eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola. Art. 151. La presente Convenzione, che porter la data di oggi, potr, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si aperta a Ginevra il 21 aprile 1949. Art. 152. La presente Convenzione sar ratificata il pi presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sar steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sar consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sar stata firmata o l'adesione sar stata notificata. Art. 153. La presente Convenzione entrer in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrer successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 154. Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completer le sezioni II e III del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja. Art. 155. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sar aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata. Art. 156. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicher le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 157. Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilit o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sar fatta dal Consiglio federale svizzero per la via pi rapida. Art. 158. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avr facolt di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sar notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicher tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrr i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante implicata in un conflitto non produrr effetto alcuno fino a tanto che la pace non sar stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione, di rimpatrio e di ripresa di domicilio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varr soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avr effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto continueranno a dover adempiere in virt dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanit e dalle esigenze della pubblica coscienza. Art. 159. Il Consiglio federale svizzero far registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informer parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni poteri hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sar depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetter una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione. ALLEGATO I Progetto dl accordo concernente le zone e localit sanitarie e di sicurezza Art. 1. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna e nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonch al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e localit e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate. Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi. Art. 2. Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria e di sicurezza non dovranno dedicarsi, n all'interno n all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra. Art. 3. La Potenza che istituisce una zona sanitaria e di sicurezza prender tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi. Art. 4. Le zone sanitarie e di sicurezza risponderanno alle condizioni seguenti: a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite; b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilit di accoglienza; c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere; d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilit, possono avere importanza per la condotta della guerra. Art. 5. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi: a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito; b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza. Art. 6. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno segnalate da strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Le zone riservate unicamente ai feriti e ai malati potranno essere indicate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco. Di notte potranno essere indicate anche mediante una illuminazione adeguata. Art. 7. Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilit ogni Potenza comunicher a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurezza istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informer d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avr ricevuto la notifica suddetta, la zona sar regolarmente costituita. Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempita, essa potr rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art. 8. Art. 8. Ogni Potenza che avr riconosciuto una o pi zone sanitarie e di sicurezza istituite dalla Parte avversaria avr il diritto di chiedere che una o pi commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicati n presente accordo. I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perch possano compiere la loro missione di controllo. Art. 9. Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la Parte avversaria potr dichiarare che essa non pi legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo. Art. 10. La Potenza che avr istituito una o pi zone sanitarie e di sicurezza, come pure le Parti avversarie alle quali ne sar stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui cenno negli articoli 8 e 9. Art. 11. Le zone sanitarie e di sicurezza non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto. Art. 12. In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali. La Potenza occupante potr non di meno modificare la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte. Art. 13. Il presente accordo applicabile parimenti alle localit che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e di sicurezza. ALLEGATO II Progetto di Regolamento concernente i soccorsi collettivi agli internati civili Art. 1. I Comitati d'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari. Art. 2. La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si far secondo le istruzioni dei donatori e in conformit del piano stabilito dai Comitati d'internati; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si far, a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono. Nei limiti cos" precisati, la distribuzione si far sempre in modo equo. Art. 3. Per poter verificare la qualit come pure la quantit delle merci ricevute e stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove giungono loro gli invii di soccorsi collettivi. Art. 4. I Comitati d'internati beneficeranno delle facilitazioni necessarie per accertare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e in tutti gli annessi del loro luogo d'internamento stata fatta conformemente alle loro istruzioni. Art. 5. I Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare, come pure a far compilare dai membri dei Comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantit, ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori. Art. 6. AUo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saranno autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sar provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati e quello dell'altra in mano del comandante del luogo d'internamento. Art. 7. Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in considerazione di tali acquisti. Art. 8. Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo al luogo d'internamento o durante il trasferimento, n la possibilit per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno. - 1 -